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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09542/2026

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a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026GRIPPA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 455/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il09/12/2024 R.G.N. 268/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13603/2025Numero di raccolta generale 9542/20261. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore Arif ha agito in giudizio peDra ta pubblicazione 14/04/2026ottenere il pagamento dell’indennità chilometrica – dal 2011 al2014 - prevista dall’art. 54 CCNL di settore e dall’art. 23 CIRLPuglia per l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere il luogodi lavoro.

Il lavoratore sostiene di avere diritto al pagamentodell’indennità perché il centro di raccolta (Massafra) dista piùdi 2 km dal centro lavorativo di assunzione ovvero dal centroper l’impiego vicino alla sua residenza (Castellaneta).2.

Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso.Il lavoratore ha proposto appello contestando l’interpretazionedata dal giudice di prime cure del quadro normativo diriferimento, in particolare dell’art. 23 CIRL e degli accordiintervenuti tra parte datoriale e parte sindacale all’epocavigenti (accordo sindacale 4.11.2011) in riferimentoall’individuazione del c.d. centro di raccolta, al fine diquantificare l’esatta distanza chilometrica dal luogo di lavoro.3.

La Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia diprime cure, ha accolto il ricorso e condannato Arif al pagamentodell’indennità spettante. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’art. 23CIRL non si applica solo alle trasferte, ossia ai trasferimentimomentanei dei lavoratori in cantieri diversi dal luogo diassunzione bensì, anche ai trasferimenti ordinari dei lavoratorinei cantieri di normale adibizione.

Tale interpretazione è quellapiù in linea con l’art. 54 CCNL di riferimento e l’accordosindacale succitato che richiedono l’individuazione del centro diraccolta in un luogo tale da ridurre al massimo il disagio per ilavoratori, pena, per sopperire al disagio, il pagamentodell’indennità.4.

Arif ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, cuiresiste con controricorso il lavoratore.5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Numero registro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 9542/20261.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360 commaDa ta pubblicazione 14/04/20261, n.3, c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL 2010-2013 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestalee idraulico-agraria, nonché dell’art. 23 CIRL Regione Puglia2008-2011 e 2012- 2015.Si censura la sentenza impugnata per l’interpretazione data alquadro normativo di riferimento: l’art. 23 CIRL si applicherebbesolo ai trasferimenti momentanei dei lavoratori da un luogo dilavoro all’altro e non a quelli ordinari, come nel caso di specie.1.1 Il motivo è infondato alla luce della recente pronuncia diquesta Corte (Cass. n. 2996/2023) da cui questo Collegio nonintende discostarsi che si richiama anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c. e che si riporta di seguito per quanto qui diinteresse:1.2 Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsaapplicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul pianoprocessuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essacomporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loroclausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativodiretto e non come canone esterno di commisurazionedell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n.6335 del 2014; n. 13860 del 2019).1.2 Deve inoltre ribadirsi che, secondo l'orientamentoconsolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto nonin base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fontilegislative, ma sulla base della effettiva volontà delle Npumaerrtoi r egistro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delleN uvmaerroi edi raccolta generale 9542/2026disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte parDia ta pubblicazione 14/04/2026dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territorialipossono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cuiall'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contrattinazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il dispostodi cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente lasalvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nelpatrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello. (v.

Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n.12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021).1.3 Si è precisato, su un piano più generale, come nellacontrattazione collettiva la comune intenzione delle parti nonsempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al sensoletterale delle parole", atteso che la natura di dettacontrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale,provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità dellamateria trattata in ragione dell'interdipendenza di moltepliciprofili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alleparti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione traparti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.),il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioniindustriali non necessariamente coincidente con quello comunee, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi cherendono indispensabile nella materia una utilizzazione deigenerali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo alcanone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v.

Cass. n.10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n.

N3u0m2er7o r egistro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione).

