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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27179/2026

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ello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto il 20/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettatol’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla sentenza n. 1491 del 2024 del Tribunale di Pisa, pronunciata indata 14 giugno 2024, con la quale l’istante era stato condannato per il reato di cuiagli artt. 624-bis, secondo comma, e 625, primo comma, n. 8-bis cod. pen. [capo1)], nonché per il reato di cui agli artt. 582 e 61, n. 2, cod. pen. [capo 2)].La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del presupposto dellarescissione, rilevando come dagli atti del processo risultasse che l’imputato avessepresenziato al processo celebrato a suo carico, avendo partecipato almenoall’udienza del 14 aprile 2024, con conseguente conoscenza di esso.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 420-bis e629-bis cod. proc. pen.Si è addotto, a sostegno, che il processo si sarebbe svolto integralmente senzache l’imputato vi avesse mai partecipato e senza che ne avesse avuto effettivaconoscenza, posto che illegittimamente era stato dichiarato assente.2.1.

Egli non era stato, infatti, mai raggiunto da valida notificazione dell’attodi vocatio in iudicium, dal momento che il decreto che dispone il giudizio gli erastato notificato non personalmente ma presso lo studio del difensore d’ufficio, inforza di una elezione di domicilio risalente alla fase delle indagini preliminari.2.2. [OSCURATO:PERSONA] non aveva, inoltre, partecipato né all’udienza del 14 aprile 2024,perché in quella data non si era celebrata alcuna udienza del processo a suo caricoe perché, in allora, egli si trovava detenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], néall’udienza conclusiva del 14 giugno 2024, perché non risultava emesso alcunordine di sua traduzione e neppure un provvedimento di sua partecipazione adistanza, di modo che l’indicazione della sua presenza in quell’udienza dovevaritenersi frutto di un mero errore materiale.2.3.

In ogni caso, non risultava adottato alcun provvedimento di revoca delladichiarazione di assenza dell’imputato.3.

In data 14 maggio 2026, tramite PEC, sono state depositate inCancelleria le conclusioni scritte del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Va premesso che le Sezioni Unite Ismail (sentenza n. 23948 del28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 - 01) hanno affermato che non puòconsiderarsi presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza la sola elezione didomicilio da parte dell'indagato presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, inogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettivainstaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato,tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza delprocesso ovvero che se ne sia sottratto volontariamente.Ponendosi nell’ottica di tale ineludibile verifica, le Sezioni Semplici hannoaffermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza delprocedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimentoformale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazioneo elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essaabbia fatto seguito la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non in detto luogo,pur se a mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, ma presso il difensored'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47373 del12/11/2024, Muhametaj, Rv. 287291 – 01; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020,Cappelli, Rv. 279680 - 01).Con i richiamati arresti si è, dunque, chiarito che tanto l’art. 420-bis che l’art.629-bis, comma 1, cod. proc. pen. attribuiscono rilievo alla mancata conoscenzadel “processo”, presupponendo quindi la formalizzazione dell’accusa mediante ildeferimento a giudizio notificato personalmente all’imputato o a persona da luidelegata, salva la prova che l’assenza dal processo sia stata frutto di una sua sceltavolontaria e consapevole, assumendo in tal caso carattere colpevole e rilevanza aifini della rescissione del giudicato.Dunque, in tale prospettiva, la presunzione relativa di conoscenza derivantedall’elezione di domicilio opera soltanto quando la notifica della vocatio in iudiciumabbia avuto luogo presso il domicilio eletto o dichiarato, ancorché a mani disoggetto diverso dall’imputato ma legittimato alla ricezione, posto che la relazionequalificata tra il destinatario e il consegnatario consente di presumere laconoscenza dell’atto, con conseguente onere dell’imputato di provare il contrario;diversamente, la menzionata presunzione non opera quando la notifica dellavocatio in iudicium sia stata eseguita nel domicilio dichiarato o eletto presso ildifensore d’ufficio, salva la prova dell’effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale, quale situazione ragionevolmente deponente per l’effettivaconoscenza della stessa da parte del destinatario.2.

