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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 16775/2022

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8 ORDINANZA sul ricorso 8771/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5912/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, PaÒ Sez.

I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 1 depositata il 20/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo che quest'ultima aveva eseguito il pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato; ha assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato l'assegno senza accertare l'identità del soggetto che aveva girato il titolo per l'incasso e che la stessa era da ritenersi responsabile nei propri confronti; ne ha domandato pertanto la condanna al pagamento della somma di euro 6.000,00, pari all'importo portato dall'assegno stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma ha accolto la domanda.

2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame che la Corte di appello di Roma ha respinto.

Ha osservato, in sintesi, la Corte di merito che la convenuta non aveva dato prova di aver fatto tutto il possibile per non incorrere in responsabilità, avendo solo dedotto, ma non provato, di aver compiuto quanto necessario per assicurare che il titolo fosse introdotto nel circuito di pagamento in conformità delle regole che ne presidiavano la circolazione; ha inoltre escluso che l'avvenuto inserimento dell'assegno in una corrispondenza ordinaria assumesse rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno: danno che si era quindi prodotto, ad avviso del Giudice distrettuale, solo in ragione del successivo comportamento inadempiente della banca negoziatrice, consistente nell'aver pagato l'assegno soggetto a diverso da quello effettivamente legittimato.

3. — Contro tale sentenza, resa il 20 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA].

I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 Italiane ricorre per cassazione.

L'impugnazione consta di tre motivi.

Resiste con controricorso UNIPOLSAI.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata è censurata con riguardo alla valutazione della prova liberatoria di cui era onerata la ricorrente.

Si deduce che dai documenti acquisiti al giudizio non emergerebbero segni evidenti di contraffazione né sul titolo negoziato, nei suoi documenti di riconoscimento esibiti dal possessore dell'assegno.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo.

Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c..

Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c..

Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno Sez.

I- RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo fosse stato inviato per posta ordinaria.

2. — I primi due motivi sono inammissibili.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez.

U. 21 maggio 2018, n. 12477).

La sentenza impugnata non si è discostata da tale principio, di cui ha fatto anzi corretta applicazione, ritenendo, però, in punto di fatto, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dato prova della diligenza in questione.

Coi motivi in esame la ricorrente investe la Corte di legittimità del riesame delle risultanze processuali.

Ma è noto che l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); con il ricorso per cassazione la parte non può dunque rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404).

E' fondato, invece, il terzo mezzo.

Sez.

I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 Non ricorre, qui, l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente: il mezzo di censura pone una vera e propria questione di diritto su cui, di recente, si sono pronunciate le Sezioni Unite.

Queste ultime hanno affermato, al riguardo, che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez.

U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873).

La Corte di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di rilievo sul piano della causalità del danno occorso.

3. — In accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata è cassata.

Primo e secondo motivo sono invece dichiarati inammissibili.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, Sez.

I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 8771/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5912/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, PaÒ Sez. I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 1 depositata il 20/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo che quest'ultima aveva eseguito il pagamento di un assegno di traenza munito di clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato; ha assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato l'assegno senza accertare l'identità del soggetto che aveva girato il titolo per l'incasso e che la stessa era da ritenersi responsabile nei propri confronti; ne ha domandato pertanto la condanna al pagamento della somma di euro 6.000,00, pari all'importo portato dall'assegno stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma ha accolto la domanda. 2. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame che la Corte di appello di Roma ha respinto. Ha osservato, in sintesi, la Corte di merito che la convenuta non aveva dato prova di aver fatto tutto il possibile per non incorrere in responsabilità, avendo solo dedotto, ma non provato, di aver compiuto quanto necessario per assicurare che il titolo fosse introdotto nel circuito di pagamento in conformità delle regole che ne presidiavano la circolazione; ha inoltre escluso che l'avvenuto inserimento dell'assegno in una corrispondenza ordinaria assumesse rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno: danno che si era quindi prodotto, ad avviso del Giudice distrettuale, solo in ragione del successivo comportamento inadempiente della banca negoziatrice, consistente nell'aver pagato l'assegno soggetto a diverso da quello effettivamente legittimato. 3. — Contro tale sentenza, resa il 20 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 Italiane ricorre per cassazione. L'impugnazione consta di tre motivi. Resiste con controricorso UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata con riguardo alla valutazione della prova liberatoria di cui era onerata la ricorrente. Si deduce che dai documenti acquisiti al giudizio non emergerebbero segni evidenti di contraffazione né sul titolo negoziato, nei suoi documenti di riconoscimento esibiti dal possessore dell'assegno. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo. Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c.. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno Sez. I- RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo fosse stato inviato per posta ordinaria. 2. — I primi due motivi sono inammissibili. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). La sentenza impugnata non si è discostata da tale principio, di cui ha fatto anzi corretta applicazione, ritenendo, però, in punto di fatto, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dato prova della diligenza in questione. Coi motivi in esame la ricorrente investe la Corte di legittimità del riesame delle risultanze processuali. Ma è noto che l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); con il ricorso per cassazione la parte non può dunque rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404). E' fondato, invece, il terzo mezzo. Sez. I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 Non ricorre, qui, l'inammissibilità eccepita dalla controricorrente: il mezzo di censura pone una vera e propria questione di diritto su cui, di recente, si sono pronunciate le Sezioni Unite. Queste ultime hanno affermato, al riguardo, che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). La Corte di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di rilievo sul piano della causalità del danno occorso. 3. — In accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata è cassata. Primo e secondo motivo sono invece dichiarati inammissibili. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, Sez. I - RG 8771/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civil
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