Numero di raccolta generale 9542/20261.4 Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il CCNL LavoroDa ta pubblicazione 14/04/2026Idraulico Forestale e [OSCURATO:PERSONA] 2010 - 2013 e ilContratto [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addettiai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria2008-2011 e 2012-2015 (CIR), dovendosi individuare ladisciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ailavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopodi raggiungere il posto di lavoro.1.5 Al riguardo, l'art. 54 del CCNL vigente all'epoca dei fatti,prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasportoper il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza siasuperiore a due chilometri dal centro di raccolta la cuiubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con leorganizzazioni sindacali territorialmente competenti.Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibileal posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilitàpubblica e della provenienza dei lavoratori.L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunquefunzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed asalvaguardare l'economicità l'azienda.Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1°comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi ditrasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo dellabenzina super per chilometro percorso dal singolo centro diraccolta al luogo di lavoro.Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamentepercorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha iniziodalla fermata dei mezzi medesimi.Numero registro generale 13603/2025In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico dDia ta pubblicazione 14/04/2026cui al quarto comma costituisce mera restituzione di sommeanticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro".1.5 Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivonazionale, all'art. 2 del CCNL, esclude dalla contrattazionedecentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ("restaesclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazionedi materie definite nel CCNL") e, nella medesima disposizione,elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazionedecentrata ("Le materie rinviate alla competenza del CIRL sonopertanto esclusivamente le seguenti").

L'elenco di tali materiecontenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), "iltrattamento missioni e trasferte alternativo a quello previstodal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)".1.6 L'art. 16 del CCNL, la cui rubrica è "Missioni e Trasferte",stabilisce: "Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altrecomunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti alservizio debbono essere rimborsate, previa documentazione,entro 1 mese.

I contratti integrativi potranno stabilire diversemodalità di rimborso delle spese anche non documentabilisostenute per la trasferta [...] Un diverso trattamento permissioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essereconcordato a livello regionale o aziendale".1.7 Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, edesattamente dal significato letterale delle parole usate e dairinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale,emerge come la materia delegata dal contratto nazionale aquello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cuiall'art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quellorelativo ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del postoNumero registro generale 13603/2025di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del CCNL, Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026quest'ultimo dedicato agli operai.

Data pubblicazione 14/04/20261.8 L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del CCNL sono legati daun rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materiedelegabili alla contrattazione decentrata quella delle "Missionie trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondolivello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni etrasferte".1.9 Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materiedelegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai"mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro,di cui all'art. 54 del CCNL, ma neppure è plausibile, dal puntodi vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretarel'espressione "diverse modalità di rimborso spese" contenutanell'art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l'usodel mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultimadisposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art.16; inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso spese",che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nelmedesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propriadisciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità peri contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborsospese", cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto aquanto dettato a livello nazionale.

Né utili riferimenti siritrovano nell'art. 7 del contratto integrativo.

Quest'ultimo,infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo delmezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro,non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale néreca alcun riferimento all'art. 54 cit.1.10 In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6dell'art. 54 CCNL per cui il "rimborso chilometrico di cui alNumero registro generale 13603/2025quarto comma costituisce mera restituzione di somme Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro", nonDa ta pubblicazione 14/04/2026basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed icriteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometricospettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio,potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, inassenza di qualsiasi previsione in tal senso nel CCNL e inragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensidell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondolivello.1.11 Pertanto, atteso che il citato art. 2 del CCNL non includetra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione lamateria relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimentodel posto di lavoro, di cui agli artt. 15 e 54, ma solo la diversamateria delle “missioni e trasferte”, è evidente che l’art. 23 delCIRL, richiamato dalla ricorrente, si riferisce alle missioni etrasferte ed è quindi estraneo all’oggetto del presente giudizioossia al rimborso chilometrico per il tragitto casa/lavoro, che ilCCNL ha compiutamente regolato nel citato art. 54 e che èstato correttamente applicato dalla Corte di merito, che harichiamato l’art. 23 CIRL limitatamente all’individuazione del“centro di raccolta” (citato anche nell’art. 54 del CCNL)individuato in sede di merito presso il comune ove ha sede ilcentro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore, aifini della individuazione della percorrenza chilometrica.Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni deicontratti collettivi e ciò comporta il rigetto del motivo.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360comma 1, n. 3, c.p.c., la errata e falsa interpretazione delledisposizioni della contrattazione collettiva ai fini del calcoloNumero registro generale 13603/2025della distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro (art. 54 Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026del CCNL di matrice privatistica e art. 23 del CIRL).

