CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata è stata rigettata la richiesta di detenzione domiciliare e, in subordine, di affidamento in prova al servizio sociale, proposte. da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione della pena residua di anni otto di reclusione per i reati di cui all'art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 Ord. pen.; 2) inosservanza ed erronea applicazibne dell'art. 47-ter Ord. pen.) devolvono censure manifestamente infondate, per la prospettazione. di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità, nonché censure non specifiche. 2.1. Rilevato che il ricorrente, in definitiva, si duole della mancata estensione ai benefici della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova, da parte del Tribunale di sorveglianza, degli effetti e della portata della pronuncia della Corte Cost. n. 253 del 2019, adottata in tema di permessi premio, nella parte in cui ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. quanto alla rimozione della preclusione assoluta di accesso al beneficio. 2.2.Considerato che questa Corte ha ritenuto (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416) che, in tenia di ordinamento penitenziario, gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso premio, cui soltanto, a tenore della motivazione è limitata la portata della decisione (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della misura della semilibertà presentata da condannato in espiazione di pena per reato ostativo). 2.3.Rilevato, inoltre, che anche rispetto al tema introdotto, in relazione alla richiesta di affidamento in prova, dalla ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. pen., del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 23 settembre 2021, richiamata nel ricorso, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. n. :L233, in relazione all'accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, alcuna deduzione è svolta dal ricorrente, risultando il primo motivo di ricorso, sotto tale profilo aspecifico, quanto alla dedotta rilevanza, per il caso in esame, della questione di illegittimità costituzionale ivi sollevata. 2.4.Considerato, in ogni caso, il recente intervento dell'ordinanza della Corte Cost. n. 227 resa in data 8 novembre 2022, in tema di ammissione del condannato all'ergastolo alla liberazione anticipata, per delitti in contesto mafioso, non collaborante e per il quale non è stata riconosciui:a la collaborazione impossibile, che ha restituito gli atti al giudice remittente.2.4.Ritenuto che il secondo motivo appare genericamente prospettato, limitandosi a fare riferimento alla intervenuta concessione al Pagano di permessi premio, beneficio fondato su presupposti diversi da quelli richiesti per la detenzione domiciliare, oltre a non tenere conto dell'attuale sussistenza della rilevata inammissibilità della richiesta per essere il condannato in espiazione della pena detentiva per reato ostativo. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]