CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2021
Cassazione n. 40787/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. e la correzione del dispositivo della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle violazioni in materia edilizia, antisismiche ed in materia di conglomerato cementizio armato di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 64, 71, 65 e 72, 93 e 95, 65 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre che del reato paesaggistico di cui all'art. 181, D.Igs. n. 42 del 2004, accertati in data 24.03.2014, meglio descritti nei relativi capi di imputazione, e, ritenuta la continuazione tra gli illeciti, la condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto e di 20.667,00 euro di ammenda; ha inoltre disposto la demolizione dei manufatti abu- sivamente realizzati (registrandosi sul punto una discrasia tra dispositivo, in cui si dispone la "disnnissione delle opere abusivamente realizzate previo dissequestro e restituzione all'avente diritto", senza ordinare la demolizione, e motivazione, in cui invece si dispone "il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto già oggetto di giudiziale sequestro", oltre ad ordinare "la demolizione delle opere che sono state realizzate abusivamente", discrasia non oggetto di impugnazione e su cui questa Corte quindi non è legittimata a pronunciarsi). 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Ge- nerale della Repubblica, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce il Procuratore Generale della Repubblica, con tale unico mo- tivo, il vizio di violazione di legge, avuto riguardo alla omessa subordinazione della concessione della sospensione condizionale alla demolizione dell'immobile abusi- vamente realizzato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 2.09.2021, ha ritenuto il ricorso infondato. Osserva il PG che, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demo- lizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferi- mento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata (Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Rv. 276889 - 01). Il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio con- cesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero. Nella specie, pertanto, il giudice non era tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio alla demolizione, non risultando che tale provvedimento fosse stato richiesto o che l'imputata avesse già fruito della so- spensione condizionale della pena. La sentenza, peraltro, per il PG deve essere emendata. Il Tribunale di Pa- lermo, infatti, nella motivazione della sentenza, ha disposto "la demolizione delle opere che sono state realizzate abusivamente". Nel dispositivo è stata disposta, con una formula appare di difficile comprensione, "la dismissione delle opere abu- sivamente realizzate previo dissequestro e restituzione all'avente diritto". Essendo intervenuta sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, invece, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, doveva essere disposta "la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del con- dannato". Come è noto, si tratta di una sanzione amministrativa per le violazioni paesaggistiche obbligatoria, accessoria e a contenuto predeterminato, la cui omis- sione è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Rv. 268106 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, la cui trattazione si è svolta cartolarmente in assenza di richie- sta di trattazione orale, è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Ed invero, come già affermato da questa Corte in vicenda sostanzial- mente identica a quella in esame (Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019 - dep. 17/09/2019, PG c. Santoro, Rv. 276889), il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in linea generale, a norma dell'art. 165 cod. pen., può, ma non deve, essere subordinata all'adempimento di obblighi, salvo che non sia concessa a persona che abbia già usufruito del beneficio. Inoltre, la necessità di fissare adempimento di obblighi in sede di conces- sione della sospensione condizionale relativa a reati concernenti violazioni in ma- teria edilizia non può ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere l'ordine di demolizione a norma dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001: questa previsione normativa, infatti, si limita a contemplare una misura amministrativa obbligatoria 3 IS in caso di condanna, ma nulla dispone con riferimento alla concessione della so- spensione condizionale della pena ed agli obblighi cui tale beneficio può essere subordinato. Inoltre, se la concessione della sospensione condizionale non ri- guarda persona che ne abbia già usufruito, e non vi sia stata specifica richiesta del pubblico ministero, il giudice non è tenuto a motivare in ordine alla mancata subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi. Ed infatti, come insegna risalente giurisprudenza, essendo l'obbligo della motivazione di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. circoscritto alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state, in re- lazione ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia rite- nuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale confe- ritogli dalla legge, ma non anche nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la questione (Sez. 1, n. 6251 del 03/05/1994, Artom, Rv. 198876-01). 3. Nella specie, non risulta, né è dedotto, che l'imputata avesse già fruito della sospensione condizionale o che il Pubblico ministero avesse chiesto la subor- dinazione del beneficio all'adempimento di obblighi ex art. 165 cod. pen. (anzi, dall'intestazione della sentenza, risulta che il PM di udienza si limitò a chiedere la condanna, senza nulla aggiungere). Di conseguenza, la sentenza impugnata è im- mune da vizi sia laddove ha concesso la sospensione condizionale della pena senza subordinarla all'adempimento di obblighi, sia laddove ha omesso di motivare sulla scelta di non imporre alcun obbligo. 4. Non può, infine, essere accolta la richiesta del PG presso questa Corte di emendare il dispositivo della sentenza impugnata. Ed invero, l'art. 130, c.p.p. sta- bilisce che solo "se l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione". Nella specie, questa Corte ritiene invece il ricorso del PG inammissibile, donde la relativa cor- rezione ex art. 130, c.p.p. dovrà essere disposta, come pure recita il c. 1 dell'art. 130, c.p.p. "anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento". 5. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nonnofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione 4 ìxr comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazi