CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e le conclusioni scritte con nota spese depositate dalla parte civile; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che entrambi i motivi - relativi alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto.; sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5); Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139- 01). Nella specie, va esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria, nella quale si limita a chiedere la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il