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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29495/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11027/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso, relativo alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto pienamente integrato il predetto reato, dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente poneva in essere condotte violente - consistite in spintonamenti, strattonamenti e gomitate - durante il compimento da parte dei pubblici ufficiali di un atto del loro ufficio, essendo intervenuti per evitare che il ricorrente aggredisse soggetti terzi (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11027/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso, relativo alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha ritenuto pienamente integrato il predetto reato, dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente poneva in essere condotte violente - consistite in spintonamenti, strattonamenti e gomitate - durante il compimento da parte dei pubblici ufficiali di un atto del loro ufficio, essendo intervenuti per evitare che il ricorrente aggredisse soggetti terzi (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris