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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19938/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reato previsto dall'art. 648 cod. pen., revocando la sospensione condizionale 2.11 ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si doleva del fatto che la sospensione condizionale era stata revocata d'ufficio senza impugnazione del pubblico ministero.

La doglianza è manifestamente infondata.

Si ribadisce che la revoca "di diritto" del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge; e ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. (Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reato previsto dall'art. 648 cod. pen., revocando la sospensione condizionale 2.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente si doleva del fatto che la sospensione condizionale era stata revocata d'ufficio senza impugnazione del pubblico ministero. La doglianza è manifestamente infondata. Si ribadisce che la revoca "di diritto" del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all'avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge; e ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d'ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. (Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 19938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris