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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 38806/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23925-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

V. [OSCURATO:PERSONA] N.287 SC.

A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2016 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 04/05/2016; Ric. 2016 n.23925 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal giudice di pace di Sant'Elpidio a Mare un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il residuo del prezzo di una fornitura e posa in opera di un pavimento in legno.

2. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva affermando di aver pagato una somma maggiore rispetto all'importo dovuto e, pertanto, chiedeva la restituzione di euro 1564,48, fornendo documentazione dei pagamenti effettuati.

3. Il giudice di pace, istruita la causa, confermava il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, ritenendo decisivo il conferimento di una somma a titolo di caparra per l'acquisto di materiale da porre in opera, somma consegnata per mezzo di assegno in bianco per il nome del prenditore alla ditta fornitrice del materiale.

4. Tirabassi proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La società Algi di Sgattinoni si costituiva ed eccepiva l'improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e nel merito ne chiedeva il rigetto.

5. Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'appello, respinta l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2 della

I. n. 218 del 2011 accoglieva il gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava anche la domanda riconvenzionale dell'opponente.

Preliminarmente il Tribunale affermava che la riduzione del termine di costituzione dell'attore per aver assegnato un termine a comparire inferiore a quello minimo doveva applicarsi solo al primo grado e non ai gradi successivi.

Nel merito, il punto decisivo della controversia era la quietanza del 27 luglio 2002, se la stessa fosse da riferire al versamento in contanti Ric. 2016 n.23925 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 o al conferimento di un assegno bancario di pari importo con l'indicazione del beneficiario in bianco successivamente incassato da fornitori di materiale necessario per la posa in opera del pavimento.

Su tale aspetto vi erano due testimonianze opposte ed egualmente da vagliare con cautela quali quelle della moglie dell'opponente e del socio dell'opposta.

In una tale situazione di incertezza sul piano probatorio dovevano ritenersi fondate le critiche alla motivazione rivolta dall'appellante che giustamente aveva posto in evidenza come il giudice di pace avesse trascurato di considerare due aspetti fattuali della vicenda, che non era stata rilasciata nessun'altra quietanza nel corso del rapporto a fronte di pagamenti con assegni e bonifici e che la quietanza faceva espresso riferimento ad una somma, prassi imprudente per un assegno bancario destinata a essere incassato da un terzo circa un mese dopo.

Lo stesso testimone socio di parte opposta aveva ammesso essere prassi che nel caso di ordinativi di legno la caparra fosse del 15 per cento nel caso concreto corrispondenti a C 5000.

In tal senso doveva riformarsi la sentenza di primo grado.

In ogni caso non vi erano elementi per affermare che l'opponente avesse pagato C 1564,68 in più rispetto al dovuto.

Tale somma sarebbe stata erogata e non contabilizzata sicché doveva respingersi la domanda riconvenzionale.

6. La società ALGI di Sgattoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione al combinato disposto di cui all'articolo 645 Ric. 2016 n.23925 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 3 c.p.c., nella formulazione all'epoca vigente e degli articoli 165, 347, 348 e 359 c.p.c. laddove il tribunale di Fermo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla società ricorrente.

L'appello era stato notificato il 15 giugno 2011 e l'iscrizione a ruolo recava la data del 27 giugno 2011, come risulta dalla copia notificata dell'atto di appello (documento 2 del fascicolo di secondo grado).

Circostanza comunque non contestata dalla controparte.

L'appellante aveva indicato il giorno 6 ottobre 2011 per la prima udienza, assegnando un termine a comparire inferiore a quello ordinario di giorni 90, tenuto conto della sospensione termini processuali all'epoca vigente.

Pertanto, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e dovendosi applicare anche alla fase di appello il disposto di cui all'articolo 645 c.p.c. all'epoca vigente, parte appellante si era avvalsa della riduzione del termine di comparizione e, dunque, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro il termine di cinque giorni dall'intervenuta notificazione dell'atto di appello, ovvero entro il 20 giugno 2011.

La costituzione, invece, era avvenuta il 27 giugno 2011 e, dunque, era tardiva con conseguente improcedibilità del giudizio.

Infatti, la riduzione del termine di cui all'articolo 645 si doveva applicare anche alla fase di appello quale prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la collocazione temporale della consegna del titolo di credito dedotto in giudizio, idonea a rendere inattendibile la testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Fermo avrebbe omesso di esaminare la circostanza relativa alla data di consegna dell'assegno numero 0105420104-10 tratto sulla banca [OSCURATO:PERSONA] di importo pari ad euro 2500.

Ric. 2016 n.23925 sez. 52 - ud. 08/07/2021 L'esame di tale circostanza sarebbe stato decisivo per evidenziare l'assoluta inattendibilità della teste escussa.

La data di consegna di tale titolo si evince da una comunicazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA] in data 11 giugno 2007.

L'inattendibilità della testimonianza consentirebbe di valorizzare l'opposta testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, di ritenere provata la circostanza della riconducibilità della ricevuta alla consegna dell'assegno.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: illogicità ed incomprensibilità della motivazione.

La motivazione del Tribunale di Fermo sarebbe illogica ed incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto verosimile la sussistenza di una parte sommersa del contratto.

Nella specie nessuna somma in contanti è stata versata e le affermazioni del Tribunale non sarebbero il risultato di una puntuale ricostruzione dei fatti, dovendosi escludere qualsivoglia irregolarità delle transazioni, in particolare il pagamento di 2500 contanti su una fornitura di oltre € 60.000 i cui pagamenti risultano tutti assolutamente tracciati e contabilizzati con emissioni di regolare fattura.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti due.

La pronuncia del Tribunale di Fermo, quale giudice dell'appello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione . dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e Ric. 2016 n.23925 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 i termini per i procedimenti davanti al Tribunale» (Sez. 2, Sent. n. 26252 del 2013).

Nella specie l'atto di appello è stato notificato il 15 giugno 2011 per l'udienza del 6 ottobre 2011 con assegnazione di un termine a comparire inferiore ai 90 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, infatti, si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni di sospensione (Sez. 3, Sent. n. 5435 del 1999).

Deve anche richiamarsi il principio affermato da questa Corte secondo il quale: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall'art. 2 della

I. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.

Nel giudizio di appello l'art. 359 c.p.c. rinvia all'art. 163 bis c.p.c. per il termine di 90 giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'atto di impugnazione e l'udienza di comparizione Ne consegue che, poiché il Tirabassi si è costituito in appello il 27 giugno 2011 nonostante l'assegnazione alla parte appellata di un termine a comparire inferiore ai 90 giorni, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 347, 359 e 645 c.p.c.

