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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 30035/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio esercitato nell'ambito dell'amministrazione comunale di Erice per la durata di mesi sei, applicatagli in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. 2.

Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario relativo al reato di rivelazione di segreto di ufficio, nonostante dalla documentazione prodotta dal ricorrente (sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla Sindaca, [OSCURATO:PERSONA]) si evincesse con certezza che la Sindaca era già a conoscenza del procedimento penale a carico dell'Agliano in epoca antecedente la trasmissione degli atti da parte dell'indagato al suo difensore.

Si censura, inoltre, la valutazione di inammissibilità di talune questioni introdotte dalla difesa in relazione alla preclusione conseguente alla formazione del c.d. giudicato cautelare, atteso che, al momento della decisione del Tribunale, era pendente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale dell'appello cautelare che aveva rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza genetica.

3. Con nota del 3 giugno 2022 il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della decisione adottata da questa Corte all'udienza del 30 maggio scorso.

4. Essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere es_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio esercitato nell'ambito dell'amministrazione comunale di Erice per la durata di mesi sei, applicatagli in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario relativo al reato di rivelazione di segreto di ufficio, nonostante dalla documentazione prodotta dal ricorrente (sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla Sindaca, [OSCURATO:PERSONA]) si evincesse con certezza che la Sindaca era già a conoscenza del procedimento penale a carico dell'Agliano in epoca antecedente la trasmissione degli atti da parte dell'indagato al suo difensore. Si censura, inoltre, la valutazione di inammissibilità di talune questioni introdotte dalla difesa in relazione alla preclusione conseguente alla formazione del c.d. giudicato cautelare, atteso che, al momento della decisione del Tribunale, era pendente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale dell'appello cautelare che aveva rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza genetica. 3. Con nota del 3 giugno 2022 il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della decisione adottata da questa Corte all'udienza del 30 maggio scorso. 4. Essendo venuto meno l'interesse ad impugnare del ricorrente, va dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 1° luglio 2022 Il Consigliere es_
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