Ciò posto, dall’esame degli atti risulta che:- il decreto che dispone il giudizio, emesso in data 23 febbraio 2022, perl’udienza del 14 dicembre 2023, non era stato notificato personalmente a SaifSageri, ma notificato il 17 agosto 2023 al difensore d’ufficio, presso il cui studioegli aveva eletto domicilio in data 12 gennaio 2022;- all’udienza del 14 dicembre 2023 l’imputato era stato dichiarato assente,sulla base della notifica effettuata presso lo studio del difensore d’ufficiodomiciliatario;- in data 14 aprile 2024 non si era tenuta nessuna udienza del processo acarico di [OSCURATO:PERSONA], il quale, stando a quanto attestato nel certificato estratto indata odierna dai registri del DAP del Ministero della Giustizia, a far data dal 9febbraio 2022 risultava detenuto presso il Carcere di [OSCURATO:PERSONA];- all’udienza del 6 giugno 2024 si era proceduto a nuova costituzione delleparti, si era indicato l’imputato come libero e assente e si era dato corsoall’istruttoria dibattimentale, con successivo rinvio del processo all’udienza del 14giugno 2024 per la discussione;- all’udienza del 14 giugno 2024 l’imputato era stato, invece, indicato comelibero e presente, si era proceduto alla discussione e, in esito ad essa, la causa erastata posta in decisione.3.

Al lume dei superiori principi e preso atto delle rilevate evidenze processualinonché dei documentati rilievi difensivi, non vi è, dunque, prova certa che SaifSageri abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico celebrato econcluso con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1491 del 2024.Sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, affinché il giudice delrinvio accerti se effettivamente il ricorrente fosse comparso all’udienza del 14giugno 2024 e, in caso contrario, se la sua assenza, avuto riguardo altresì allemodalità dell’avvenuta notifica nei suoi confronti della vocatio in iudicium, fossedovuta o meno ad una sua scelta volontaria.4.

Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto il 20/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettatol’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla sentenza n. 1491 del 2024 del Tribunale di Pisa, pronunciata indata 14 giugno 2024, con la quale l’istante era stato condannato per il reato di cuiagli artt. 624-bis, secondo comma, e 625, primo comma, n. 8-bis cod. pen. [capo1)], nonché per il reato di cui agli artt. 582 e 61, n. 2, cod. pen. [capo 2)].La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del presupposto dellarescissione, rilevando come dagli atti del processo risultasse che l’imputato avessepresenziato al processo celebrato a suo carico, avendo partecipato almenoall’udienza del 14 aprile 2024, con conseguente conoscenza di esso.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 420-bis e629-bis cod. proc. pen.Si è addotto, a sostegno, che il processo si sarebbe svolto integralmente senzache l’imputato vi avesse mai partecipato e senza che ne avesse avuto effettivaconoscenza, posto che illegittimamente era stato dichiarato assente.2.1. Egli non era stato, infatti, mai raggiunto da valida notificazione dell’attodi vocatio in iudicium, dal momento che il decreto che dispone il giudizio gli erastato notificato non personalmente ma presso lo studio del difensore d’ufficio, inforza di una elezione di domicilio risalente alla fase delle indagini preliminari.2.2. [OSCURATO:PERSONA] non aveva, inoltre, partecipato né all’udienza del 14 aprile 2024,perché in quella data non si era celebrata alcuna udienza del processo a suo caricoe perché, in allora, egli si trovava detenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], néall’udienza conclusiva del 14 giugno 2024, perché non risultava emesso alcunordine di sua traduzione e neppure un provvedimento di sua partecipazione adistanza, di modo che l’indicazione della sua presenza in quell’udienza dovevaritenersi frutto di un mero errore materiale.2.3. In ogni caso, non risultava adottato alcun provvedimento di revoca delladichiarazione di assenza dell’imputato.3. In data 14 maggio 2026, tramite PEC, sono state depositate inCancelleria le conclusioni scritte del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va premesso che le Sezioni Unite Ismail (sentenza n. 23948 del28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 - 01) hanno affermato che non puòconsiderarsi presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza la sola elezione didomicilio da parte dell'indagato presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, inogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettivainstaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato,tale da far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza delprocesso ovvero che se ne sia sottratto volontariamente.Ponendosi nell’ottica di tale ineludibile verifica, le Sezioni Semplici hannoaffermato che, in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza delprocedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimentoformale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazioneo elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essaabbia fatto seguito la notifica dell'atto introduttivo del giudizio non in detto luogo,pur se a mani di altro soggetto legittimato a riceverlo, ma presso il difensored'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47373 del12/11/2024, Muhametaj, Rv. 287291 – 01; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020,Cappelli, Rv. 279680 - 01).Con i richiamati arresti si è, dunque, chiarito che tanto l’art. 420-bis che l’art.629-bis, comma 1, cod. proc. pen. attribuiscono rilievo alla mancata conoscenzadel “processo”, presupponendo quindi la formalizzazione dell’accusa mediante ildeferimento a giudizio notificato personalmente all’imputato o a persona da luidelegata, salva la prova che l’assenza dal processo sia stata frutto di una sua sceltavolontaria e consapevole, assumendo in tal caso carattere colpevole e rilevanza aifini della rescissione del giudicato.Dunque, in tale prospettiva, la presunzione relativa di conoscenza derivantedall’elezione di domicilio opera soltanto quando la notifica della vocatio in iudiciumabbia avuto luogo presso il domicilio eletto o dichiarato, ancorché a mani disoggetto diverso dall’imputato ma legittimato alla ricezione, posto che la relazionequalificata tra il destinatario e il consegnatario consente di presumere laconoscenza dell’atto, con conseguente onere dell’imputato di provare il contrario;diversamente, la menzionata presunzione non opera quando la notifica dellavocatio in iudicium sia stata eseguita nel domicilio dichiarato o eletto presso ildifensore d’ufficio, salva la prova dell’effettiva instaurazione di un rapportoprofessionale, quale situazione ragionevolmente deponente per l’effettivaconoscenza della stessa da parte del destinatario.2. Ciò posto, dall’esame degli atti risulta che:- il decreto che dispone il giudizio, emesso in data 23 febbraio 2022, perl’udienza del 14 dicembre 2023, non era stato notificato personalmente a SaifSageri, ma notificato il 17 agosto 2023 al difensore d’ufficio, presso il cui studioegli aveva eletto domicilio in data 12 gennaio 2022;- all’udienza del 14 dicembre 2023 l’imputato era stato dichiarato assente,sulla base della notifica effettuata presso lo studio del difensore d’ufficiodomiciliatario;- in data 14 aprile 2024 non si era tenuta nessuna udienza del processo acarico di [OSCURATO:PERSONA], il quale, stando a quanto attestato nel certificato estratto indata odierna dai registri del DAP del Ministero della Giustizia, a far data dal 9febbraio 2022 risultava detenuto presso il Carcere di [OSCURATO:PERSONA];- all’udienza del 6 giugno 2024 si era proceduto a nuova costituzione delleparti, si era indicato l’imputato come libero e assente e si era dato corsoall’istruttoria dibattimentale, con successivo rinvio del processo all’udienza del 14giugno 2024 per la discussione;- all’udienza del 14 giugno 2024 l’imputato era stato, invece, indicato comelibero e presente, si era proceduto alla discussione e, in esito ad essa, la causa erastata posta in decisione.3. Al lume dei superiori principi e preso atto delle rilevate evidenze processualinonché dei documentati rilievi difensivi, non vi è, dunque, prova certa che SaifSageri abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico celebrato econcluso con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1491 del 2024.Sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, affinché il giudice delrinvio accerti se effettivamente il ricorrente fosse comparso all’udienza del 14giugno 2024 e, in caso contrario, se la sua assenza, avuto riguardo altresì allemodalità dell’avvenuta notifica nei suoi confronti della vocatio in iudicium, fossedovuta o meno ad una sua scelta volontaria.4. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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