Data pubblicazione 14/04/2026In caso di mancato accoglimento del primo motivo, si censurala sentenza impugnata per non aver considerato che dal quadronormativo di riferimento non sussiste l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] individuare il centro di raccolta nel luogo di residenza dellavoratore o in quello del comune sede del centro per l’impiegopiù vicino alla residenza dello stesso.

Se così fosse le normerichiamate non avrebbero utilizzato i termini dinorma/normalmente, che consentono, previa intesa con leorganizzazioni sindacali firmatarie, di individuare un centro diraccolta differente dai criteri di norma, ma non esclusivamenteapplicabili.

L’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si pone aconferma di ciò.

Per tale ragione Arif ha rimborsato allavoratore – sebbene non spettante in ragionedell’interpretazione di cui all’art. 23 CIRL - l’indennità dipercorrenza km tra il comune più vicino al centro lavorativo(Massafra) ed il centro lavorativo medesimo (Massafra).2.1 Il motivo è inammissibile in quanto finalizzato tramite ladeduzione di violazione della normativa contrattuale acontrapporre una difforme valutazione dei fatti come accertatiin sede di merito in ordine alla concreta individuazione delcentro di raccolta ai fini di una diversa quantificazione delcredito richiesto dal lavoratore.Inoltre, non si può non rilevare che la interpretazione offertadalla Corte di merito è pienamente plausibile e coerente con laratio complessiva della normativa contrattuale in tema dirimborso chilometrico; la diversa interpretazione proposta nonconsente di ritenere quella compiuta dal giudice di meritoerronea ed irragionevole.Numero registro generale 13603/2025Inoltre, il termine di norma avvalora piuttosto che escludere la Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026validità del criterio seguito dalla Corte di merito.

