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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 07844/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 24905, pronunciata il 26.5.2022, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 27.1.2022, nel dichiarare inammissibile il ricorso, non ha provveduto alla richiesta di liquidazione in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese sostenute da quest'ultima nel suddetto grado di giudizio; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata omissione va risolta ritenendola un mero errore materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 26.5.2021, cui bisogna porre rimedio, accogliendo la richiesta della parte civile; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24905 del 26 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza n. 24905, pronunciata il 26.5.2022, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 27.1.2022, nel dichiarare inammissibile il ricorso, non ha provveduto alla richiesta di liquidazione in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese sostenute da quest'ultima nel suddetto grado di giudizio; considerato che, in tutta evidenza, l'indicata omissione va risolta ritenendola un mero errore materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il 26.5.2021, cui bisogna porre rimedio, accogliendo la richiesta della parte civile; rilevato, pertanto, che, all'esito dell'odierna udienza camerale, si deve disporre la correzione del dispositivo e del relativo ruolo di udienza, mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 24905 del 26 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante aggiunta della disposizione "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato". Così deciso in R
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