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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2025

Cassazione n. 05902/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 216/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 31764/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5902/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 01 agosto 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa in data 08 giugno 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermata in appello, o di rimettere l'istante in termini per impugnarla ovvero per presentare istanza di una misura alternativa alla detenzione.

Il G.i.p. ha ritenuto infondate tutte le doglianze difensive.

L'avere personalmente avanzato la richiesta di rito abbreviato, senza negare la propria conoscenza della lingua italiana pur essendo egli presente all'udienza, preclude ogni doglianza sul punto.

E' irrilevante la mancanza di residenza in Aprilia, avendo lo stesso imputato eletto domicilio in tale località in data 07/05/2012.

La mancanza di ricerche in Romania non inficia la validità del decreto di irreperibilità emesso a suo carico, avendo egli stesso dichiarato di risiedere in Germania, rendendo evidente l'inutilità di effettuare ricerche in quel diverso Paese, ed è perciò valida la notifica dell'ordine di esecuzione effettuato con il rito degli irreperibili, essendo stato l'atto notificato, peraltro, anche al difensore di fiducia.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 159 cod. proc. pen.

Il ricorrente, condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed euro 600 di multa con sentenza divenuta definitiva in data 18 novembre 2017, è stato condotto in carcere a seguito della revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione, notificato in data 19 giugno 2025, per espiare la pena residua di un anno, sette mesi e 29 giorni di reclusione ed euro 600 di multa.

Il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione, lamentando la violazione delle garanzie di legge in materia di notificazioni, chiedendo la declaratoria di non esecutività della condanna, ovvero la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, o quanto meno la restituzione nel termine per chiedere una misura alternativa, previa sospensione dell'ordine di esecuzione.

Nella contemporanea richiesta di rescissione del giudicato avanzata presso la Corte di appello di Roma, questa ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, rinviando al 07 ottobre 2025 la decisione nel merito.

Il rigetto di tutte le istanze da parte del G.i.p. del Tribunale di Velletri è errato.

La sua ordinanza è contraddittoria, perché da un lato egli ha ritenuto che l'elezione di domicilio ad un preciso indirizzo situato nel Comune di Aprilia fosse efficace, pur essendo certo che il ricorrente non aveva lì la sua residenza, e che rendesse superflue le ricerche all'estero, ma non ha valutato che egli non fu mai ricercato a quell'indirizzo, bensì ad un indirizzo diverso, quello ove aveva scontato gli arresti domiciliari, e non fu ricercato neppure nel diverso Comune ove risultava avere la residenza.

Il decreto di irreperibilità emesso era, pertanto, illegittimo e perciò nullo, perché non preceduto dalle ricerche, da effettuarsi in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.

Il ricorrente ha ammesso di essersi allontanato dall'Italia nel 2012 e di non essere stato, pertanto, più rintracciabile ad alcuno di quegli indirizzi, ma le ricerche in tali luoghi avrebbero consentito di rintracciare persone a conoscenza dei suoi nuovi recapiti, anche se posti all'estero; infatti, pur trasferendosi in Germania, egli ha mantenuto la residenza in Romania.

Il decreto di irreperibilità deve, pertanto, essere dichiarato nullo e deve essere ordinata la nuova notifica dell'ordine di esecuzione, con la sua contemporanea sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., ovvero con concessione della restituzione nel termine per presentare istanza di misura alternativa alla detenzione, e in ogni caso con la immediata scarcerazione del ricorrente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 07 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con cui comunica che la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di rescissione della sentenza contestata, e ribadisce i motivi del ricorso circa l'essere stata la condanna emessa senza che egli avesse una conoscenza effettiva della pendenza del processo, e sulla base di notifiche effettuate senza averlo ricercato al domicilio eletto o nei luoghi in cui poteva essere rintracciato.

Egli ha comunicato anche di trovarsi in detenzione domiciliare, a seguito di ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Trento in data 08 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Il controllo da parte del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza, nel provvedimento impugnato, dei vizi elencati all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non è suo compito valutare la nullità o altri vizi degli atti che il ricorrente ha impugnato davanti al giudice dell'esecuzione, o delle loro notifiche.

L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, peraltro, è manifestamente illogica e contraddittoria sul punto oggetto del ricorso, cioè la legittimità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., effettuata previa emissione di un decreto di irreperibilità, e la legittimità di quest'ultimo.

Al punto c) della sua motivazione il giudice dell'esecuzione rileva che il ricorrente aveva eletto domicilio in Aprilia in data 07/05/2012, ma non ne trae la valutazione che tale elezione, pur non consentendo di procedere alla notifica a quell'indirizzo degli atti emessi nella fase esecutiva del processo, indicava in ogni caso un luogo ove ricercare il condannato.

Al punto d), invece, egli esclude la invalidità (rectius la illegittimità) del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero senza valutare la completezza delle ricerche effettuate, ed in particolare senza esaminare se tali ricerche siano state effettuate, in Italia, in tutti i luoghi ove il ricorrente poteva risultare reperibile, nonché presso il domicilio da lui eletto in data 07/05/2012.

3. Questa Corte ha costantemente affermato che «La dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 11522 del 03/02/2005, Rv. 231268), così come non si estende a tale fase la validità della nomina del difensore di fiducia, salvo quanto previsto all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

L'elezione di domicilio effettuata dal ricorrente nella fase della cognizione, pertanto, non esonerava il pubblico ministero dalla necessità di rintracciare il condannato e notificargli personalmente l'ordine di esecuzione della pena, contenente la sospensione e l'avviso della possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione, come stabilito dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Legittimamente, perciò, il pubblico ministero ha disposto le ricerche, dirette a individuare un recapito del destinatario, in Italia o all'estero.

3.1. In merito alle ricerche da effettuare ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., quando cioè non sia noto un recapito del destinatario che consenta la notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., la norma stabilisce che esse devono essere effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora», nonché presso il luogo di lavoro e presso l'amministrazione carceraria centrale.

Questa Corte ha precisato che «Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv.280976).

Nello stesso tempo, però, «In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977).

Le ricerche in un Paese estero, inoltre, sono altresì condizionate dalla effettiva conoscenza di un possibile recapito, stante la evidente impossibilità di richiedere, alle Autorità straniere, un'attività di ricerca generica, in assenza di qualsiasi riferimento: «Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Rv. 286719).

Nel presente caso, dagli atti allegati dal ricorrente al proprio ricorso e già presenti nel fascicolo, risulta che in data 07/05/2012 il ricorrente, all'atto della notifica dell'ordinanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione al reato oggetto della condanna posta in esecuzione con il provvedimento contestato, venne identificato tramite la propria Carta di Identità italiana, rilasciata solo un mese prima dal Comune di “Greggio (RI)” (rectius “Greccio”, essendo “Greggio” un diverso Comune in provincia di Vercelli), sulla quale erano indicati con precisione il luogo di nascita in Romania e un luogo di residenza nel predetto Comune; nel verbale venne altresì riportata la sua utenza telefonica cellulare e venne raccolta la sua nuova elezione di domicilio in «Aprilia via Scilla n. 50».

Il ricorrente ha allegato anche un certificato rilasciato dall'Ufficio di anagrafe del distretto rumeno in cui si trova la sua città di nascita, da cui risulta un suo preciso indirizzo di residenza, ma si ignora se tale residenza esistesse anche all'epoca della sua identificazione o delle successive ricerche, e se, in ogni caso, esso sia stato mai reso noto alle Autorità italiane.

Nel verbale di vane ricerche, datato 12/10/2020, il Commissariato di Cisterna di Latina attesta di avere ricercato il ricorrente, con esito negativo, in “Aprilia via della Armellini n. 4” e presso l'Ufficio anagrafe di Aprilia, riscontrando che egli non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] documentate altre ricerche, né presso il luogo di nascita, né all'indirizzo di residenza, e neppure presso l'Amministrazione carceraria.

