CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16481/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. CARTENI’ DONATELLA , rappresentata e difesa,come da procura speciale in calce al presente controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ),domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassa- zione; –controricorrente – Oggetto:ONLUS– natura mi- sta anche commerciale avverso la sentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo gradodella Puglia , sez. staccata di Lecce , n. 2 9 0 / 24 /202 3 depositata indata 3 / 2 /202 3 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo grado del la Puglia, sez. staccata di Lecce , è stato accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Cartenì nella qualità di legale rappresentante della Asso- ciazionePremio Barocco ONLUS avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Lecce n. 135 9 /1 7 che ha rigettato il ricorso introduttivo del la contribuente , volto ad ottenere l’annulla- mento dell’avviso di accertamento n.TVM0412026 39 /2013 con cui sonostate irrogate sanzioni . Con tale atto impositivo, emesso sulla base delle risultanze di un p.v.c.della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha applicato perl’anno d’imposta 20 10 una sanzione per l’omessa tenuta di libri acquistiIVA e de i registri obbligatori . Il giudice di prime cure ha confermato l’atto impositivo, disatten- dendosia le questioni preliminari, tra l’altro di nullità dell’avviso per motivazioneper relationem ad atti non allegati, sia le difese nel me- rito.Il giudice d’appello, istruita la causa attraverso consulenza tec- nica,ha riformato la decisione, ritenendo che non fosse stata data dimostrazione,né sulla base d e lla motivazione dell’avviso di accer- tamentoné del p.v.c. sottostante, per quali delle operazioni conte- state l’associazione svolgess e anche attività commerciale , con as- sorbimentodi ogni altra questione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- zia delle Entrate , affidato a due motiv i , cui replica la contribuente concontroricorso. Consideratoche: 1.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione formulata in contro- ricorsodi i nammissibilità dei motivi di censura d e ll’Agenzia in quanto asseritamente diretti ad una rivalutazione dei fatti operata dal giu- dicedi merito, eccezione scrutinabile solo unitamente alla disamina dellesingole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta , in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 42 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e dell’art. 2697 del cod. civ., da parte della sentenza impugnata nel capo in cui afferma: « Sennonché, osserva la Corte come nella specie,sulla base della documentazione in atti, non sia possibile sta- bilirese, per gli anni d’imposta sottoposti a verifica, l’Associazione abbiao meno realizzato operazioni di carattere commerciale. Infatti, ilPVC prima e l’avviso di accertamento poi, non esprimono alcuna motivazione,chiara ed inequivoca, in ordine alla circostanza se l’As- sociazionede qua sia considerata come [OSCURATO:PERSONA] in toto, o sesolo per talune operazioni; in quest’ultima evenienza nulla si dice in ordine a quali operazioni siano assunte come aventi carattere commerciale e non commerciale. L’avviso di accertamento impu- gnatosi limita sul punto ad affermare, in maniera d el tutto apodittica (p.3), che “L’associazione verificata, per le annualità sottoposte a verifica, ha operato anche come impresa commerciale (…)”, ripe- tendotestualmente l’analoga asserzione contenuta al f.3 del PVC, in tal modo non permettendo alla parte di conoscere appieno gli ele- menti posti a base dell’atto impositivo impugnato, dovendosi per- tanto formulare in questa sede una valutazione di assoluta insuffi- cienzamotivazionale dell'avviso di accertamento in oggetto, tale da integrareil vizio di nullità dello stesso. 5. I restanti motivi di gravame restanoassorbiti » . 3. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce , in relazione all'art.360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la censura motivazione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello per l’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo, con riferimento al fatto storico dato dall’esserel’avviso di accertamento motivato in relazione alla natura mista-commercialedella ONLUS con ricavi extra limite di legge . 4. I due motivi non sono inammissibili , in quanto, a differenza di quantoprospettato dalla controricorrente, complessivamente consi- deratinon mira no alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, bensìa far valere una precisa violazione di legge. Secondo la ricor- rente il giudice d’appello ha confuso l’obbligo di motivazione degli avvisidi accertamento con la necessità di comprovare in giu dizio le circostanzein essa esplicitate , e non ha tenuto conto del fatto che le operazionicommerciali svolte nell’anno precedente a quello di riferi- mento,il 2009, era stata superata la soglia che faceva scattare l’ob- bligodi scritture contabili la cui omissione ha determinato l’applica- zionedelle sanzioni . 5.I motiv i sono fondat i . 5.1.In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art.7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non cono- sciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'attoimpositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14723 del10/07/2020), ossia atti di cui il contribuente non abbia già in- tegrale e legale conoscenza (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29968del 19/11/2019 ) . 5.2. Orbene, nel caso di specie l'avviso di accertamento, come già accertatodal giudice di primo grado , fa riferimento inequivoco ad un attoben noto al contribuente , il p.v.c. del 26.3.2016 con il quale è statacontestata la natura mista dell’associazione, ritenuta svolgere ancheattività commerciale. Il richiamo al p.v.c. sottende la dichia- rata condivisione delle conclusioni all’accertamento condotto dalla GdFdi Gallipoli, cosicché attraverso tale richiamo l’Agenzia ha fatto propriele valutazioni già compiu te dall’organo verificatore, condivi- dendoneanche la motivazione.5.3.In ricorso è stato riprodotto tale p.v.c., noto all’associazione in quantoelevato nei suoi confronti e sottoscritto per ricezione da Do- natella Cartenì, per conto dell’associazione costituita in giudizio . Al documentoè allegato anche il prospetto di tutte le fatture contestate emessedall’associazione (cfr. p.1 2 ricorso) nell’anno di imposta, per unimporto lordo di euro 469.050, ossia quelle per cui è stata conte- statoall’associazione lo svolgimento d i attività commerciale . Chiara- mentele sole fatture contestate fanno riferimento ad operazioni ri- tenutedall’Amministrazione finanziaria esclusivamente commerciali enon di natura mista e dunque incerta. Nonv’è dubbio sul fatto che le operazioni poste in essere dall’asso- ciazione nel periodo di imposta 2009 (rilevanti per determinare il volumedi affari ai fini della tenuta delle scritture contabili a regime ordinarionel 2010) e, dopo l’accertamento, ritenute non commerciali non sono state considerate . Infatti, l’elenco non contempla tutte le fattureemesse dall’associazione nel periodo di imposta: ad es. man- canole nn.10/2009, 12/2009, 13/2009, 15/2009 ecc. Il riferimento nell’avvisodi accertamento e nel sottostante p.v.c. alla natura mista - commerciale è dunque chiaramente riferito non alle singole opera- zionicontestate di cui all’elenco suddetto, ciascuna delle quali è con- testata proprio perché ritenut a esclusivamente commercial e , bensì all’attività complessivamente svolta dalla contrib u ente nel periodo d’imposta. 6.Alla luce di quanto precede , viene in rilievo la premessa di inqua- dramento normativo correttamente presente ne lla sentenza impu- gnatasecondo la quale « inordine alla tenuta dei libri e della docu- mentazionecontabile per l’anno in causa (2010), secondo il CTU la materia è disciplinata dall'art.18 del d . P . R . 600/1973, richiamato dall'art.20 dello stesso d ecreto, che, nella formulazione vigente per ilperiodo intercorrente fra il 28.6.2001 e il 13.5.2011, determina il limite massimo dei ricavi, conseguiti nel periodo d’imposta prece- dente a quello di riferimento, superati i quali diviene obbligatoria l'adozione della contabilità ordinaria, limite posto ad euro 309.874,14(pari a lire 600.000.000). » . Tuttavia,alla luce di tale premessa il giudice d’appello non ha tratto lecorrette conclusioni partendo dal fatto che gli importi delle fatture contestate come commerciali ammontano ad euro 469.050 (cfr. elencop.12 ricorso), fatto potenzialmente decisivo oggetto di discus- sionetra le parti e, dunque, non ha stabilito se la natura commerciale delleoperazioni oggetto dell’elenco – ciascuna delle quali contestat a comecommerciale e non come mist a - è dimostrata in giudizio . Inquest’ultimo caso, infatti, verrebbe supera ta la soglia ai fini delle scritturecontabili obbligatorie e dunque è legittima l a sanzione irro- gata. Tale questione giuridica è oggetto di un separato processo iscrittoall’RGN 16473/23 e, dal momento che il giudizio relativo al tributo2009 e dunque alla natura delle operazioni contestate , è og- gettodi separata cassazione con rinvio da parte di questa Corte con necessitàdi riesame da parte del giudice d’appello , vi è necessità di un rinnovato esame in sede di merito anche della questione della spettanzadelle sanzioni che dipende da tale accertament o. 7.La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia , in diversa compo- sizione,per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che perla liquidazione delle spese di lite. P.Q.M.