CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, il primo attraverso il quale si nega la destinazione a terzi della sostanza in quanto personalmente coltivata, il secondo in ordine alla ritenuta recidiva ed il terzo in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, che la quantità di sostanza fosse incompatibile con un uso meramente personale in considerazione delle modalità di detenzione certamente finalizzate all'occultamento al di fuori della abitazione, al contempo negando che potessero scalfire il quadro ricostruito in fatto le dichiarazioni che tendevano a diversamente apprezzare il contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione e la assenza di elementi dalla difesa ritenuti rilevanti; osservato che, con riferimento alla ritenuta recidiva, completa e corretta risulta la parte della decisione che ha valorizzato, non solo la pluralità dei precedenti penali, ma il fatto che gli stessi sono della stessa specie rispetto a quello per il quale si procedeva, così dando conto delle ragioni che portavano a ritenere il nuovo reato significativo ai fini della apprezzata accresciuta pericolosità; ritenuto che egualmente corretta si rivela la parte della decisione che, nell'escludere le attenuanti generiche, ha messo in evidenza la irrilevanza della solo affermata collaborazione, al cospetto di dichiarazioni conformi a quanto direttamente accertato e senza alcun utile effetto sulle indagini ed il compendio probatorio, al contempo ritenendo assenti elementi positivamente apprezzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così