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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45931/2021

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riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 11 gennaio 2021 che applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73-80 d.P.R. 309/90 (capi a e al) per Grandi, e per i reati di cui agli artt. 74 e 73 (capi a ed e) per Ridoni.

Si contesta agli indagati di essere gli organizzatori di una associazione che gestiva la piazza di spaccio di Ponte di Nona, nonché detentori ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione Ridoni e Grandi, con due distinti atti aventi identico contenuto, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che non ha fornito risposte alle deduzioni difensive dotate del requisito della specificità.

2.1. In particolare, per quanto concerne Ridoni, si contesta il supposto ruolo del predetto quale detentore delle armi del gruppo (l'indagato non ha mai avuto a disposizione due fucili, ma uno solo, a titolo personale, dallo Spinelli e la mera detenzione di un fucile ed eventualmente di una pistola non sono sufficienti a stabilire che l'indagato aveva un ruolo specifico assegnato dall'associazione); si contesta, altresì, che non sono mai state vagliate le doglianze difensive circa il ruolo di organizzatore dell'associazione (nell'anno 2018 è stato monitorato sulla piazza di spaccio solo otto volte e in una intercettazione si dice che, in realtà, vendeva droga per conto suo).

2.2. Per quanto concerne Grandi, si contesta che non sono mai state vagliate le doglianze difensive circa il ruolo di organizzatore dell'associazione (non risultano telefonate con i coindagati, vi è una unica telefonata con il capo dell'associazione, Ventre, la presenza sulla piazza di spaccio non implica automaticamente un ruolo apicale, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il fatto che "i fratelli avevano delle piazze di spaccio" non hanno trovato riscontro nei fatti, il Collegio ha omesso di motivare sul capo o di incolpazione).

2.3. Per entrambi i ricorrenti è venuta a mancare una corretta valutazione degli elementi dell'attualità e della concretezza in ordine alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato, per quanto riguarda Grandi, il fatto che lo stesso, prima dell'arresto per reati commessi antecedentemente ha svolto regolare attività lavorativa, che Ridoni è soggetto incensurato e che il lasso di tempo trascorso dai fatti addebitati è di tre anni. 4.11 ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttivo delle censure già formulate in sede di riesame - come agevolmente si ricava dall'illustrazione dei motivi, contenuta nell'ordinanza impugnata -, disattese dai giudici della cautela con motivazione puntuale, esaustiva, aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di partecipazione associativa e per nulla apparente.

Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo del provvedimento impugnato.

Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati nell'ordinanza del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici della cautela, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente.

La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, anche in ordine alle esigenze cautelari avendo il Collegio del riesame analiticamente spiegato come l'attività di spaccio sia proseguita sicuramente per tutto il periodo di osservazione (febbraio 2019), ma anche dopo e che la disponibilità di armi non rinvenute da parte di entrambi rende significativa la pericolosità.

Il capo O) di incolpazione, infine, riguarda altro indagato e, pertanto, non necessitava di alcuna motivazione da parte del Tribunale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 11 gennaio 2021 che applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73-80 d.P.R. 309/90 (capi a e al) per Grandi, e per i reati di cui agli artt. 74 e 73 (capi a ed e) per Ridoni. Si contesta agli indagati di essere gli organizzatori di una associazione che gestiva la piazza di spaccio di Ponte di Nona, nonché detentori ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione Ridoni e Grandi, con due distinti atti aventi identico contenuto, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata che non ha fornito risposte alle deduzioni difensive dotate del requisito della specificità. 2.1. In particolare, per quanto concerne Ridoni, si contesta il supposto ruolo del predetto quale detentore delle armi del gruppo (l'indagato non ha mai avuto a disposizione due fucili, ma uno solo, a titolo personale, dallo Spinelli e la mera detenzione di un fucile ed eventualmente di una pistola non sono sufficienti a stabilire che l'indagato aveva un ruolo specifico assegnato dall'associazione); si contesta, altresì, che non sono mai state vagliate le doglianze difensive circa il ruolo di organizzatore dell'associazione (nell'anno 2018 è stato monitorato sulla piazza di spaccio solo otto volte e in una intercettazione si dice che, in realtà, vendeva droga per conto suo). 2.2. Per quanto concerne Grandi, si contesta che non sono mai state vagliate le doglianze difensive circa il ruolo di organizzatore dell'associazione (non risultano telefonate con i coindagati, vi è una unica telefonata con il capo dell'associazione, Ventre, la presenza sulla piazza di spaccio non implica automaticamente un ruolo apicale, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il fatto che "i fratelli avevano delle piazze di spaccio" non hanno trovato riscontro nei fatti, il Collegio ha omesso di motivare sul capo o di incolpazione). 2.3. Per entrambi i ricorrenti è venuta a mancare una corretta valutazione degli elementi dell'attualità e della concretezza in ordine alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato, per quanto riguarda Grandi, il fatto che lo stesso, prima dell'arresto per reati commessi antecedentemente ha svolto regolare attività lavorativa, che Ridoni è soggetto incensurato e che il lasso di tempo trascorso dai fatti addebitati è di tre anni. 4.11 ricorso è inammissibile, in quanto risulta meramente riproduttivo delle censure già formulate in sede di riesame - come agevolmente si ricava dall'illustrazione dei motivi, contenuta nell'ordinanza impugnata -, disattese dai giudici della cautela con motivazione puntuale, esaustiva, aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di partecipazione associativa e per nulla apparente. Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo del provvedimento impugnato. Il ricorso, infatti, si limita a svalutare la significatività degli elementi valorizzati nell'ordinanza del riesame, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici della cautela, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, anche in ordine alle esigenze cautelari avendo il Collegio del riesame analiticamente spiegato come l'attività di spaccio sia proseguita sicuramente per tutto il periodo di osservazione (febbraio 2019), ma anche dopo e che la disponibilità di armi non rinvenute da parte di entrambi rende significativa la pericolosità. Il capo O) di incolpazione, infine, riguarda altro indagato e, pertanto, non necessitava di alcuna motivazione da parte del Tribunale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de