Sulla base di tali ricerche il pubblico ministero risulta avere emesso il decreto di irreperibilità, in data 16 ottobre 2020, notificando quindi l'ordine di esecuzione della condanna ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen. 3.2.

Il giudice dell'esecuzione risulta avere preso cognizione degli atti sopra menzionati, in particolare del verbale di identificazione del 07/05/2012 contenente la nuova elezione di domicilio e del verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di Cisterna di Latina, ma non li ha confrontati, e non ha valutato la completezza delle ricerche effettuate.

Esse risultano palesemente errate e deficitarie.

Nessuna ricerca è stata effettuata o, quanto meno, disposta, presso il luogo di nascita, in Romania: la conoscenza dell'esatto luogo di nascita consentiva una verifica mirata, e la norma dell'art. 159 cod. proc. pen. richiede una ricerca in tale località per la possibilità di reperire ivi, quanto meno, dei familiari dai quali ottenere informazioni utili per il rintraccio dell'interessato.

Nessuna ricerca è stata disposta ed effettuata presso il Comune di Greccio (RI), benché la Carta di identità fosse stata rilasciata da quel Comune in data 02/04/2012, e quindi attestasse il possesso di una residenza certa in tempi prossimi alla redazione dell'ultimo verbale di identificazione.

Nessuna ricerca, infine, è stata effettuata nel domicilio che l'interessato aveva eletto in data 07/05/2012, essendo state le ricerche svolte all'indirizzo ove egli aveva eletto domicilio in precedenza, luogo quindi che già alla data del 07/05/2012 non rappresentava più un suo centro di interessi o una sua dimora.

Il giudice dell'esecuzione, perciò, avrebbe dovuto rilevare che non sono state effettuate ricerche in alcuno dei luoghi menzionati dall'art. 159 cod. proc. pen., nonostante vi fossero, nel predetto verbale di identificazione, indicazioni precise del luogo di nascita del condannato, della sua ultima residenza anagrafica e del suo ultimo domicilio.

Deve poi sottolinearsi che, nel predetto verbale di identificazione, era riportata anche un'utenza cellulare in possesso del ricorrente: questa Corte, pur con pronunce non sempre univoche, ha più volte affermato che «È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca» (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2012, Rv. 282197; Sez. 1, n. 31217 del 23/10/2020, Rv. 279800; Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, Rv. 245914; contra Sez. 2, n. 2886 del 16/01/2015, Rv. 262287).

Questo principio deve essere ribadito: una ricerca effettiva della reperibilità di un soggetto, in particolare quando è finalizzata al compimento di atti che incidono su un suo diritto costituzionale, quale la libertà personale, non può oggi prescindere dal tentativo di rintraccio attraverso l'utenza mobile in suo possesso, se nota alle Autorità, stante la diffusione e l'abituale utilizzo di tale strumento, ormai ritenuto il più efficace mezzo attraverso il quale contattare le persone.

4. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è manifestamente illogica e contraddittoria, nonché carente, laddove il giudice, pur prendendo atto del contenuto del verbale di identificazione redatto a carico del ricorrente in data 07/05/2012, non ha verificato la completezza delle ricerche effettuate nel 2020 per il suo rintraccio, e non ha valutato la conseguente legittimità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 16 ottobre 2020 al fine di notificare il provvedimento di esecuzione di pena emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen..

Il giudice, infatti, si è limitato a valutare la doverosità di ricercare il soggetto all'estero, ove peraltro era noto il suo esatto luogo di nascita, ed ha omesso di valutare l'assenza di ricerche presso la sua residenza anagrafica, presso l'ultimo domicilio da lui eletto, e attraverso l'utenza cellulare da lui fornita.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati, e per l'adozione di tutti i provvedimenti ad esso conseguenti.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.

Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 216/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 31764/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5902/2026 Roma, lì, 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 01 agosto 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare la non esecutività della sentenza emessa in data 08 giugno 2012 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermata in appello, o di rimettere l'istante in termini per impugnarla ovvero per presentare istanza di una misura alternativa alla detenzione. Il G.i.p. ha ritenuto infondate tutte le doglianze difensive. L'avere personalmente avanzato la richiesta di rito abbreviato, senza negare la propria conoscenza della lingua italiana pur essendo egli presente all'udienza, preclude ogni doglianza sul punto. E' irrilevante la mancanza di residenza in Aprilia, avendo lo stesso imputato eletto domicilio in tale località in data 07/05/2012. La mancanza di ricerche in Romania non inficia la validità del decreto di irreperibilità emesso a suo carico, avendo egli stesso dichiarato di risiedere in Germania, rendendo evidente l'inutilità di effettuare ricerche in quel diverso Paese, ed è perciò valida la notifica dell'ordine di esecuzione effettuato con il rito degli irreperibili, essendo stato l'atto notificato, peraltro, anche al difensore di fiducia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 159 cod. proc. pen. Il ricorrente, condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed euro 600 di multa con sentenza divenuta definitiva in data 18 novembre 2017, è stato condotto in carcere a seguito della revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione, notificato in data 19 giugno 2025, per espiare la pena residua di un anno, sette mesi e 29 giorni di reclusione ed euro 600 di multa. Il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione, lamentando la violazione delle garanzie di legge in materia di notificazioni, chiedendo la declaratoria di non esecutività della condanna, ovvero la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, o quanto meno la restituzione nel termine per chiedere una misura alternativa, previa sospensione dell'ordine di esecuzione. Nella contemporanea richiesta di rescissione del giudicato avanzata presso la Corte di appello di Roma, questa ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, rinviando al 07 ottobre 2025 la decisione nel merito. Il rigetto di tutte le istanze da parte del G.i.p. del Tribunale di Velletri è errato. La sua ordinanza è contraddittoria, perché da un lato egli ha ritenuto che l'elezione di domicilio ad un preciso indirizzo situato nel Comune di Aprilia fosse efficace, pur essendo certo che il ricorrente non aveva lì la sua residenza, e che rendesse superflue le ricerche all'estero, ma non ha valutato che egli non fu mai ricercato a quell'indirizzo, bensì ad un indirizzo diverso, quello ove aveva scontato gli arresti domiciliari, e non fu ricercato neppure nel diverso Comune ove risultava avere la residenza. Il decreto di irreperibilità emesso era, pertanto, illegittimo e perciò nullo, perché non preceduto dalle ricerche, da effettuarsi in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. Il ricorrente ha ammesso di essersi allontanato dall'Italia nel 2012 e di non essere stato, pertanto, più rintracciabile ad alcuno di quegli indirizzi, ma le ricerche in tali luoghi avrebbero consentito di rintracciare persone a conoscenza dei suoi nuovi recapiti, anche se posti all'estero; infatti, pur trasferendosi in Germania, egli ha mantenuto la residenza in Romania. Il decreto di irreperibilità deve, pertanto, essere dichiarato nullo e deve essere ordinata la nuova notifica dell'ordine di esecuzione, con la sua contemporanea sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., ovvero con concessione della restituzione nel termine per presentare istanza di misura alternativa alla detenzione, e in ogni caso con la immediata scarcerazione del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 07 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con cui comunica che la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di rescissione della sentenza contestata, e ribadisce i motivi del ricorso circa l'essere stata la condanna emessa senza che egli avesse una conoscenza effettiva della pendenza del processo, e sulla base di notifiche effettuate senza averlo ricercato al domicilio eletto o nei luoghi in cui poteva essere rintracciato. Egli ha comunicato anche di trovarsi in detenzione domiciliare, a seguito di ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Trento in data 08 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Il controllo da parte del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza, nel provvedimento impugnato, dei vizi elencati all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non è suo compito valutare la nullità o altri vizi degli atti che il ricorrente ha impugnato davanti al giudice dell'esecuzione, o delle loro notifiche. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, peraltro, è manifestamente illogica e contraddittoria sul punto oggetto del ricorso, cioè la legittimità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., effettuata previa emissione di un decreto di irreperibilità, e la legittimità di quest'ultimo. Al punto c) della sua motivazione il giudice dell'esecuzione rileva che il ricorrente aveva eletto domicilio in Aprilia in data 07/05/2012, ma non ne trae la valutazione che tale elezione, pur non consentendo di procedere alla notifica a quell'indirizzo degli atti emessi nella fase esecutiva del processo, indicava in ogni caso un luogo ove ricercare il condannato. Al punto d), invece, egli esclude la invalidità (rectius la illegittimità) del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero senza valutare la completezza delle ricerche effettuate, ed in particolare senza esaminare se tali ricerche siano state effettuate, in Italia, in tutti i luoghi ove il ricorrente poteva risultare reperibile, nonché presso il domicilio da lui eletto in data 07/05/2012. 3. Questa Corte ha costantemente affermato che «La dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 11522 del 03/02/2005, Rv. 231268), così come non si estende a tale fase la validità della nomina del difensore di fiducia, salvo quanto previsto all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. L'elezione di domicilio effettuata dal ricorrente nella fase della cognizione, pertanto, non esonerava il pubblico ministero dalla necessità di rintracciare il condannato e notificargli personalmente l'ordine di esecuzione della pena, contenente la sospensione e l'avviso della possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione, come stabilito dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Legittimamente, perciò, il pubblico ministero ha disposto le ricerche, dirette a individuare un recapito del destinatario, in Italia o all'estero. 3.1. In merito alle ricerche da effettuare ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., quando cioè non sia noto un recapito del destinatario che consenta la notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., la norma stabilisce che esse devono essere effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora», nonché presso il luogo di lavoro e presso l'amministrazione carceraria centrale. Questa Corte ha precisato che «Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv.280976). Nello stesso tempo, però, «In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Rv. 281977). Le ricerche in un Paese estero, inoltre, sono altresì condizionate dalla effettiva conoscenza di un possibile recapito, stante la evidente impossibilità di richiedere, alle Autorità straniere, un'attività di ricerca generica, in assenza di qualsiasi riferimento: «Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Rv. 286719). Nel presente caso, dagli atti allegati dal ricorrente al proprio ricorso e già presenti nel fascicolo, risulta che in data 07/05/2012 il ricorrente, all'atto della notifica dell'ordinanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione al reato oggetto della condanna posta in esecuzione con il provvedimento contestato, venne identificato tramite la propria Carta di Identità italiana, rilasciata solo un mese prima dal Comune di “Greggio (RI)” (rectius “Greccio”, essendo “Greggio” un diverso Comune in provincia di Vercelli), sulla quale erano indicati con precisione il luogo di nascita in Romania e un luogo di residenza nel predetto Comune; nel verbale venne altresì riportata la sua utenza telefonica cellulare e venne raccolta la sua nuova elezione di domicilio in «Aprilia via Scilla n. 50». Il ricorrente ha allegato anche un certificato rilasciato dall'Ufficio di anagrafe del distretto rumeno in cui si trova la sua città di nascita, da cui risulta un suo preciso indirizzo di residenza, ma si ignora se tale residenza esistesse anche all'epoca della sua identificazione o delle successive ricerche, e se, in ogni caso, esso sia stato mai reso noto alle Autorità italiane. Nel verbale