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CassazionedecretoSezione UDecisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 34559/2025

Testo disponibile della fonte

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/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 6351/2025 R.G. , sollevato dal Tribunale di Salerno, con ordinanza n. 3918 in data 21 marzo 2025 nel procedimento vertentetra [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente non costituitasi in questa sede – AGENZIA DELLE ENTRATE –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno l’atto di recupero, notificato il 16/12/2021, con cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato il contributo a fondo perduto dell’importo di € 1.500,00 disposto ai sensi dell’art. 1 del d . l . 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), posto che l’impresa, pur titolare di partita Iva dal maggio 2019, risultava inattiva, ed aveva disposto la restituzione delle somme erogate, irrogando le conseguenti sanzioni ai sensi dell’art. 13, comma5, d . l gs. 18 dicembre 1997 n. 471 .

2. La contribuente deduceva la legittima fruizione del contributo atteso il possesso di una partita Iva attiva, unico requisito previsto dall’art. 1 del d.l. n. 137/2020, restando privo di rilievo l’effettivo svolgimento dell’attività; in ogni caso, eccepiva l’illegittimità dell’atto per violazione dei principi del legittimo affidamento e della buona fede.

3. La Corte di giustizia di primo grado di Salerno escludeva che il contributo erogato avesse natura tributaria posto che: a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR; c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Pertanto, con sentenza n. 4106/13/2022 del 30 dicembre 2022, dichiarava il difetto di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

4. Riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Salerno, alla prima udienza di trattazione del 20 marzo 2025, con ordinanza 21 marzo 2025 sollevava conflitto negativo di giurisdizione poiché l’art. 25, comma 12, d.l. n. 34 del 2020, richiamato dall’art. 1, d.l. n. 137/2020, stabiliva che “per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, da cui la sussistenza della giurisdizione tributaria.

A sostegno della soluzione invocava la sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

5. Nessuna delle parti si è costituita.

6. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che la Corte di cassazione affermi la giurisdizione del giudice tributario.

7. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite ha ad oggetto la devoluzione della giurisdizione con riguardo alle controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, d.l. n. 137/2020 in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, infatti, dall’evidente natura non tributaria del contributo ne discende la devoluzione della competenza al giudice ordinario.

Il Tribunale di Salerno, per contro, ha ritenuto che dall’univoca previsione di cui all’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020 (espressamente dichiarato applicabile all’erogazione in giudizio dall’art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020), per cui le controversie relative all’atto di recupero sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992, derivasse, per inevitabile conseguenza, la giurisdizione tributaria, convincimento rafforzato dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 34851/2023, con cui, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., si era esclusa l’applicabilità dell’art. 25, comma 12 , cit. , all’impugnazione del diniego di erogazione del contributo medesimo, trattandosi di disposizione la cui lettera era delimitata al solo atto di recupero.

2. Il regolamento d’ufficio, ammissibile perché tempestivamente sollevato, va risolto con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Occorre osservare, in primo luogo, che l ’interpretazione operata dal Tribunale di Salerno sulla valenza e portata del precedente di queste Sezioni Unite, seppure invocata solo a rafforzamento della lettera della norma, non è condivisibile.

In secondo luogo, sulla questione è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 23 giugno - 24 luglio 2025, n. 124 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria”.

4. Quanto al primo profilo, va ricordato, in primis, che il criterio da seguire per individuare il giudice munito di giurisdizione deve avere riguardo al petitum sostanziale posto che rileva la concreta posizione giuridica fatta valere e non la qualificazione che ad essa viene data dalle parti.

Orbene, le citate Sezioni Unite ha nno evidenziato, in via preliminare e in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, che una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria – a prescindere dalla qualificazione operata dal legislatore – quando ricorrano gli indefettibili requisiti costituiti da “a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale, b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, c) l'impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale, d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore”.

Pertanto, il rapporto ha natura tributaria ove: la disciplina legale sia volta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione sia inidonea ad integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse derivanti dalla decurtazione siano destinate alla sovvenzione di spese pubbliche.

Sulla scorta di tali principi, la sentenza n. 34851/2023 ha escluso che il contributo avesse natura tributaria poiché “ oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, né … nel riconoscimento di un credito d'imposta, ma nell'erogazione di una somma da parte dell'Amministrazione, non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP: sicché, al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle entrate del compito di erogare l'importo dovuto e di controllare i dati dichiarati nell'istanza, l'unico collegamento tra il contributo in esame e la materia tributaria è rappresentato dalla individuazione delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione e dei dati sulla base dei quali dev'essere determinato il relativo ammontare, il cui disconoscimento non comporta tuttavia la formulazione di una pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione, nonché dall'applicabilità delle disposizioni che disciplinano l'accertamento delle imposte sui redditi e le relative sanzioni”(v., tra le tante, Sez.

U, n. 5418/2021; Sez.

U, n. 21950/2015; Sez.

U, n. 13431/2014;v. anche Corte cost., sent enza n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017).

A fronte della inequivoca esclusione della natura tributaria del beneficio, dunque, le Sezioni Unite – cui era stata devoluta esclusivamente la questione sulla giurisdizione sull’impugnazione del diniego del contributo – ha ritenuto necessaria una interpretazione restrittiva dell’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, espressamente riferito alle sole controversie relative all’atto di recupero, restando estranea al dictumdella Corte ogni ulteriore valutazione.

5. È appena il caso di sottolineare, peraltro, che il petitum sostanziale della controversia in cui si discuta della legittimità dell’atto di recupero del contributo concesso in precedenza è, sostanzialmente, sovrapponibile a quello della controversia in cui si discuta della legittimità del diniego del contributo: in entrambi i casi, infatti, la domanda investe la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere l’agevolazione ed attinge, conseguentemente, la valutazione sulla legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione.

5.1. In questa stessa prospettiva, si colloca il recente risolutivo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 124 del 2025), che, sulla questione rimessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 3 giugno 2024 , nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020, ha escluso la natura tributaria del suddetto contributo posto che: - “ difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo –, perché viene in rilievo l’erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati”, - “ non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto”, - “ non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca”, La Corte, inoltre,ha precisato che il beneficio integra “ una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell’attività economica”, il quale resta “ escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive”.

Quale logico e naturale corollario, la Consulta ha affermato che “una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall’art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l’atto di concessione sia l’atto di diniego sia l’atto di ritiro … non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria”.

6. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato , trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 6351/2025 R.G. , sollevato dal Tribunale di Salerno, con ordinanza n. 3918 in data 21 marzo 2025 nel procedimento vertentetra [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente non costituitasi in questa sede – AGENZIA DELLE ENTRATE –resistente non costituito in questa sede – Udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno l’atto di recupero, notificato il 16/12/2021, con cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato il contributo a fondo perduto dell’importo di € 1.500,00 disposto ai sensi dell’art. 1 del d . l . 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), posto che l’impresa, pur titolare di partita Iva dal maggio 2019, risultava inattiva, ed aveva disposto la restituzione delle somme erogate, irrogando le conseguenti sanzioni ai sensi dell’art. 13, comma5, d . l gs. 18 dicembre 1997 n. 471 . 2. La contribuente deduceva la legittima fruizione del contributo atteso il possesso di una partita Iva attiva, unico requisito previsto dall’art. 1 del d.l. n. 137/2020, restando privo di rilievo l’effettivo svolgimento dell’attività; in ogni caso, eccepiva l’illegittimità dell’atto per violazione dei principi del legittimo affidamento e della buona fede. 3. La Corte di giustizia di primo grado di Salerno escludeva che il contributo erogato avesse natura tributaria posto che: a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR; c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Pertanto, con sentenza n. 4106/13/2022 del 30 dicembre 2022, dichiarava il difetto di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria. 4. Riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Salerno, alla prima udienza di trattazione del 20 marzo 2025, con ordinanza 21 marzo 2025 sollevava conflitto negativo di giurisdizione poiché l’art. 25, comma 12, d.l. n. 34 del 2020, richiamato dall’art. 1, d.l. n. 137/2020, stabiliva che “per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, da cui la sussistenza della giurisdizione tributaria. A sostegno della soluzione invocava la sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 5. Nessuna delle parti si è costituita. 6. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che la Corte di cassazione affermi la giurisdizione del giudice tributario. 7. La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite ha ad oggetto la devoluzione della giurisdizione con riguardo alle controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, d.l. n. 137/2020 in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, infatti, dall’evidente natura non tributaria del contributo ne discende la devoluzione della competenza al giudice ordinario. Il Tribunale di Salerno, per contro, ha ritenuto che dall’univoca previsione di cui all’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020 (espressamente dichiarato applicabile all’erogazione in giudizio dall’art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020), per cui le controversie relative all’atto di recupero sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992, derivasse, per inevitabile conseguenza, la giurisdizione tributaria, convincimento rafforzato dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 34851/2023, con cui, ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., si era esclusa l’applicabilità dell’art. 25, comma 12 , cit. , all’impugnazione del diniego di erogazione del contributo medesimo, trattandosi di disposizione la cui lettera era delimitata al solo atto di recupero. 2. Il regolamento d’ufficio, ammissibile perché tempestivamente sollevato, va risolto con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Occorre osservare, in primo luogo, che l ’interpretazione operata dal Tribunale di Salerno sulla valenza e portata del precedente di queste Sezioni Unite, seppure invocata solo a rafforzamento della lettera della norma, non è condivisibile. In secondo luogo, sulla questione è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 23 giugno - 24 luglio 2025, n. 124 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria”. 4. Quanto al primo profilo, va ricordato, in primis, che il criterio da seguire per individuare il giudice munito di giurisdizione deve avere riguardo al petitum sostanziale posto che rileva la concreta posizione giuridica fatta valere e non la qualificazione che ad essa viene data dalle parti. Orbene, le citate Sezioni Unite ha nno evidenziato, in via preliminare e in coerenza con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, che una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria – a prescindere dalla qualificazione operata dal legislatore – quando ricorrano gli indefettibili requisiti costituiti da “a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale, b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, c) l'impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale, d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore”. Pertanto, il rapporto ha natura tributaria ove: la disciplina legale sia volta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione sia inidonea ad integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse derivanti dalla decurtazione siano destinate alla sovvenzione di spese pubbliche. Sulla scorta di tali principi, la sentenza n. 34851/2023 ha escluso che il contributo avesse natura tributaria poiché “ oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, né … nel riconoscimento di un credito d'imposta, ma nell'erogazione di una somma da parte dell'Amministrazione, non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP: sicché, al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle entrate del compito di erogare l'importo dovuto e di controllare i dati dichiarati nell'istanza, l'unico collegamento tra il contributo in esame e la materia tributaria è rappresentato dalla individuazione delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione e dei dati sulla base dei quali dev'essere determinato il relativo ammontare, il cui disconoscimento non comporta tuttavia la formulazione di una pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione, nonché dall'applicabilità delle disposizioni che disciplinano l'accertamento delle imposte sui redditi e le relative sanzioni”(v., tra le tante, Sez. U, n. 5418/2021; Sez. U, n. 21950/2015; Sez. U, n. 13431/2014;v. anche Corte cost., sent enza n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017). A fronte della inequivoca esclusione della natura tributaria del beneficio, dunque, le Sezioni Unite – cui era stata devoluta esclusivamente la questione sulla giurisdizione sull’impugnazione del diniego del contributo – ha ritenuto necessaria una interpretazione restrittiva dell’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, espressamente riferito alle sole controversie relative all’atto di recupero, restando estranea al dictumdella Corte ogni ulteriore valutazione. 5. È appena il caso di sottolineare, peraltro, che il petitum sostanziale della controversia in cui si discuta della legittimità dell’atto di recupero del contributo concesso in precedenza è, sostanzialmente, sovrapponibile a quello della controversia in cui si discuta della legittimità del diniego del contributo: in entrambi i casi, infatti, la domanda investe la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere l’agevolazione ed attinge, conseguentemente, la valutazione sulla legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione. 5.1. In questa stessa prospettiva, si colloca il recente risolutivo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 124 del 2025), che, sulla questione rimessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 3 giugno 2024 , nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020, ha escluso la natura tributaria del suddetto contributo posto che: - “ difetta uno dei caratteri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritenere una fattispecie di natura tributaria – ossia la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo –, perché viene in rilievo l’erogazione, da parte dello Stato, di una somma di denaro a operatori economici privati”, - “ non integra neanche un beneficio fiscale, perché non consiste in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto”, - “ non può essere sussunto nella categoria delle agevolazioni fiscali, che presuppongono sempre un pregresso rapporto tributario (sentenza n. 120 del 2020) che invece, nel caso di specie, manca”, La Corte, inoltre,ha precisato che il beneficio integra “ una misura di aiuto e sostegno economico a favore di una determinata categoria di soggetti, che – stante la situazione di emergenza dettata dalla pandemia da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla – ha subito una riduzione dell’attività economica”, il quale resta “ escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive”. Quale logico e naturale corollario, la Consulta ha affermato che “una volta esclusa la natura di beneficio fiscale del contributo istituito dall’art. 1 del “decreto ristori”, risulta evidente che sia l’atto di concessione sia l’atto di diniego sia l’atto di ritiro … non possono che essere, tutti, privi di natura tributaria”. 6. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato , trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio e non avend
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