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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 42480/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta, avanzata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] ACM, nella veste di parte civile, di revoca della confisca della somma di 77.000 euro, volontariamente versata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], definitivamen condannato per i delitti tributari di cui ai capi 62), 63) e 78), e nei cui confronti veniva disposta la confisca, anche per equivalente, della somma complessiva di 1.094.281,75, corrispondente al profitto dei predetti reati.

2. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ACM, per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Espone il ricorrente che, nel corso del procedimento penale, [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 62 e 63) e 216, comma 1, n. 1 e n. 2,

I. fall. (capi 64 e 65), a titolo di parziale risarcimento del danno, versava al [OSCURATO:PERSONA] ACM, costituito parte civile, la somma di 77.000 euro, a mezzo di assegni circolari, quale acconto sul maggior danno; quindi il g.i.p. del Tribunale di Monza, in data 15 ottobre 2021, pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, tra l'altro, veniva disposta la confisca "di quanto volontariamente versato dagli imputati la procedura a qualsiasi titolo quale anticipo sul profitto dei reati di cui è disposta la confisca e/o comunque sino alla concorrenza dei valori per cui è disposta la confisca"; la sentenza è diventata definitiva il 9 settembre 2022, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato.

Ciò premesso, il g.i.p., quale giudice dell'esecuzione, ha rigettava l'istanza, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ACM, di revoca della confisca sulla base del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (Sez.

U, n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Rv. 285144); il ricorrente depositava ricorso per cassazione, evidenziando come le somme incamerate dalla procedura fallimentare a titolo transattivo non possono considerarsi profitto del reato, come affermato da Sez. 3, n. 6577 del 27/10/2023; prima della pronuncia del provvedimento di rigetto, il ricorrente integrava la richiesta di revoca depositando la motivazione di Sez. 3 n. 6577 del 24/10/2023; il g.i.p., 2 h con il provvedimento impugnato, rigettava l'ulteriore richiesta, qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che la somma versata dall'imputato sia suscettibile di confisca diretta, trattandosi di denaro non proveniente da terzi, ma, appunto, dallo stesso imputato.

Orbene, il ricorrente censura tale motivazione, facendo proprio il percorso argomentativo dell'indicata decisione n. 6577 del 2023, la quale ha affermato che le somme versate a titolo transattivo non possono considerarsi profitto del reato, e ciò nonostante fossero state versate dai sindaci e dai revisori, il quali "non avevano impedito, vigilando, il compimento degli illeciti compiuti dagli amministratori, tra cui i reati tributari".

Posto che, ad avviso del ricorrente, i sindaci avrebbero concorso con una condotta omissiva nel reato contestato agli amministratori, i medesimi non possono ritenersi certamente estranei al reato; di conseguenza, sarebbe del tutto apodittica l'affermazione del g.i.p., secondo cui la somma versata dall'imputato costituirebbe parte del profitto del reato, anche considerando che, al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tale somma non era presente sui conti correnti dell'allora indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare - come peraltro già ritenuto, sia pure incidentalmente, dal provvedimento impugnato (cfr. p. 1) - che la statuizione riguardante la confisca delle somme versate dall'imputato alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, disposta con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione con i consueti rimedi impugnatori, ossia, nella specie, mediante ricorso per cassazione, il che non è avvenuto, sicché tale statuizione è coperta dal giudicato.

3. Invero, la giurisprudenza di questa Corte si sta evolvendo nel senso che ciò che è estraneo all'accordo intercorso tra l'imputato e il pubblico ministero non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che vale con riferimento alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato; in relazione alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, la relativa statuizione è perciò impugnabile in relazione a tutti i casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., purché, ovviamente, sussista un concreto interesse all'impugnazione.4.

Ove poi il ricorso ga proposto dalla parte civile, valgono i limiti posti dall'art. 576 cod. proc. pen., nel senso che l'impugnazione può essere proposta contro i soli capi della sentenza che riguardano l'azione civile.

Coerentemente con quest'impostazione, si ritiene, per un verso, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051); per altro verso, 44c4.4.19° Jefr-' e specularmente, che la parte civile può proporre ricorso per cassazione t la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804).

5. Nel caso in esame, non vi è perciò dubbio che la parte civile aveva il diritto - e quindi il dovere - di impugnare la sentenza dinanzi indicata limitatamente alla statuizione concernente la confisca "di quanto volontariamente versato dagli imputati la procedura a qualsiasi titolo quale anticipo sul profitto dei reati di cui è disposta la confisca e/o comunque sino alla concorrenza dei valori per cui è disposta la confisca".

Invero, si tratta di una statuizione estranea all'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, in relazione alla quale la parte civile aveva non solo un concreto interesse all'impugnazione, ma era anche legittimata a proporla, posto che la somma in esame era stata versata nel corso del procedimento dall'imputato alla parte civile a titolo di acconto sul maggiore danno, vertendosi, quindi, nel caso previsto dall'art. 576 cod. proc. pen. 6.

Una volta che la questione non è stata devoluta con i rimedi impugnatori, essa non può evidentemente essere proposta con l'incidente di esecuzione, posto che il giudicato, salvo sopravvenienze di fatto e/o di diritto - ma certamente non è questo il caso -, copre il dedotto e il deducibile.

7. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Monza, quale giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta, avanzata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] ACM, nella veste di parte civile, di revoca della confisca della somma di 77.000 euro, volontariamente versata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], definitivamen condannato per i delitti tributari di cui ai capi 62), 63) e 78), e nei cui confronti veniva disposta la confisca, anche per equivalente, della somma complessiva di 1.094.281,75, corrispondente al profitto dei predetti reati. 2. Avverso detta ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ACM, per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Espone il ricorrente che, nel corso del procedimento penale, [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 62 e 63) e 216, comma 1, n. 1 e n. 2, I. fall. (capi 64 e 65), a titolo di parziale risarcimento del danno, versava al [OSCURATO:PERSONA] ACM, costituito parte civile, la somma di 77.000 euro, a mezzo di assegni circolari, quale acconto sul maggior danno; quindi il g.i.p. del Tribunale di Monza, in data 15 ottobre 2021, pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, tra l'altro, veniva disposta la confisca "di quanto volontariamente versato dagli imputati la procedura a qualsiasi titolo quale anticipo sul profitto dei reati di cui è disposta la confisca e/o comunque sino alla concorrenza dei valori per cui è disposta la confisca"; la sentenza è diventata definitiva il 9 settembre 2022, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato. Ciò premesso, il g.i.p., quale giudice dell'esecuzione, ha rigettava l'istanza, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ACM, di revoca della confisca sulla base del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., Rv. 285144); il ricorrente depositava ricorso per cassazione, evidenziando come le somme incamerate dalla procedura fallimentare a titolo transattivo non possono considerarsi profitto del reato, come affermato da Sez. 3, n. 6577 del 27/10/2023; prima della pronuncia del provvedimento di rigetto, il ricorrente integrava la richiesta di revoca depositando la motivazione di Sez. 3 n. 6577 del 24/10/2023; il g.i.p., 2 h con il provvedimento impugnato, rigettava l'ulteriore richiesta, qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che la somma versata dall'imputato sia suscettibile di confisca diretta, trattandosi di denaro non proveniente da terzi, ma, appunto, dallo stesso imputato. Orbene, il ricorrente censura tale motivazione, facendo proprio il percorso argomentativo dell'indicata decisione n. 6577 del 2023, la quale ha affermato che le somme versate a titolo transattivo non possono considerarsi profitto del reato, e ciò nonostante fossero state versate dai sindaci e dai revisori, il quali "non avevano impedito, vigilando, il compimento degli illeciti compiuti dagli amministratori, tra cui i reati tributari". Posto che, ad avviso del ricorrente, i sindaci avrebbero concorso con una condotta omissiva nel reato contestato agli amministratori, i medesimi non possono ritenersi certamente estranei al reato; di conseguenza, sarebbe del tutto apodittica l'affermazione del g.i.p., secondo cui la somma versata dall'imputato costituirebbe parte del profitto del reato, anche considerando che, al momento dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, tale somma non era presente sui conti correnti dell'allora indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ad avviso del Collegio, è dirimente osservare - come peraltro già ritenuto, sia pure incidentalmente, dal provvedimento impugnato (cfr. p. 1) - che la statuizione riguardante la confisca delle somme versate dall'imputato alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, disposta con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione con i consueti rimedi impugnatori, ossia, nella specie, mediante ricorso per cassazione, il che non è avvenuto, sicché tale statuizione è coperta dal giudicato. 3. Invero, la giurisprudenza di questa Corte si sta evolvendo nel senso che ciò che è estraneo all'accordo intercorso tra l'imputato e il pubblico ministero non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che vale con riferimento alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato; in relazione alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, la relativa statuizione è perciò impugnabile in relazione a tutti i casi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., purché, ovviamente, sussista un concreto interesse all'impugnazione.4. Ove poi il ricorso ga proposto dalla parte civile, valgono i limiti posti dall'art. 576 cod. proc. pen., nel senso che l'impugnazione può essere proposta contro i soli capi della sentenza che riguardano l'azione civile. Coerentemente con quest'impostazione, si ritiene, per un verso, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051); per altro verso, 44c4.4.19° Jefr-' e specularmente, che la parte civile può proporre ricorso per cassazione t la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804). 5. Nel caso in esame, non vi è perciò dubbio che la parte civile aveva il diritto - e quindi il dovere - di impugnare la sentenza dinanzi indicata limitatamente alla statuizione concernente la confisca "di quanto volontariamente versato dagli imputati la procedura a qualsiasi titolo quale anticipo sul profitto dei reati di cui è disposta la confisca e/o comunque sino alla concorrenza dei valori per cui è disposta la confisca". Invero, si tratta di una statuizione estranea all'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, in relazione alla quale la parte civile aveva non solo un concreto interesse all'impugnazione, ma era anche legittimata a proporla, posto che la somma in esame era stata versata nel corso del procedimento dall'imputato alla parte civile a titolo di acconto sul maggiore danno, vertendosi, quindi, nel caso previsto dall'art. 576 cod. proc. pen. 6. Una volta che la questione non è stata devoluta con i rimedi impugnatori, essa non può evidentemente essere proposta con l'incidente di esecuzione, posto che il giudicato, salvo sopravvenienze di fatto e/o di diritto - ma certamente non è questo il caso -, copre il dedotto e il deducibile. 7. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
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