Data pubblicazione 14/04/20263.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente al pagamento delle spese processuali secondoil principio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alrimborso di € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 22 gennaio 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026GRIPPA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 455/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il09/12/2024 R.G.N. 268/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13603/2025Numero di raccolta generale 9542/20261. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore Arif ha agito in giudizio peDra ta pubblicazione 14/04/2026ottenere il pagamento dell’indennità chilometrica – dal 2011 al2014 - prevista dall’art. 54 CCNL di settore e dall’art. 23 CIRLPuglia per l’utilizzo del mezzo proprio per raggiungere il luogodi lavoro. Il lavoratore sostiene di avere diritto al pagamentodell’indennità perché il centro di raccolta (Massafra) dista piùdi 2 km dal centro lavorativo di assunzione ovvero dal centroper l’impiego vicino alla sua residenza (Castellaneta).2. Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso.Il lavoratore ha proposto appello contestando l’interpretazionedata dal giudice di prime cure del quadro normativo diriferimento, in particolare dell’art. 23 CIRL e degli accordiintervenuti tra parte datoriale e parte sindacale all’epocavigenti (accordo sindacale 4.11.2011) in riferimentoall’individuazione del c.d. centro di raccolta, al fine diquantificare l’esatta distanza chilometrica dal luogo di lavoro.3. La Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia diprime cure, ha accolto il ricorso e condannato Arif al pagamentodell’indennità spettante. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’art. 23CIRL non si applica solo alle trasferte, ossia ai trasferimentimomentanei dei lavoratori in cantieri diversi dal luogo diassunzione bensì, anche ai trasferimenti ordinari dei lavoratorinei cantieri di normale adibizione. Tale interpretazione è quellapiù in linea con l’art. 54 CCNL di riferimento e l’accordosindacale succitato che richiedono l’individuazione del centro diraccolta in un luogo tale da ridurre al massimo il disagio per ilavoratori, pena, per sopperire al disagio, il pagamentodell’indennità.4. Arif ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi, cuiresiste con controricorso il lavoratore.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Numero registro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 9542/20261. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360 commaDa ta pubblicazione 14/04/20261, n.3, c.p.c.: falsa applicazione dell’art. 54 del CCNL 2010-2013 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestalee idraulico-agraria, nonché dell’art. 23 CIRL Regione Puglia2008-2011 e 2012- 2015.Si censura la sentenza impugnata per l’interpretazione data alquadro normativo di riferimento: l’art. 23 CIRL si applicherebbesolo ai trasferimenti momentanei dei lavoratori da un luogo dilavoro all’altro e non a quelli ordinari, come nel caso di specie.1.1 Il motivo è infondato alla luce della recente pronuncia diquesta Corte (Cass. n. 2996/2023) da cui questo Collegio nonintende discostarsi che si richiama anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c. e che si riporta di seguito per quanto qui diinteresse:1.2 Occorre premettere che la denuncia di violazione o di falsaapplicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificatodall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul pianoprocessuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essacomporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loroclausole in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativodiretto e non come canone esterno di commisurazionedell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n.6335 del 2014; n. 13860 del 2019).1.2 Deve inoltre ribadirsi che, secondo l'orientamentoconsolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambitoterritoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto nonin base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fontilegislative, ma sulla base della effettiva volontà delle Npumaerrtoi r egistro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delleN uvmaerroi edi raccolta generale 9542/2026disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte parDia ta pubblicazione 14/04/2026dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territorialipossono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cuiall'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contrattinazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il dispostodi cui all'art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente lasalvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nelpatrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere untrattamento deteriore in ragione della posteriore normativa dieguale o diverso livello. (v. Cass. n. 19351 del 2007; Cass. n.12098 del 2010; Cass. n. 5651 del 2021).1.3 Si è precisato, su un piano più generale, come nellacontrattazione collettiva la comune intenzione delle parti nonsempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al sensoletterale delle parole", atteso che la natura di dettacontrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale,provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità dellamateria trattata in ragione dell'interdipendenza di moltepliciprofili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alleparti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione traparti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.),il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioniindustriali non necessariamente coincidente con quello comunee, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumononell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi cherendono indispensabile nella materia una utilizzazione deigenerali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità,con conseguente assegnazione di un preminente rilievo alcanone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v. Cass. n.10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007; n. N3u0m2er7o r egistro generale 13603/2025Numero sezionale 318/2026del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione). Numero di raccolta generale 9542/20261.4 Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il CCNL LavoroDa ta pubblicazione 14/04/2026Idraulico Forestale e [OSCURATO:PERSONA] 2010 - 2013 e ilContratto [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addettiai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria2008-2011 e 2012-2015 (CIR), dovendosi individuare ladisciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ailavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopodi raggiungere il posto di lavoro.1.5 Al riguardo, l'art. 54 del CCNL vigente all'epoca dei fatti,prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasportoper il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza siasuperiore a due chilometri dal centro di raccolta la cuiubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con leorganizzazioni sindacali territorialmente competenti.Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibileal posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilitàpubblica e della provenienza dei lavoratori.L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunquefunzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed asalvaguardare l'economicità l'azienda.Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1°comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi ditrasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo dellabenzina super per chilometro percorso dal singolo centro diraccolta al luogo di lavoro.Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamentepercorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha iniziodalla fermata dei mezzi medesimi.Numero registro generale 13603/2025In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico dDia ta pubblicazione 14/04/2026cui al quarto comma costituisce mera restituzione di sommeanticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro".1.5 Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivonazionale, all'art. 2 del CCNL, esclude dalla contrattazionedecentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ("restaesclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazionedi materie definite nel CCNL") e, nella medesima disposizione,elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazionedecentrata ("Le materie rinviate alla competenza del CIRL sonopertanto esclusivamente le seguenti"). L'elenco di tali materiecontenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), "iltrattamento missioni e trasferte alternativo a quello previstodal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)".1.6 L'art. 16 del CCNL, la cui rubrica è "Missioni e Trasferte",stabilisce: "Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altrecomunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti alservizio debbono essere rimborsate, previa documentazione,entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diversemodalità di rimborso delle spese anche non documentabilisostenute per la trasferta [...] Un diverso trattamento permissioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essereconcordato a livello regionale o aziendale".1.7 Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, edesattamente dal significato letterale delle parole usate e dairinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale,emerge come la materia delegata dal contratto nazionale aquello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cuiall'art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quellorelativo ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del postoNumero registro generale 13603/2025di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del CCNL, Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026quest'ultimo dedicato agli operai. Data pubblicazione 14/04/20261.8 L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del CCNL sono legati daun rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materiedelegabili alla contrattazione decentrata quella delle "Missionie trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondolivello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni etrasferte".1.9 Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materiedelegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai"mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro,di cui all'art. 54 del CCNL, ma neppure è plausibile, dal puntodi vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretarel'espressione "diverse modalità di rimborso spese" contenutanell'art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l'usodel mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultimadisposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art.16; inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso spese",che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nelmedesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propriadisciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità peri contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborsospese", cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto aquanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti siritrovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo,infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo delmezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro,non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale néreca alcun riferimento all'art. 54 cit.1.10 In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6dell'art. 54 CCNL per cui il "rimborso chilometrico di cui alNumero registro generale 13603/2025quarto comma costituisce mera restituzione di somme Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro", nonDa ta pubblicazione 14/04/2026basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed icriteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometricospettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio,potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, inassenza di qualsiasi previsione in tal senso nel CCNL e inragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensidell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondolivello.1.11 Pertanto, atteso che il citato art. 2 del CCNL non includetra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione lamateria relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimentodel posto di lavoro, di cui agli artt. 15 e 54, ma solo la diversamateria delle “missioni e trasferte”, è evidente che l’art. 23 delCIRL, richiamato dalla ricorrente, si riferisce alle missioni etrasferte ed è quindi estraneo all’oggetto del presente giudizioossia al rimborso chilometrico per il tragitto casa/lavoro, che ilCCNL ha compiutamente regolato nel citato art. 54 e che èstato correttamente applicato dalla Corte di merito, che harichiamato l’art. 23 CIRL limitatamente all’individuazione del“centro di raccolta” (citato anche nell’art. 54 del CCNL)individuato in sede di merito presso il comune ove ha sede ilcentro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore, aifini della individuazione della percorrenza chilometrica.Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni deicontratti collettivi e ciò comporta il rigetto del motivo.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360comma 1, n. 3, c.p.c., la errata e falsa interpretazione delledisposizioni della contrattazione collettiva ai fini del calcoloNumero registro generale 13603/2025della distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro (art. 54 Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026del CCNL di matrice privatistica e art. 23 del CIRL). Data pubblicazione 14/04/2026In caso di mancato accoglimento del primo motivo, si censurala sentenza impugnata per non aver considerato che dal quadronormativo di riferimento non sussiste l’obbligo a carico di [OSCURATO:PERSONA] individuare il centro di raccolta nel luogo di residenza dellavoratore o in quello del comune sede del centro per l’impiegopiù vicino alla residenza dello stesso. Se così fosse le normerichiamate non avrebbero utilizzato i termini dinorma/normalmente, che consentono, previa intesa con leorganizzazioni sindacali firmatarie, di individuare un centro diraccolta differente dai criteri di norma, ma non esclusivamenteapplicabili. L’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si pone aconferma di ciò. Per tale ragione Arif ha rimborsato allavoratore – sebbene non spettante in ragionedell’interpretazione di cui all’art. 23 CIRL - l’indennità dipercorrenza km tra il comune più vicino al centro lavorativo(Massafra) ed il centro lavorativo medesimo (Massafra).2.1 Il motivo è inammissibile in quanto finalizzato tramite ladeduzione di violazione della normativa contrattuale acontrapporre una difforme valutazione dei fatti come accertatiin sede di merito in ordine alla concreta individuazione delcentro di raccolta ai fini di una diversa quantificazione delcredito richiesto dal lavoratore.Inoltre, non si può non rilevare che la interpretazione offertadalla Corte di merito è pienamente plausibile e coerente con laratio complessiva della normativa contrattuale in tema dirimborso chilometrico; la diversa interpretazione proposta nonconsente di ritenere quella compiuta dal giudice di meritoerronea ed irragionevole.Numero registro generale 13603/2025Inoltre, il termine di norma avvalora piuttosto che escludere la Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 9542/2026validità del criterio seguito dalla Corte di merito. Data pubblicazione 14/04/20263. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente al pagamento delle spese processuali secondoil principio della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alrimborso di € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 22 gennaio 2026.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris