CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocatoGiuditta Merone-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGelsomina Cacace-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2226/2024depositata il 21/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 18444/2024Numero sezionale 331/2026Numero di raccolta generale 9273/2026Data pubblicazione 13/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 08/04/2026Mauro Criscuolo