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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30510/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06AQRWN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 marzo 2024 che lo ha condannato per il reato di furto aggravato, lesioni e tentata rapina, uniti dal vincolo della continuazione.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale, riqualificando il reato di cui al capo A come rapina tentata e considerando quale reato più grave, da porre a base per gli aumenti ex 81 cpv, il reato di furto aggravato, pur comminando una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di legittimità ha più volte affermato, in casi analoghi, che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2 - , Sentenza n. 48538 del 21/10/2022 Ud. (dep. 21/12/2022) Rv. 284214 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017) Rv. 271376 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276196 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06AQRWN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 marzo 2024 che lo ha condannato per il reato di furto aggravato, lesioni e tentata rapina, uniti dal vincolo della continuazione. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale, riqualificando il reato di cui al capo A come rapina tentata e considerando quale reato più grave, da porre a base per gli aumenti ex 81 cpv, il reato di furto aggravato, pur comminando una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato, in casi analoghi, che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2 - , Sentenza n. 48538 del 21/10/2022 Ud. (dep. 21/12/2022) Rv. 284214 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50949 del 10/10/2017 Ud. (dep. 08/11/2017) Rv. 271376 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26645 del 10/04/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276196 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
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