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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 06272/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10354/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PIANO Luca e Mirco S.n.c. (C.F.: 03070890920), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro WUERTH S.r.l. (C.F.: 00125230219), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 95, ha eletto domicilio; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1034/2017, pubblicata il 25 settembre 2017; R.G.N. 10354/18 C.C.17/01/2023 Pagamento fornitura –Obbligazione portable– Prova ordinativo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 4 giugno 2014, la Würth S.r.l. chiedeva al Giudice di Pace di Egna che fosse ingiunto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c., il pagamento della somma di euro 2.998,88, a titolo di fatture non pagate per la fornitura eseguita. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con decreto n. 224/2014, depositato il 17 giugno 2014, ingiungeva il pagamento della somma richiesta.

Quindi, la Impredil proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, in ragione della competenza territoriale del Giudice di Pace di Cagliari, e nel merito negando la ricorrenza di ogni rapporto contrattuale tra le parti, per il difetto di alcun ordine relativo alla merce di cui alle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio e per la mancata consegna della merce ivi riportata.

Si costituiva in giudizio la Würth S.r.l., la quale resisteva all’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza del 23 febbraio 2015, era disattesa l’eccezione pregiudiziale in rito di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Egna, declaratoria avverso cui l’opponente formulava riserva di gravame.

Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi, anche a mezzo di prova delegata (per i testi indicati dall’opponente).

Quindi, con sentenza n. 75/2015, depositata il 1° dicembre 2015, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– All’esito, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c. proponeva appello, reiterando le difese già illustrate nel giudizio di primo grado, anche in ordine alla questione pregiudiziale di rito.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la Würth S.r.l., il Tribunale di Bolzano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia, il Giudice d’appello rilevava: a ) che doveva essere confermata la declaratoria di competenza territoriale emessa dal Giudice di Pace adito, il quale aveva applicato il principio del forum destinatae solutionis , ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 1182, terzo comma, c.c., in base al quale l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, atteso che si trattava di obbligazione pecuniaria liquida, di cui il titolo determinava l’ammontare sulla scorta dell’accertamento prima facie compiuto dal giudice; b) che, quanto al merito della pretesa azionata, in ordine alla contestazione della mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti in causa, non era disponibile il fascicolo di primo grado di parte appellante, affinché potesse essere vagliata la fondatezza delle censure sollevate con il gravame; c) che, comunque, dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado dai testi di parte appellata risultava dimostrata la fornitura della merce e la presa in consegna della stessa in favore del destinatario; d ) che precisamente, a seguito di specifico ordinativo della Impredil, la Würth aveva fornito a quest’ultima la merce di cui alla fattura n. 1507267 del 30 settembre 2012, consegnata presso la sede della società; e) che la merce non era stata mai contestata; f) che anche i testi di parte opponente in primo grado nulla avevano potuto riferire, avendo definito il loro rapporto di lavoro con la ditta Impredil molto prima della disposizione dell’ordine. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c.

Ha resistito con controricorso la Wuerth S.r.l. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia: a ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1182, terzo e quarto comma, c.c., oltre che dell’art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis) per error in iudicando, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Egna, in luogo del Giudice di Pace di Cagliari/Sanluri, sull’errato sottinteso presupposto della liquidità del credito azionato in sede monitoria; b) nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame e valutazione, ovvero il travisamento delle prove, circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di trattazione tra le parti, per avere il Giudice d’appello affermato la circostanza che sarebbe stato sussistente uno specifico ordinativo della Impredil, invece mai prodotto, la cui inesistenza avrebbe reso comunque illiquida l’obbligazione pecuniaria azionata, con conseguente errata affermazione del principio secondo cui sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Egna, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c.; c) ed in ultimo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2702 c.c. per error in iudicando. 1.1.– Il motivo è inammissibile nella parte in cui si invoca l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti.

E tanto perché la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348- ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quandole due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 1.2.– Il mezzo di critica è, invece, infondato quanto alle residue deduzioni.

Infatti, la rilevazione della liquidità dell’obbligazione, ai fini della sua qualificazione come obbligazione portable, deve essere effettuata alla stregua del deductume non all’esito di un’effettiva verifica della ricorrenza dell’obbligazione (ossia del decisum).

Sul punto la Corte di legittimità ha costantemente affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, terzo comma, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali.

Senonché, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, c.p.c., a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Sez.

U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016).

E segnatamente, ove l’attore – come nel caso in esame – domandi la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, terzo comma, c.c., senza che rilevi se, all’esito del giudizio, emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l’esistenza o l’ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti che il credito sia portabile, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, quarto comma, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021).

Nella fattispecie, proprio attenendosi al deductum, il Giudice di prime cure e il Tribunale in sede di gravame hanno ritenuto liquida l’obbligazione pecuniaria fatta valere in giudizio, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, avendo la Würth richiesto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della fornitura di merce per una somma ben delimitata pari ad euro 2.998,88, come da fatture allegate.

Le contestazioni della Impredil sull’esistenza dell’ordinativo e sulla consegna della merce attengono, invece, al merito e non sono rilevanti ai fini della determinazione della competenza territoriale. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., vizi di motivazione per error in iudicando , per avere il Giudice del gravame, pur avendo dichiarato di non poter valutare e pronunciarsi sulla asserita mancanza del rapporto contrattuale, supposto l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base di un ordinativo inesistente, il che avrebbe reso la motivazione della sentenza assolutamente apparente per via del contrasto tra affermazioni inconciliabili e, comunque, perplessa e incomprensibile, con conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

In proposito, l’istante osserva che la pretesa creditizia sarebbe stata fondata unicamente su fatture, sull’estratto autentico dei libri contabili e sui documenti di trasporto (di cui è stata debitamente contestata la sottoscrizione), sicché il Giudice non avrebbe potuto ritenere dimostrati gli ordinativi della merce sulla scorta della prova testimoniale, in ragione del divieto di cui all’art. 2721 c.c. 2.1.–La doglianza è infondata.

Ed, infatti, il Tribunale ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto fondata la pretesa di pagamento derivante da un titolo contrattuale.

In specie, ha ritenuto che, sulla scorta della prova testimoniale espletata, fossero stati dimostrati l’ordinativo della merce e l’avvenuta consegna.

Ora, la prova del titolo negoziale può essere raggiunta anche per testi allorché non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem , poiché l’art. 2721, secondo comma, c.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, da cui possa desumersi che il contratto è stato stipulato oralmente, come nel caso di specie, trattandosi di fornitura di merci di modico valore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013).

Né la ricorrente ha dedotto di aver eccepito l’inammissibilità della prova per testimoni del contratto nella prima difesa utile successiva all’assunzione della prova – anzi, ha essa stessa chiesto la prova testimoniale, poi assunta in forma delegata, sullo stesso oggetto –, posto che la ratio dell’inammissibilità della prova per testi dei contratti non attiene all’ordine pubblico, ma alla tutela d’interessi privati, per cui non può essere rilevata d’ufficio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014).

A fortiori, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, alla stregua dell’assunta prova testimoniale, è stata reputata raggiunta la prova della consegna della merce, senza che i testimoni di parte appellante abbiano potuto smentire tale circostanza.

Ebbene, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prova della consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all’esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 22/06/2007).

A fronte della dimostrazione del titolo e della consegna della merce, per effetto della deduzione dell’inadempimento del destinatario della fornitura, sarebbe stato onere di quest’ultimo fornire la prova dell’adempimento (rectedel pagamento) ovvero di ulteriori fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione, il che non è accaduto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Sez.

U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 3.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame e valutazione, ovvero del travisamento delle prove, circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di trattazione tra le parti, per avere il Giudice dell’impugnazione ritenuto sussistente lo specifico ordinativo della Impredil, il quale viceversa mai sarebbe stato prodotto, tanto da non risultare in atti, sicché l’inesistenza di un preteso ordinativo avrebbe conseguentemente reso illiquida e inesigibile, oltre che non provata, l’obbligazione pecuniaria azionata, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721 e 2702 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. 3.1.– Il motivo è inammissibile, nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, motivo il cui scrutinio è precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sussistendo una ipotesi di doppia conforme.

