CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Catania, Sez. misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di prevenzione di beni immobili e mobili nei confronti del medesimo e della moglie, terza interessata, [OSCURATO:PERSONA]. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso tramite difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], Musumeci e Fichera che, col primo motivo lamentano la violazione di legge per motivazione apparente, poiché il Giudice della prevenzione avrebbe ritenuto l'attualità della pericolosità sociale del proposto nonostante le condotte antigiuridiche addebitategli fossero risalenti nel tempo ed in assenza di altri indici rivelatori di attuale pericolosità sociale. 1.1.La Corte territoriale nel procedere alla verifica di pericolosità sociale si sarebbe limitata a riferirsi alle precedenti condanne in materia di stupefacenti e per delitti contro il patrimonio, per fatti risalenti al 2010 ed al 2012. Per altro verso avrebbe erroneamente tratto elementi di valutazione a carico dell'imputato da due procedimenti penali dall'esito assolutorio. Mancherebbe quindi, il triplice requisito, richiesto dalla sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, dell'abitualità nel delinquere, della produzione di profitto da illeciti in capo al proposto e dell'essere i profitti 6.D.1 rilevante fonte di reddito. 2.Col secondo motivo ci si è doluti della violazione di legge e della carenza di motivazione riguardo alla durata di due anni della misura di prevenzione ed alla eccessività della cauzione imposta, pari a 5000 euro. 3.Trainite il terzo motivo si è dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 16,24 e 25 Dlgvo 159/2011 e l'assenza di motivazione quanto alla ritenuta illecita provenienza dei beni confiscati ed alla esatta delimitazione del periodo di manifestazione della pericolosità del ricorrente. Dopo aver ripetuto l'argomento della erroneità del provvedimento in relazione all'accertamento della pericolosità sociale del proposto per la lontananza nel tempo delle precedenti condanne, la difesa ha avanzato censure riguardo la confisca dei singoli beni mobili ed immobili. Si è, in particolare, sottolineato che mancherebbe la motivazione quanto alla confisca di somme di denaro derivanti dalla liquidazione dell'attività svolta da Fichera; che una diversa somma di 24mila euro sarebbe di provenienza lecita, in quanto scaturente dal risarcimento del danno subito da Musumeci a seguito di incidente stradale; che illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione quanto alla confisca del fabbricato in S. Agata, acquistato da Fichera prima di conoscere il marito. 3.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il solo Musumeci tramite difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4 Divo 159/2011, per la ritenuta presenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione personale. La difesa ripropone gli stessi argomenti sviluppati in proposito nel primo motivo del ricorso precedente.4. Nel secondo motivo ci si duole della errata applicazione di legge quanto alla confisca dell'immobile che risulta appartenere a Fichera ed acquistato a Luglio 2008, in epoca antecedente l'inizio della relazione con Musumeci, con denaro in parte donatole dalla nonna ed in parte tramite un mutuo quindicennale le cui rate, di € 430 mensili ciascuna, erano state pagate grazie all'attività di lavoro dipendente svolta nel 2008/2009 dalla stessa. 5.Col terzo motivo si è dedotta l'errata applicazione dell'art 25 Divo 159/2011 riguardo alla confisca per equivalente di un assegno circolare, il cui importo costituisce il risarcimento del danno subito da Musumeci in un incidente stradale e, quindi di certa provenienza lecita. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi per più aspetti inammissibili, sono complessivamente infondati. 