CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 36223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con prescrizioni, tra le quali quella di risarcire il danno e di pagare le spese alla parte civile, come liquidate nella sentenza di condanna relativa alla pena in esecuzione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. Nuzzolese, denunciando erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. per avere il Tribunale di sorveglianza imposto/ quale prescrizione, quella dell'integrale risarcimento del danno. Si osserva che il risarcimento del danno non può essere considerato come condizione di ammissibilità della misura e che questo va valutato ai fini della concessione dell'affidamento in prova, nell'ambito del giudizio sulla personalità, sicché l'indisponibilità al risarcimento può rientrare tra gli elementi, di segno negativo, valutabili per il diniego della misura. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità (tra cui, Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2019) secondo la quale non può essere imposto al condannato l'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento anticipando che, in mancanza, la misura alternativa sarà revocata o sospesa. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.È pur vero che, nel corso della procedura, il condannato si è dimostrato disponibile al risarcimento, ma l'imposizione della prescrizione del risarcimento del danno è pura e semplice, anche se nei limiti quantitativi di un quinto al mese dello stipendio, contenendo il provvedimento l'avvertimento che anche per questa eventuale violazione della prescrizione risarcitoria (cfr. pag. 2) la misura alternativa sarà revocata. 1.2.Si tratta di provvedimento che, in tale parte, è in contrasto con costante giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità (tre le altre, Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, P.v. 275171; Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, n. 47130 del 25 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], non massimata) secondo la quale è illegittima, e ne va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata. Tanto, anche laddove la prescrizione a carico del condannato preveda l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del condannato, subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura.Una previsione di questo genere rimane non consentita qualora sia posta come condizione che subordina preventivamente la decisione in senso positivo in ordine all'esperimento della misura (Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Rv. 230361; Sez. 1, n. 6955 del 07/12/1999, dep. 2000, Rv. 215204), non potendo peraltro in tal modo vincolarsi il contenuto di successive e autonome pronunzie. L'ordinanza impugnata presenta proprio questo contenuto, senza tenere al contempo in considerazione le concrete condizioni economiche del condannato. 2.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza relativamente alla prescrizione di cui al n. 5 del dispositivo, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, al Tribunale di sorveglianza di Trieste. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla prescrizione n. 5 contenuta nel dispositivo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il 27 giugno 2023