CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 28362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi dei difensori degli imputati, nonché le successive rinunzie alle impugnazioni pervenute; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 66), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1951), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1979), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 6/07/2023 (fascicolo pervenuto in Corte il 13/03/2024) che, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Catania con riguardo alla posizione di altri coimputati e quanto a [OSCURATO:PERSONA] per il capo di imputazione sub 23) e a [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura patrimoniale, ha disposto la prosecuzione del processo nei confronti dei ricorrenti in ordine alle imputazioni loro rispettivamente ascritte. 2. I ricorsi degli imputati possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono tutti alla dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., 33 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. 116 del 2017, nonché degli artt. 185 e 604 cod. proc. pen. In particolare, la Corte di appello di Catania, pur dichiarando fondata l'eccezione sollevata dai difensori relativamente alla nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., di nove udienze svoltesi davanti al giudice di primo grado, alle quali, in violazione della disciplina dettata dal richiamato d.lgs. n. 116/2017, aveva partecipato, come componente del collegio, un giudice onorario, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici, aveva applicato il criterio della cd. prova di resistenza con riferimento alle prove acquisite e a quelle formate a non giudice e aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale solo limitatamente ad alcuni capi di imputazione. Articolando diversi motivi le difese degli imputati lamentano l'impossibilità di estendere analogicamente all'ambito penale il citato strumento, il cui fondamento giuridico si rinviene nelle norme in materia processualcivilistica e civilistica, pur se lo stesso è stato riconosciuto da alcune pronunce del T.A.R., e affermano che la nullità delle udienze sopra indicate avrebbe dovuto inficiare tutti gli atti ad esse successivi, ivi compresa la sentenza impugnata. Inoltre, si dolgono degli esiti sfavorevoli derivanti dalla prova di resistenza operata dalla Corte di merito in ordine alla presenza di atti processuali che non sarebbero colpiti dalla declaratoria di nullità derivante dall'illegittima composizione del collegio giudicante, pure riconosciuta dal giudice dell'impugnazione, e che legittimerebbero la prosecuzione del giudizio, anziché la disposta regressione dell'intero incarto processuale anche con riferimento alle loro posizioni al pari degli altri coimputati.3. [OSCURATO:PERSONA], pur lamentando l'erroneo ricorso da parte del giudice d'appello alla prova della resistenza, deduce preliminarmente l'omessa pronuncia nei confronti della ricorrete, per la quale militavano le stesse ragioni che avevano portato la Corte d'appello, alla declaratoria di nullità con riguardo al capo 23) contestato al marito [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria-memoria del 18/06/2024, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Nelle more del procedimento di legittimità sono pervenute le rinunzie ai ricorsi degli imputati ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], originate dal fatto che, nel corso del processo in prosecuzione dinanzi alla Corte di appello, hanno definito la loro posizione mediante sentenza del 19/03/2024 emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 6. Tanto premesso, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 66), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1951), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1979), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere fatto pervenire alla Corte di legittimità formale rinuncia all'impugnazione. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per cui non è intervenuta rinunzia, l'inammissibilità consegue alla non impugnabilità della sentenza. Si tratta, infatti, di decisione avente natura interlocutoria riguardo al ricorrente e, dunque, non autonomamente impugnabile, in quanto le doglianze mosse col presente ricorso debbono, in ipotesi e sempreché l'imputato ne abbia interesse, dirigersi nei confronti della sentenza che definirà il procedimento principale, pendente al momento della proposizione dell'odierno ricorso per cassazione e, peraltro, successivamente definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 7. La rinunzia ai ricorsi formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (cl. 66), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1951), [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1979), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consente al Collegio non pronunciare nei confronti dei già menzionati ricorrenti la condanna alle spese del procedimento e in favore della Cassa delle ammende (Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000). 8. A differenti conclusioni, invece, deve pervenirsi con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che va condannato, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati nella proposizione del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Motivazione semplificata. Così deci