CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2022
Cassazione n. 07917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 6 ottobre 2014 con la quale Gaetano CAPUTO è stato dichiarato responsabile, con la recidiva reiterata, del delitto di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, accertato in data 21 novembre 2009, e condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAPUTO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione in data 21 novembre 2019, dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, anche considerando la sospensione disposta dal 13 gennaio 2014 al 6 ottobre 2014. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.» (da ultimo Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). 3.2. Poste le indicate premesse, deve darsi atto che nel caso di specie il termine ordinario di prescrizione ex art. 157 cod. pen. per l'ipotesi delittuosa di cui si tratta, punita con una pena massima pari ad anni cinque di reclusione, è di sette anni e sei mesi, in considerazione della recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, cod. pen. che determina l'aumento della metà della pena massima. Tenuto conto degli atti interruttivi (esercizio dell'azione penale e sentenza di primo grado), il termine massimo ex art. 161 cod. pen. è pari ad anni undici e tre mesi (la metà di sette anni e sei mesi, più tre anni e nove mesi), sicché, anche senza considerare la non contestata sospensione (dal 13 gennaio 2014 al 6 ottobre 2014), il termine di prescrizione è successivo al giorno 20 febbraio 2022, ben oltre la data di pronuncia della sentenza impugnata (e pure di questo giudizio). 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d