1.Le doglianze proposte con i primi motivi di entrambi i ricorsi, riguardanti la misura di prevenzione personale sotto il profilo della ritenuta pericolosità sociale e del requisito della sua attualità, impongono di prendere in considerazione la questione - implicitamente sollevata dalle difese - dell'autonomia tra il procedimento penale ed il procedimento di prevenzione e la possibilità per il secondo giudice di prendere in considerazione ed autonomamente ponderare, ai fini del giudizio di pericolosità, fatti per i quali sia intervenuto un esito assolutorio. In proposito si profilano due diversi indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un orientamento ben rappresentato da Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 Cc. (dep. 17/07/2019 ) Rv. 277225, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. Tale indirizzo ermeneutico, richiamando il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, sostiene la possibilità per il giudice di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale al fine di giungere ad una affermazione di pericolosità generica del proposto, non solo in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quando risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività fatti pur ritenuti non sufficienti per una condanna penale. In senso conforme : Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364-01. In particolare la pronunzia citata per prima ( Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225-05) ha preliminarmente evidenziato che l'insieme dei dati normativi di riferimento consente di ribadire il principio relativo all'assoluta autonomia del procedimento penale e del procedimento di prevenzione, "proprio perché l'uno non è pregiudiziale all'altro". In tal senso è stata sottolineata la diversità dell'oggetto dell'accertamento, perché il soggetto proposto per la misura di prevenzione non è ritenuto colpevole, bensì pericoloso o non pericoloso, in rapporto al suo precedente agire, per come ricostruito attraverso diverse fonti di conoscenza, che costituisce indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico. (in tal senso Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320-01). Ad avvalorare la tesi adottata si è considerata la portata delle misure di prevenzione previste dalle leggi italiane, oltre a richiamarsi la decisione della Corte EDU del 17/05/2011, Italia c. Capitani e Campanella, la sentenza Corte cost. n. 24 del 2019 (al paragrafo 9.7), evidenziandosi come tali previsioni legislative mirino per definizione a prevenire il compimento di atti criminali. La loro imposizione non dipende, quindi, dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale, così che le misure di prevenzione non possono essere tecnicamente paragonate ad una pena. Se, dunque, diverso è lo scopo che caratterizza i due sistemi, tale diversità si riflette pienamente - secondo il ragionamento preso in esame - sull'onere probatorio che occorre sostenere per la condanna penale rispetto all'accertamento della pericolosità sociale. Per la condanna, infatti, occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio; per la pericolosità sociale, è necessaria una prova indiretta, non dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., prova individuabile nella sufficienza di indizi, anche se in sede penale hanno portato all'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ovvero elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza penale di patteggiamento( Sez. 6, n. 921 del 12.012015, Gelsomino, Rv. 261842-01, Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli, Rv. 239358- 01, Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032-01). 1.1 A tale orientamento esegetico si affianca quello recentemente espresso da questa stessa Sezione, secondo il quale il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145. Nella predetta pronunzia si è osservato che, una volta esclusa la realizzazione del delitto in sede penale, sia in rapporto all'elemento materiale, che a quello psicologico, verrebbe a mancare uno dei presupposti sulla base dei quali il legislatore ha articolato la costruzione della _ fattispecie. Si è sottolineato che una formale osservanza del principio di tassatività, unitarietà dell'ordinamento e non contraddizione osta alla possibilità che il giudice della prevenzione possa ritenere autonomamente rilevante il fatto coperto da giudicato assolutorio, considerata la formulazione della norma di riferimento - art 1/1 lett b dlgvo 159/2011 - che richiede la constatazione di ricorrenti "attività delittuose", produttive di reddito. In termini forse ancor più chiari si afferma che in tema di pericolosità semplice non è possibile porre in essere un'operazione volta a recepire gli esiti di un giudizio assolutorio, considerato che la norma di riferimento impone di constatare la ripetuta commissione di un delitto - attività delittuose secondo la lettera della legge - produttivo di reddito, sicché, se tale realizzazione è esclusa in sede penale, si deve ritenere mancante uno dei presupposti su cui il legislatore articola la costruzione della fattispecie, svilendosi altrimenti la particolare "pregnanza cognitiva dell'accertamento proprio del giudizio penale". Nell'ambito del predetto orientamento esegetico - che trae origine da Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - si è precisato, altresì, che il potere di autonoma valutazione sussiste per il giudice della prevenzione nel caso in cui gli elementi fattuali emergano da sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia, comunque, ricavabile in via autonoma dagli atti (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272946-01), posto che la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e, quindi, di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione. 2.Venendo alla fattispecie in esame va osservato che i Giudici della prevenzione hanno dato rilievo al fine del giudizio di pericolosità, oltre che a due precedenti esiti di condanna per delitti di per sé produttivi di reddito, rapina e violazione dell'ad 73 dpr 309/90, relativi a fatti commessi tra il 2010 ed il 2012, anche agli esiti assolutori di due successivi giudizi per fatti di commercializzazione di stupefacenti compiuti nel Settembre 2016 e nel Marzo 2018, il primo definito ai sensi dell'art 530 cpv cp ed il secondo non ancora definitivo, in cui Musumeci era imputato in concorso col suocero [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che nel primo processo, quello per il fatto-reato del 2016, Fichera ha patteggiato la pena. Gli elementi oggetto della valutazione della Corte d'Appello sono chiaramente riportati nel testo del provvedimento - alle pagine da quattro a sei - e di essi si è operata una plausibile valutazione, allo scopo di evidenziare come le condotte rilevabili in entrambe le occasioni, pur nel giudizio di insufficienza probatoria in sede penale, denotino la collaborazione del proposto con il suocero Fichera in relazione ad una attività di vendita di stupefacenti definita fiorente, e ciò anche in base allo specifico accertamento inerente il quantitativo di cocaina (25 grammi) oggetto di una delle conversazioni intercettate. Deve, altresì, porsi in rilievo che i dati fattuali emersi nel primo giudizio assolutorio ex art 530 cpv cpp, sono stati valutati insieme a quelli ricavati dal secondo, riguardo al quale la pronunzia liberatoria non risulta irrevocabile, e che, ad irrobustire il quadro cognitivo a disposizione, la Corte etnea ha posto in luce anche i numerosi controlli di PG nei quali l'attuale ricorrente, a partire dal 2012 e fino ad epoca recente ( almeno fino a Luglio 2017) è stato trovato in compagnia di pregiudicati per delitti in tema di stupefacenti; tra questi, da ultimo, uno degli interlocutori delle conversazioni già prese in considerazione, a sua volta destinatario di misura cautelare custodiale per tale attività illecita nell'ambito del medesimo procedimento all'esito del quale Musumeci è stato assolto non irrevocabilmente. La Corte, valorizzando altresì, il dato risultante dal suddetto procedimento, secondo il quale Fichera e Musumeci si erano avvalsi, nell'ambito dell'attività illecita in parola, del chiosco gestito proprio dal proposto, ha ritenuto che anche dai controlli di Polizia potesse desumersi che quest'ultimo fosse noto nell'ambiente criminale come collaboratore del suocero nelle iniziative delittuose a costui ascrivibili. 2.1 Passando ora ad esaminare le censure inerenti il tema della valutazione, ritenuta erronea nei due atti di impugnazione, di fatti ricavati da giudizi definiti con esito di assoluzione, va osservato che le stesse sono incentrate - peraltro con enunciazioni solo assertive - sulla ipotizzata sussistenza di una generale impossibilità per il Giudice della prevenzione di considerare elementi fattuali presenti in giudizi di cognizione decisi con esito liberatorio, quasi come se in tal senso fosse vigente una preclusione assoluta di ponderazione di quegli stessi elementi. Diversamente si è già annotato, tramite la breve rassegna innanzi riportata, che tale preclusione è sostenuta solo da una parte della giurisprudenza formatasi sul tema dei rapporti tra giudizio di prevenzione e giudizio di cognizione penale e con il limite che si è cercato di evidenziare, collegabile alla definitività della pronunzia. Allo stato della giurisprudenza, invero, appare possibile affermare che tale secondo filone ermeneutico fa salvi i casi in cui il proposto sia stato assolto con esito non definitivo, come si riscontra nella fattispecie in esame relativamente al fatto di Marzo 2018. 2.2 La giustificazione resa nel provvedimento impugnato, nel far riferimento ai dati conoscitivi ricavati dal procedimento per il fatto reato del 2016 definito ai sensi dell'ad 530 cpv cpp, ponderati razionalmente con gli altri elementi di fatto già innanzi indicati, appare coerente, oltre che con il primo orientamento interpretativo, che maggiormente valorizza il principio di autonomia tra procedimento prevenzionale e processo penale in presenza di esito liberatorio reso ex art 530 cpv cp, anche col secondo indirizzo esegetico, che appare limitare la preclusione di cui si discute ai fatti accertati con sentenza liberatoria avente forza di giudicato, ipotesi che non ricorre quanto al secondo dei giudizi in riferimento. Infatti, pur valutando la motivazione in esame alla stregua del principio del secondo orientamento giurisprudenziale, e cioè al netto delle informazioni derivanti dal giudizio assolutorio definitivo ai sensi dell'art 530 cpv cp, la correttezza e tenuta logica del discorso argomentativo al vaglio non sarebbero messe in crisi; la suddetta potenziale carenza appare, invero, colmabile in considerazione delle ulteriori pregnanti valutazioni svolte nell'ambito del percorso logico-giuridico complessivamente reso dai Giudici catanesi, in riferimento agli altri e diversi elementi di fatto presenti nella rnotivazione,all'esito del quale la Corte di appello ha coerentemente ritenuto la pericolosità sociale del proposto nel periodo dal 2010 al 2018. Infine, è necessario precisare che riguardo alla questione che ci occupa, che appare il cuore della prospettazione difensiva, entrambi i motivi di ricorso - si sottolinea : redatti a distanza di soli otto giorni dal deposito del decreto impugnato e, quindi verosimilmente alla luce delle medesime informazioni di cui si sono avvalsi i Giudici di secondo grado - si limitano genericamente ad affermare che entrambe le sentenze di assoluzione sarebbero passate in giudicato, senza occuparsi di fornire dati ulteriori a sostegno dell'affermazione ed a smentita del passaggio motivazionale censurato. 3. Prima di esaminare le altre censure avanzate dai ricorrenti, occorre ricordare il costante indirizzo esegetico elaborato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Divo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art 10 terzo comma del DL 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In particolare è stato ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Così, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246. 3.1 La doglianza avanzate nel secondo motivo di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamenta, peraltro del tutto approssimativamente, l'assoluta carenza di motivazione in relazione alla durata della misura di prevenzione ed all'eccessività della cauzione, omettendo di confrontarsi con la chiara motivazione che intende criticare, che ha ritenuto congrue la durata di due anni della sorveglianza speciale e l'entità della cauzione, in considerazione del lungo periodo in cui Musumeci ha dimostrato pericolosità sociale. 3.2 Le censure presenti nei residui motivi di ricorso ( secondo motivo a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo e terzo a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA]) riguardano la misura patrimoniale della confisca dell'immobile, delle risorse finanziarie e degli altri beni mobili. Quanto al ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], definita terza interessata nell'atto di ricorso,oltre che nel decreto impugnato, ed intestataria dell'immobile confiscato, occorre in primis constatare che il difensore nell'atto di impugnazione non si definisce procuratore speciale, né in esso indica di allegare la necessaria procura speciale, neppure nell'impugnazione vi è fatto cenno e, pertanto, il ricorso appare destinato, già per questa sola ragione, all'inammissibilità. E' noto, infatti, che il più autorevole Collegio di questa Corte ha stabilito il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. U, Sentenza n. 47239 del 30/10/2014 6 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 260894. In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017 Cc. (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505. Deve in ogni caso osservarsi che le doglianze formulate dalla ricorrente sono del tutto genericamente espresse e per di più omettono di confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato nella parte in cui - alla pagina otto del testo - ha dato chiaramente conto dei motivi per i quali si è ritenuto che le somme versate per il pagamento delle rate del mutuo non provenissero da redditi leciti e che i versamenti si protrassero fino ad Agosto 