di vane ricerche, datato 12/10/2020, il Commissariato di Cisterna di Latina attesta di avere ricercato il ricorrente, con esito negativo, in “Aprilia via della Armellini n. 4” e presso l'Ufficio anagrafe di Aprilia, riscontrando che egli non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] documentate altre ricerche, né presso il luogo di nascita, né all'indirizzo di residenza, e neppure presso l'Amministrazione carceraria. Sulla base di tali ricerche il pubblico ministero risulta avere emesso il decreto di irreperibilità, in data 16 ottobre 2020, notificando quindi l'ordine di esecuzione della condanna ai sensi dell'art.159 cod. proc. pen. 3.2. Il giudice dell'esecuzione risulta avere preso cognizione degli atti sopra menzionati, in particolare del verbale di identificazione del 07/05/2012 contenente la nuova elezione di domicilio e del verbale di vane ricerche redatto dal Commissariato di Cisterna di Latina, ma non li ha confrontati, e non ha valutato la completezza delle ricerche effettuate. Esse risultano palesemente errate e deficitarie. Nessuna ricerca è stata effettuata o, quanto meno, disposta, presso il luogo di nascita, in Romania: la conoscenza dell'esatto luogo di nascita consentiva una verifica mirata, e la norma dell'art. 159 cod. proc. pen. richiede una ricerca in tale località per la possibilità di reperire ivi, quanto meno, dei familiari dai quali ottenere informazioni utili per il rintraccio dell'interessato. Nessuna ricerca è stata disposta ed effettuata presso il Comune di Greccio (RI), benché la Carta di identità fosse stata rilasciata da quel Comune in data 02/04/2012, e quindi attestasse il possesso di una residenza certa in tempi prossimi alla redazione dell'ultimo verbale di identificazione. Nessuna ricerca, infine, è stata effettuata nel domicilio che l'interessato aveva eletto in data 07/05/2012, essendo state le ricerche svolte all'indirizzo ove egli aveva eletto domicilio in precedenza, luogo quindi che già alla data del 07/05/2012 non rappresentava più un suo centro di interessi o una sua dimora. Il giudice dell'esecuzione, perciò, avrebbe dovuto rilevare che non sono state effettuate ricerche in alcuno dei luoghi menzionati dall'art. 159 cod. proc. pen., nonostante vi fossero, nel predetto verbale di identificazione, indicazioni precise del luogo di nascita del condannato, della sua ultima residenza anagrafica e del suo ultimo domicilio. Deve poi sottolinearsi che, nel predetto verbale di identificazione, era riportata anche un'utenza cellulare in possesso del ricorrente: questa Corte, pur con pronunce non sempre univoche, ha più volte affermato che «È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca» (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2012, Rv. 282197; Sez. 1, n. 31217 del 23/10/2020, Rv. 279800; Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, Rv. 245914; contra Sez. 2, n. 2886 del 16/01/2015, Rv. 262287). Questo principio deve essere ribadito: una ricerca effettiva della reperibilità di un soggetto, in particolare quando è finalizzata al compimento di atti che incidono su un suo diritto costituzionale, quale la libertà personale, non può oggi prescindere dal tentativo di rintraccio attraverso l'utenza mobile in suo possesso, se nota alle Autorità, stante la diffusione e l'abituale utilizzo di tale strumento, ormai ritenuto il più efficace mezzo attraverso il quale contattare le persone. 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è manifestamente illogica e contraddittoria, nonché carente, laddove il giudice, pur prendendo atto del contenuto del verbale di identificazione redatto a carico del ricorrente in data 07/05/2012, non ha verificato la completezza delle ricerche effettuate nel 2020 per il suo rintraccio, e non ha valutato la conseguente legittimità del decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 16 ottobre 2020 al fine di notificare il provvedimento di esecuzione di pena emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Il giudice, infatti, si è limitato a valutare la doverosità di ricercare il soggetto all'estero, ove peraltro era noto il suo esatto luogo di nascita, ed ha omesso di valutare l'assenza di ricerche presso la sua residenza anagrafica, presso l'ultimo domicilio da lui eletto, e attraverso l'utenza cellulare da lui fornita. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio sul punto, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati, e per l'adozione di tutti i provvedimenti ad esso conseguenti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris