CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31781/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc.civ., nonché dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: pietro.porciani@mi- lanoavvocati.it), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Traldi in Roma via Dardanelli 37 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazione inte- grativa –cartella di paga- mento -art.1 comma 640 l. n.190/2014 -applicabilità AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rap- presentantepro tempore ; –intimata – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,n.1883/20/2021 depositata in data 18/5/2021 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia venivaaccolto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossionee disatteso l’appello incidentale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 1415/15/2020che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto contro la cartella di pagamento n. 06820190033894944 notificatagli dall’agente della riscossione a seguito del controllo ex artt. 36 - bis d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54 - bis d.P.R. 633/1972 relativamenteall’IVA per l’anno d’imposta 2014. Inparticolare, a seguito di controllo effettuato dall’Agenzia delle En- trate sulla dichiarazione integrativa MU/2015 , emergeva un omesso versamento di IVA per euro 10.245,00, IRPEF e relative A ddizionali regionali e c omunali , rispettivamente per euro 1.722,00, 577,00 e 229,00,e di IVA sulle attività finanziarie all’estero per euro 722,88 e venivanoapplicate sanzioni ed interessi. Ilcontribuente notificava il ricorso introduttivo all’agente della riscos- sione,tra l’altro , lamentando la nullità della cartella di pagamento in quantotardivamente notificata , in violazione dei termini di cui all’art.25 d.P.R.602/1973. Resisteva l’Agenzia della Riscossione chiedendo pre- liminarmentedi estendere il contraddittorio all’Agenzia delle Entrate, mail giudice non autorizzava la chiamata in causa dell’Agenzia e, rite- nuta l’Amministrazione decaduta dalla riscossione al momento della notificadella cartella , accoglieva il ricorso compensando le spese. L’agente della riscossione proponeva appello principale e, specular- mente, il contribuente proponeva appello incidentale contro il capo della decisione in cui la CTP aveva compensato le spese mentre, con interventovolontario, si costituiva nel secondo grado anche l’Agenzia delleEntrate. Il giudice dell’impugnazione, ritenuta tempestiva la noti- ficadella cartella, confermava integralmente le riprese. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a due motivi che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. È stata disposta l’integrazione dellitisconsorzio nei confronti dell’agente della riscossione che non si è costituito. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa ex art.380-bis.1.cod. proc. civ.. Considerato che: 1. In via preliminare, va dato atto che il ricorrente ha depositato in data23.10.2024 un documento da cui si evince l’esistenza di un piano dirateizzazione del debito , accolto dall’agente della riscossione , distri- buitosu 72 rate, l’ultima delle quali scadente il 3 settembre 2028 e ha anche fornito la prova del pagamento delle prime 19 rate. Tuttavia, nessunadelle parti ha chiesto il differimento della decisione della con- troversia per permettere il completamento dei pagamenti secondo il piano di ammortamento e , da ultimo, nella memoria illustrativa ex art.380-bis.1.cod. proc. civ. depositata il 14.1.2025 il contribuente ha insistitoper la decisione del ricorso, già oggetto di istanza di anticipa- zione udienza. Deve quindi procedersi senz’a ltro allo scrutinio delle censure. 2.Con il primo motivo di ricor so il contribuente denuncia , in relazione all’art.360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione dell’articolo 1,comma 640, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 da parte della sentenza impugnata, nel capo in cui afferma che La presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) è un atto di scienza del contribuente,il quale "comunica" all'Agenzia delle entrate ì propri red- ditida assoggettare ad imposizione. Non è corretta l'affermazione del contribuenteche i termini per la notifica della cartella decorrono "solo" riguardoagli elementi oggetto dell'integrazione. Cosìargomentando, il giudice non avrebbe tenuto conto che la dichia- razione integrativa determina la rimessione in termini della funzione accertativasolo per ciò che concerne gli elementi oggetto dell’integra- zione. 3.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primocomma, n.5, cod. proc. civ., l’o messo esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in ordine alla « mancata probazione dell’appellante dell’ininfluenza degli elementi economicamente rilevanti idonei alla rimessione in termini dellafunzione accertativa » (cfr. p.15 ricorso) . 4.I due motivi, connessi e di trattazione congiunta non possono tro- vareingresso. 4.1.In disparte dal fatto che il contribuente ha proposto un piano di rateizzazione del debito accolto dall’Amministrazione finanziaria, v a premessoin diritto che con riferimento alla questione posta dal ricorso, in tema di dichiarazione dei redditi, questa Corte (cfr. Cass.n.2922/2023)ha già condivisibilmente stabilito che , ove il contribuente modifichile indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presen- tandouna dichiarazione integrativa , da quest'ultima, e non da quella "originaria",deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modi- fiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio,poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di ret- tificaeffettuata a ridosso della sua scadenza. Nonconvince la difesa dell ’Agenzia delle entrate contenuta nel contro- ricorso, secondo cui la norma dell’art.1 , comma 640 , della l. n.190/2014non sarebbe applicabile nel caso in cui l’atto impugnato è unacartella di pagamento, essendo riservata ai soli avvisi di accerta- mento.Del resto, anche nel precedente da ultimo citato , a seguito di controlloautomatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R.n. 633 del 1972, l’Agenzia aveva emesso nei confronti del con- tribuenteuna cartella di pagamento per Iva, Ires e Irap in relazione al Mod. Unico 2006 per l’anno d’i mposta 2005, come integrato con di- chiarazioneintegrativa del 2007. 4.2.Si tratta di un principio derivato da quanto già affermato da questa Cortecon la sentenza n. 2735 del 2022, che ha ritenuto l’irragionevo- lezzadi una diversa soluzione , posto che «se il termine di decadenza dovessecalcolarsi a decorrere dall'anno di presentazione della dichia- razione"originario", in caso di successiva presentazione di dichiarazioni integrative(…) verrebbe eroso il termine concesso dal legislatore all'A- genzia,a pena di decadenza, per l'effettuazione dei necessari controlli ela notifica delle relative cartelle di pagamento, qualora il contribuente rettifichi la dichiarazione originaria a ridosso d el termine di deca- denza».La regola , continua la decisione da ultimo citata, è positiva- mente affermata con l’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che, pur non avendo valenza retroattiva, costituisce un parametrointerpretativo importante e, inoltre, la medesima soluzione ègià recepita dall’ordinamento in tema di imposta di successione ove vengapresentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1 - bis,del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva. 4.3.Inoltre, « una tale conclusione pare emergere, con chiarezza, dalle stessedisposizioni che permettono la presentazione delle dichiarazioni integrative.L’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, infatti, sta- bilisceche “ Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle at- tivitàproduttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determi- natol'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debitod'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da pre- sentare,secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformia quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo […] ” . L’art. 3, rubricato“Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni”,cui la norma fa riferimento, prevede ai commi 9 e 9 bis rispettivamenteche “ 9. I contribuenti e i sostituti di imposta che pre- sentanola dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i sog- getti di cui ai commi 2 - bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 s ettem- bre1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto in- caricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti “9-bis.I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni con- servano,anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'arti- colo43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmes se, delle quali l'Amministra- zione finanziaria può chiedere l'esibizione […] ” . L’espresso richiamo all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, con obbligo di conservazione della dichiarazione e dei relativi documenti, nonché l’esplicito riconosci- mento del potere dell’Amministrazione di chiedere e ottenere l’esibi- zionedegli atti (dichiarazio ne e documenti) fondano l’esistenza di una autonoma decorrenza dei termini a partire proprio dalla dichiarazione integrativa, cui la norma fa espresso riferimento. Diversamente, lo stesso richiamo normativo dovrebbe ritenersi inutiler dato » (Cass.n.2922/2023cit.). 4.4.Non è condivisibile, perciò, la motivazione espressa dal giudice a pag.6della sentenza dove si afferma che non sarebbe corretta l ’affer- mazionedel contribuente secondo cui i termini per la notifica della car- telladecorrerebbero solo riguardo agli elementi oggetto dell'integra- zione. 5. Va perciò corretta ex art.384 u.c. cod. proc. civ. nel senso sopra indicatola motivazione che , tuttavia , giunge alla conclusione del rigetto esprimendoalle pagg.6 - 7 della decisione la seguente concorrente ratio decidendi,non utilmente scalfita dal ricorso : « La C ommissione eviden- ziache tali documenti sono stati generali dallo stesso contribuente (e quindia lui ben noti) e che se voleva che la Commissione li esaminasse perverificare "l'ininfluenza" di quanto dichiarato nella dichiarazione in- tegrativa,sarebbe st ato suo onere provvedere al deposito di entrambe le dichiarazioni presentate (originaria e integrativa): la mancanza di taledeposito non permette alla Commissione la verifica di quanto as- serito».È un’argomentazione logica, perché , n on dando la prova della produzione/riproduzionedell’avviso, non consente al giudice del merito diverificare esattamente il contenuto delle modificazioni eventuali con- tenutenell’integrativo. Afronte di tale accertamento fattuale del mancato deposito da parte delcontribuente nei gradi di merito delle due dichiarazioni, originaria e integrativa,nel ricorso per Cassazione il contribuente si limita apodit- ticamentead affermare che sono state prodotte, senza però indicare dovee quando. Non solo dal sommario del ricorso si evince che è stata allegatain sede di legittimità la sola dichiarazione integrativa, ma so- prattutto non è stata fornita la prova che questa e quella originaria sonostate tempestivamente poste all’attenzione del giudice d’appello, profilo,peraltro, che avrebbe dovuto essere fatto valere non come vizio motivazionalein sede di legittimità, bensì attraverso una domanda di revocazionedella sentenza d’appello. 6.Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite se- guonola soccombenza , liquidate come da dispositivo P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400 per compensi,olt