5. In dipendenza dell'improcedibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 277 del 04/05/2016 del Tribunale di Fermo va Ric. 2016 n.23925 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza n. 277 del 04/05/2016 del Tribunale di Fermof, Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23925-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO V. [OSCURATO:PERSONA] N.287 SC. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2016 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 04/05/2016; Ric. 2016 n.23925 sez. S2 - ud. 08/07/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal giudice di pace di Sant'Elpidio a Mare un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il residuo del prezzo di una fornitura e posa in opera di un pavimento in legno. 2. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva affermando di aver pagato una somma maggiore rispetto all'importo dovuto e, pertanto, chiedeva la restituzione di euro 1564,48, fornendo documentazione dei pagamenti effettuati. 3. Il giudice di pace, istruita la causa, confermava il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, ritenendo decisivo il conferimento di una somma a titolo di caparra per l'acquisto di materiale da porre in opera, somma consegnata per mezzo di assegno in bianco per il nome del prenditore alla ditta fornitrice del materiale. 4. Tirabassi proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. La società Algi di Sgattinoni si costituiva ed eccepiva l'improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo e nel merito ne chiedeva il rigetto. 5. Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'appello, respinta l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2 della I. n. 218 del 2011 accoglieva il gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava anche la domanda riconvenzionale dell'opponente. Preliminarmente il Tribunale affermava che la riduzione del termine di costituzione dell'attore per aver assegnato un termine a comparire inferiore a quello minimo doveva applicarsi solo al primo grado e non ai gradi successivi. Nel merito, il punto decisivo della controversia era la quietanza del 27 luglio 2002, se la stessa fosse da riferire al versamento in contanti Ric. 2016 n.23925 sez. S2 - ud. 08/07/2021 o al conferimento di un assegno bancario di pari importo con l'indicazione del beneficiario in bianco successivamente incassato da fornitori di materiale necessario per la posa in opera del pavimento. Su tale aspetto vi erano due testimonianze opposte ed egualmente da vagliare con cautela quali quelle della moglie dell'opponente e del socio dell'opposta. In una tale situazione di incertezza sul piano probatorio dovevano ritenersi fondate le critiche alla motivazione rivolta dall'appellante che giustamente aveva posto in evidenza come il giudice di pace avesse trascurato di considerare due aspetti fattuali della vicenda, che non era stata rilasciata nessun'altra quietanza nel corso del rapporto a fronte di pagamenti con assegni e bonifici e che la quietanza faceva espresso riferimento ad una somma, prassi imprudente per un assegno bancario destinata a essere incassato da un terzo circa un mese dopo. Lo stesso testimone socio di parte opposta aveva ammesso essere prassi che nel caso di ordinativi di legno la caparra fosse del 15 per cento nel caso concreto corrispondenti a C 5000. In tal senso doveva riformarsi la sentenza di primo grado. In ogni caso non vi erano elementi per affermare che l'opponente avesse pagato C 1564,68 in più rispetto al dovuto. Tale somma sarebbe stata erogata e non contabilizzata sicché doveva respingersi la domanda riconvenzionale. 6. La società ALGI di Sgattoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione al combinato disposto di cui all'articolo 645 Ric. 2016 n.23925 sez. S2 - ud. 08/07/2021 3 c.p.c., nella formulazione all'epoca vigente e degli articoli 165, 347, 348 e 359 c.p.c. laddove il tribunale di Fermo ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla società ricorrente. L'appello era stato notificato il 15 giugno 2011 e l'iscrizione a ruolo recava la data del 27 giugno 2011, come risulta dalla copia notificata dell'atto di appello (documento 2 del fascicolo di secondo grado). Circostanza comunque non contestata dalla controparte. L'appellante aveva indicato il giorno 6 ottobre 2011 per la prima udienza, assegnando un termine a comparire inferiore a quello ordinario di giorni 90, tenuto conto della sospensione termini processuali all'epoca vigente. Pertanto, trattandosi di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e dovendosi applicare anche alla fase di appello il disposto di cui all'articolo 645 c.p.c. all'epoca vigente, parte appellante si era avvalsa della riduzione del termine di comparizione e, dunque, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro il termine di cinque giorni dall'intervenuta notificazione dell'atto di appello, ovvero entro il 20 giugno 2011. La costituzione, invece, era avvenuta il 27 giugno 2011 e, dunque, era tardiva con conseguente improcedibilità del giudizio. Infatti, la riduzione del termine di cui all'articolo 645 si doveva applicare anche alla fase di appello quale prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la collocazione temporale della consegna del titolo di credito dedotto in giudizio, idonea a rendere inattendibile la testimonianza della signora [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Fermo avrebbe omesso di esaminare la circostanza relativa alla data di consegna dell'assegno numero 0105420104-10 tratto sulla banca [OSCURATO:PERSONA] di importo pari ad euro 2500. Ric. 2016 n.23925 sez. 52 - ud. 08/07/2021 L'esame di tale circostanza sarebbe stato decisivo per evidenziare l'assoluta inattendibilità della teste escussa. La data di consegna di tale titolo si evince da una comunicazione a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA] in data 11 giugno 2007. L'inattendibilità della testimonianza consentirebbe di valorizzare l'opposta testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, di ritenere provata la circostanza della riconducibilità della ricevuta alla consegna dell'assegno. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: illogicità ed incomprensibilità della motivazione. La motivazione del Tribunale di Fermo sarebbe illogica ed incomprensibile nella parte in cui ha ritenuto verosimile la sussistenza di una parte sommersa del contratto. Nella specie nessuna somma in contanti è stata versata e le affermazioni del Tribunale non sarebbero il risultato di una puntuale ricostruzione dei fatti, dovendosi escludere qualsivoglia irregolarità delle transazioni, in particolare il pagamento di 2500 contanti su una fornitura di oltre € 60.000 i cui pagamenti risultano tutti assolutamente tracciati e contabilizzati con emissioni di regolare fattura. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti due. La pronuncia del Tribunale di Fermo, quale giudice dell'appello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione . dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e Ric. 2016 n.23925 sez. S2 - ud. 08/07/2021 i termini per i procedimenti davanti al Tribunale» (Sez. 2, Sent. n. 26252 del 2013). Nella specie l'atto di appello è stato notificato il 15 giugno 2011 per l'udienza del 6 ottobre 2011 con assegnazione di un termine a comparire inferiore ai 90 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, infatti, si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni di sospensione (Sez. 3, Sent. n. 5435 del 1999). Deve anche richiamarsi il principio affermato da questa Corte secondo il quale: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall'art. 2 della I. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. Nel giudizio di appello l'art. 359 c.p.c. rinvia all'art. 163 bis c.p.c. per il termine di 90 giorni che deve intercorrere tra la notifica dell'atto di impugnazione e l'udienza di comparizione Ne consegue che, poiché il Tirabassi si è costituito in appello il 27 giugno 2011 nonostante l'assegnazione alla parte appellata di un termine a comparire inferiore ai 90 giorni, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 347, 359 e 645 c.p.c. 5. In dipendenza dell'improcedibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 277 del 04/05/2016 del Tribunale di Fermo va Ric. 2016 n.23925 sez. S2 - ud. 08/07/2021 cassata senza rinvio a norma dell'art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa senza rinvio la sentenza n. 277 del 04/05/2016 del Tribunale di Fermof, Così deciso in Ro