2017, quindi in piena epoca in cui si era manifestata la pericolosità del coniuge, essendo il fabbricato anche nella disponibilità di costui. Riguardo al secondo motivo di ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del solo Musumeci e pure afferente al tema della confisca dell'immobile, occorre osservare che la tesi della difesa è unicamente incentrata sulla estraneità del proposto al bene in questione e sulla esclusiva titolarità in capo alla moglie [OSCURATO:PERSONA] del medesimo immobile; questo sarebbe stato acquistato con provvista finanziaria proveniente solo da essa,tanto che ci si duole della violazione da parte del Giudice della prevenzione del presupposto dell'intestazione fittizia in capo alla donna, in assenza del quale il bene non sarebbe confiscabile. In proposito non può non considerarsi che l'impostazione difensiva rivela la mancanza di interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché in tema di misure di prevenzione quanto alla intestazione fittizia di beni confiscati, è consolidata in giurisprudenza l'interpretazione opposta a quella sostenuta dalla difesa, essendosi più volte affermato il principio che il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorchè, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario, deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione. (Sez. 6, Sentenza n. 45115 del 13/09/2017 Cc. (dep. 29/09/2017 ) Rv. 271381. In senso conforme si è chiarito che in materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, nel caso in cui l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione. Con affermazione presente in motivazione e di diretto e decisivo rilievo nella fattispecie in esame, si è precisato che il proposto, invece, non è titolare di alcun interesse ad impugnare, qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi). (Sez. 2, Sentenza n. 40008 del 12/05/2016 Cc. (dep. 26/09/2016 ) Rv. 268232. Nello stesso senso:Sez. 6, Sentenza n. 35240 del 27/06/2013 Cc. (dep. 21/08/2013 )Rv. 256265; - Sez. 2, Sentenza n. 30935 del 07/05/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264295. Deve, quindi, constatarsi l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse del ricorrente. Va in ogni caso osservato che sotto la veste della violazione di legge la difesa rappresenta improponibili censure alla motivazione del decreto oggetto di ricorso, ribadendo le argomentazioni già sviluppate e disattese dalla Corte territoriale circa la dedotta liceità delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto del fabbricato, volendo solo precisarsi in questa sede l'incongruità intrinseca della versione difensiva, secondo la quale Fichera avrebbe pagato il mutuo quindicennale con redditi da lavoro dipendente svolto solo per due anni (2008/2009). 3.3 Le altre censure avanzate nell'interesse di Musumeci sono fondate sul presupposto, di cui si è già rilevata l'infondatezza, dell'illegittimità del provvedimento impugnato per la ponderazione, ai fini del confermato giudizio di pericolosità, dei dati provenienti dalle sentenze assolutorie;partendo da tale erroneo presupposto ci si è diffusi in proposizioni svolte fin nel dettaglio sul piano dell'apprezzamento degli elementi fattuali operato dai Giudici della prevenzione, deducendo, sotto l'apparente veste del vizio di violazione di legge per assenza della motivazione, censure in fatto relativamente alla confermata confisca dei beni mobili, censure che non possono av altro epilogo che quello della inammissibilità, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente. Invero nel provvedimento impugnato si è dato ampiamente conto dei risultati degli accertamenti patrimoniali operati dalla Guardia di Finanza che hanno dimostrato l'incapacità reddituale del nucleo familiare di Musumeci per un arco temporale - 2008/2017 - in sostanza coincidente con quello della pericolosità sociale del proposto, tra il 2010 ed il 2018, periodo all'interno del quale furono acquistati anche i veicoli confiscati mediante contratti di finanziamento dai costi insostenibili per i coniugi. 3.4 In relazione alla confisca di un assegno per 24mila euro - oggetto del terzo motivo di ricorso a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente ne assume la provenienza lecita a titolo di risarcimento del danno in favore di Musumeci, senza tener conto che nella fattispecie si è in presenza di confisca per equivalente, che, per sua stessa natura prescinde dalla provenienza lecita dei beni. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere rigettati ed i