È per converso infondato, nella parte in cui contesta la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, posto che –per quanto anzidetto esaminando la seconda censura –, una volta fornita la dimostrazione del titolo negoziale nonché della consegna della merce e allegato l’inadempimento del destinatario della fornitura, sarebbe stato onere dell’odierna ricorrente dare la dimostrazione dell’adempimento o di ulteriori cause estintive o impeditive. 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.615,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10354/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PIANO Luca e Mirco S.n.c. (C.F.: 03070890920), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro WUERTH S.r.l. (C.F.: 00125230219), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 95, ha eletto domicilio; -controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1034/2017, pubblicata il 25 settembre 2017; R.G.N. 10354/18 C.C.17/01/2023 Pagamento fornitura –Obbligazione portable– Prova ordinativo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 4 giugno 2014, la Würth S.r.l. chiedeva al Giudice di Pace di Egna che fosse ingiunto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c., il pagamento della somma di euro 2.998,88, a titolo di fatture non pagate per la fornitura eseguita. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con decreto n. 224/2014, depositato il 17 giugno 2014, ingiungeva il pagamento della somma richiesta. Quindi, la Impredil proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, in ragione della competenza territoriale del Giudice di Pace di Cagliari, e nel merito negando la ricorrenza di ogni rapporto contrattuale tra le parti, per il difetto di alcun ordine relativo alla merce di cui alle fatture poste a fondamento del procedimento monitorio e per la mancata consegna della merce ivi riportata. Si costituiva in giudizio la Würth S.r.l., la quale resisteva all’opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del 23 febbraio 2015, era disattesa l’eccezione pregiudiziale in rito di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Egna, declaratoria avverso cui l’opponente formulava riserva di gravame. Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi, anche a mezzo di prova delegata (per i testi indicati dall’opponente). Quindi, con sentenza n. 75/2015, depositata il 1° dicembre 2015, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– All’esito, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c. proponeva appello, reiterando le difese già illustrate nel giudizio di primo grado, anche in ordine alla questione pregiudiziale di rito. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la Würth S.r.l., il Tribunale di Bolzano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia, il Giudice d’appello rilevava: a ) che doveva essere confermata la declaratoria di competenza territoriale emessa dal Giudice di Pace adito, il quale aveva applicato il principio del forum destinatae solutionis , ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 1182, terzo comma, c.c., in base al quale l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, atteso che si trattava di obbligazione pecuniaria liquida, di cui il titolo determinava l’ammontare sulla scorta dell’accertamento prima facie compiuto dal giudice; b) che, quanto al merito della pretesa azionata, in ordine alla contestazione della mancanza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti in causa, non era disponibile il fascicolo di primo grado di parte appellante, affinché potesse essere vagliata la fondatezza delle censure sollevate con il gravame; c) che, comunque, dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado dai testi di parte appellata risultava dimostrata la fornitura della merce e la presa in consegna della stessa in favore del destinatario; d ) che precisamente, a seguito di specifico ordinativo della Impredil, la Würth aveva fornito a quest’ultima la merce di cui alla fattura n. 1507267 del 30 settembre 2012, consegnata presso la sede della società; e) che la merce non era stata mai contestata; f) che anche i testi di parte opponente in primo grado nulla avevano potuto riferire, avendo definito il loro rapporto di lavoro con la ditta Impredil molto prima della disposizione dell’ordine. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Mirco S.n.c. Ha resistito con controricorso la Wuerth S.r.l. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia: a ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1182, terzo e quarto comma, c.c., oltre che dell’art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis) per error in iudicando, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Egna, in luogo del Giudice di Pace di Cagliari/Sanluri, sull’errato sottinteso presupposto della liquidità del credito azionato in sede monitoria; b) nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame e valutazione, ovvero il travisamento delle prove, circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di trattazione tra le parti, per avere il Giudice d’appello affermato la circostanza che sarebbe stato sussistente uno specifico ordinativo della Impredil, invece mai prodotto, la cui inesistenza avrebbe reso comunque illiquida l’obbligazione pecuniaria azionata, con conseguente errata affermazione del principio secondo cui sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Egna, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c.; c) ed in ultimo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2702 c.c. per error in iudicando. 1.1.– Il motivo è inammissibile nella parte in cui si invoca l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti. E tanto perché la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348- ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie), evenienza che è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quandole due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 1.2.– Il mezzo di critica è, invece, infondato quanto alle residue deduzioni. Infatti, la rilevazione della liquidità dell’obbligazione, ai fini della sua qualificazione come obbligazione portable, deve essere effettuata alla stregua del deductume non all’esito di un’effettiva verifica della ricorrenza dell’obbligazione (ossia del decisum). Sul punto la Corte di legittimità ha costantemente affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, terzo comma, c.c. sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. Senonché, ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, c.p.c., a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016). E segnatamente, ove l’attore – come nel caso in esame – domandi la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, terzo comma, c.c., senza che rilevi se, all’esito del giudizio, emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l’esistenza o l’ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti che il credito sia portabile, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, quarto comma, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021). Nella fattispecie, proprio attenendosi al deductum, il Giudice di prime cure e il Tribunale in sede di gravame hanno ritenuto liquida l’obbligazione pecuniaria fatta valere in giudizio, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, avendo la Würth richiesto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della fornitura di merce per una somma ben delimitata pari ad euro 2.998,88, come da fatture allegate. Le contestazioni della Impredil sull’esistenza dell’ordinativo e sulla consegna della merce attengono, invece, al merito e non sono rilevanti ai fini della determinazione della competenza territoriale. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., vizi di motivazione per error in iudicando , per avere il Giudice del gravame, pur avendo dichiarato di non poter valutare e pronunciarsi sulla asserita mancanza del rapporto contrattuale, supposto l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti sulla base di un ordinativo inesistente, il che avrebbe reso la motivazione della sentenza assolutamente apparente per via del contrasto tra affermazioni inconciliabili e, comunque, perplessa e incomprensibile, con conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. In proposito, l’istante osserva che la pretesa creditizia sarebbe stata fondata unicamente su fatture, sull’estratto autentico dei libri contabili e sui documenti di trasporto (di cui è stata debitamente contestata la sottoscrizione), sicché il Giudice non avrebbe potuto ritenere dimostrati gli ordinativi della merce sulla scorta della prova testimoniale, in ragione del divieto di cui all’art. 2721 c.c. 2.1.–La doglianza è infondata. Ed, infatti, il Tribunale ha dato adeguata contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto fondata la pretesa di pagamento derivante da un titolo contrattuale. In specie, ha ritenuto che, sulla scorta della prova testimoniale espletata, fossero stati dimostrati l’ordinativo della merce e l’avvenuta consegna. Ora, la prova del titolo negoziale può essere raggiunta anche per testi allorché non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem , poiché l’art. 2721, secondo comma, c.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, da cui possa desumersi che il contratto è stato stipulato oralmente, come nel caso di specie, trattandosi di fornitura di merci di modico valore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013). Né la ricorrente ha dedotto di aver eccepito l’inammissibilità della prova per testimoni del contratto nella prima difesa utile successiva all’assunzione della prova – anzi, ha essa stessa chiesto la prova testimoniale, poi assunta in forma delegata, sullo stesso oggetto –, posto che la ratio dell’inammissibilità della prova per testi dei contratti non attiene all’ordine pubblico, ma alla tutela d’interessi privati, per cui non può essere rilevata d’ufficio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014). A fortiori, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, alla stregua dell’assunta prova testimoniale, è stata reputata raggiunta la prova della consegna della merce, senza che i testimoni di parte appellante abbiano potuto smentire tale circostanza. Ebbene, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prova della consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all’esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 22/06/2007). A fronte della dimostrazione del titolo e della consegna della merce, per effetto della deduzione dell’inadempimento del destinatario della fornitura, sarebbe stato onere di quest’ultimo fornire la prova dell’adempimento (rectedel pagamento) ovvero di ulteriori fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione, il che non è accaduto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). 3.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame e valutazione, ovvero del travisamento delle prove, circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di trattazione tra le parti, per avere il Giudice dell’impugnazione ritenuto sussistente lo specifico ordinativo della Impredil, il quale viceversa mai sarebbe stato prodotto, tanto da non risultare in atti, sicché l’inesistenza di un preteso ordinativo avrebbe conseguentemente reso illiquida e inesigibile, oltre che non provata, l’obbligazione pecuniaria azionata, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2721 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721 e 2702 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. 3.1.– Il motivo è inammissibile, nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, motivo il cui scrutinio è precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., sussistendo una ipotesi di doppia conforme. È per converso infondato, nella parte in cui contesta la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, posto che –per quanto anzidetto esaminando la seconda censura –, una volta fornita la dimostrazione del titolo negoziale nonché della consegna della merce e allegato l’inadempimento del destinatario della fornitura, sarebbe stato onere dell’odierna ricorrente dare la dimostrazione dell’adempimento o di ulteriori cause estintive o impeditive. 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.615,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup
Decreto Cassazione n. 06272/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris