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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 13536/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 233395/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTE— contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d'appello di Milano n. 4609/202019, depositato in data 5.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 4609/2020, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 9 maggio 2019, con cui era stato liquidato un indennizzo ex L. 89/2001, pari ad € 5400,00 con riferimento alla durata del fallimento pronunciato a carico della società ELCA di [OSCURATO:PERSONA] e C. e ai soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (aperto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 1993 e chiuso in data 6 settembre 2017).

La Corte ha ritenuto congruo l'importo di C 500,00 per ogni anno di ritardo, in base al numero elevato negli anni di istanze di ammissione al passivo, alle ripetute richieste di chiarimenti con continue censure da parte del fallito, per effetto del decesso del primo curatore, che aveva ha richiesto la nomina di un nuovo incaricato, con inevitabili tempi di rallentamento, e alle difficoltà della liquidazione degli immobili.

Ha respinto la richiesta di ristoro d& danno economico, derivante dall'accumulo di oneri condominiali, dalle spese di estinzione di una procedura esecutiva e per la mancata messa a frutto degli immobili da parte degli organi della procedura, ritenendo che il pregiudizio lamentato non fosse conseguenza diretta dell'irragionevole durata della procedura.

La cassazione di questo decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 2 bis, comma 1 bis, sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'importo spettante a titolo di indennizzo non poteva esser ridotto in considerazione dell"elevato numero di creditori insinuati al passivo, poiché l'art. 2 bis comma 1 bis, non riguarda le procedure fallimentari, dominate dall'impulso d'ufficio, potendosi applicare solo alle procedure particolarmente complesse, che vedano la partecipazione al concorso di almeno 100 creditori.

Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito trascurato il contenuto dei documenti prodotti in giudizio da cui risultava che il numero di creditori insinuati era di gran lunga inferiore a 50, rendendo illegittima la clecurtazione dell'indennizzo.I due motivi sono infondati.

L'art. 2 bis, commi 1 e a 1 bis, L. 89/2001 prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo, o può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

Questa Corte ha stabilito che il comma 1 bis e la limitazione ivi prevista, relativa al numero delle parti del giudizio presupposto, non è applicabile alle procedure fallimentari: la lettura comparata delle disposizioni sopra trascritte rende manifesto che nella legge n. 89/2001 la parola "processo" - del quale si precisa che inizia «con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione» - ha un significato diverso dalle parole "procedura concorsuale", con la conseguenza che la previsione di cui alla comma 1 bis dell'art. 2 bis, espressamente riferita al "processo", non può essere estesa alla "procedura concorsuale".

Tale interpretazione letterale è confortata dalla considerazione che, mentre nel processo di cognizione la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci - o addirittura di più di cinquanta - parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle procedure concorsuali, per contro, la compresenza (il "concorso", appunto) di una pluralità dei creditori costituisce l'ipotesi fisiologica e l'evenienza che i creditori insinuati siano più di cinquanta è del tutto ordinaria nella quotidiana esperienza giudiziaria; cosicché ritenere il disposto del comma 1 bis dell'art. 2 bis della legge 89/2001 applicabile a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio del creditore ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a colui che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (in tal senso, esplicitamente, Cass.25181/2021).

Ciò premesso, va però considerato che la Corte d'appello ha ritenuto congruo un indennizzo annuo di € 500,00 sulla base di una pluralità di circostanze, evidenziando le continue opposizioni e reclami del debitore fallito, la necessità di sostituire il curatore deceduto, la pluralità di opposizioni e le rilevanti difficoltà di liquidazione del patrimonio sociale, senza operare alcuna automatica decurtazione in base al numero di creditori insinuati ed anzi valorizzando — con motivazioni del tutto congrue - i criteri di cui all'art. 2 bis, comma 2, lettere b) e c) L. 89/2001.

La norma (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 208 del 2015), relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico(Cass. 4528/2021; Cass. 3157/2019).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU, 820, 821 c.c., 25 R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., per aver la Corte di merito negato l'indennizzo per il danno economico, benché gli organi fallimentari fossero stati negligenti nel curare gli adempimenti e nel porre in essere le attività concorsuali.

Il motivo è infondato.Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 89/2001, è soltanto quello che costituisce «conseguenza immediata e diretta » del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 c.c.), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto.

La natura dell'equa riparazione quale obbligazione indennitaria derivante da un'attività lecita dello Stato-apparato (Cass.1094/2005; Cass. 6071/2004) rende irrilevante l'indagine in ordine al profilo soggettivo dell'agente, ma non esclude che debba essere applicato "il principio della causalità adeguata recepito dall'art. 41, c. 2, c.p., per accertare se quel danno sia riconducibile alla "condotta" od al fatto ipotizzato come generatore" (Cass.6071/2004; Cass. 123/2004), e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del processo (Cass. 1094/2005).

Per il danno patrimoniale, non è sufficiente l'accertamento della mera violazione della CEDU, né la formula dell'art. 2 L. 89/2001 impedisce "di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno (patrimoniale e non patrimoniale), diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale", richiedendosi per il pregiudizio patrimoniale, una specifica dimostrazione della sua sussistenza, da parte del danneggiato, secondo i principi generali (Cass. s.u. 1338/2004; Cass. 1094/2005).

Nello specifico il pregiudizio, consistente nella mancata percezione delle rendite dei beni, poiché non locati o messi a frutto, negli oneri condominiali e tributari accumulatisi negli anni e nelle ulteriori voci pretese non appare ricollegabile direttamente alla durata della procedura.

E' agevole rilevare che i danni economici - per come dedotti- appaiono piuttosto effetto di un'ipotetica condotta colposa all'origine del pregiudizio, se solo si pone attenzione al fatto che, qualora la curatela si fosse attivata, ponendo gli immobili in locazione o onorando i debiti, le descritte conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate pur se la procedura avesse avuto la medesima durata, eccedente quella ragionevole, accertata in concreto.

Sono difatti le modalità di svolgimento delle funzioni che competono agli organi fallimentari ad essere indicate come antecedente causale del pregiudizio, mentre la durata del fallimento ha costituito il semplice contesto affinché, nel perdurare dell'inerzia della curatela, quei danni si producessero (o aggravassero), potendo essere evitati se, in ipotesi, nel lungo intervallo di pendenza del fallimento, le attività fossero stati svolte con diligenza (Cass. 16837/2010).

Il ricorso è infondato, con conseguente aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 233395/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. — RICORRENTE— contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d'appello di Milano n. 4609/202019, depositato in data 5.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 4609/2020, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 9 maggio 2019, con cui era stato liquidato un indennizzo ex L. 89/2001, pari ad € 5400,00 con riferimento alla durata del fallimento pronunciato a carico della società ELCA di [OSCURATO:PERSONA] e C. e ai soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (aperto con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 1993 e chiuso in data 6 settembre 2017). La Corte ha ritenuto congruo l'importo di C 500,00 per ogni anno di ritardo, in base al numero elevato negli anni di istanze di ammissione al passivo, alle ripetute richieste di chiarimenti con continue censure da parte del fallito, per effetto del decesso del primo curatore, che aveva ha richiesto la nomina di un nuovo incaricato, con inevitabili tempi di rallentamento, e alle difficoltà della liquidazione degli immobili. Ha respinto la richiesta di ristoro d& danno economico, derivante dall'accumulo di oneri condominiali, dalle spese di estinzione di una procedura esecutiva e per la mancata messa a frutto degli immobili da parte degli organi della procedura, ritenendo che il pregiudizio lamentato non fosse conseguenza diretta dell'irragionevole durata della procedura. La cassazione di questo decreto è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 2 bis, comma 1 bis, sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'importo spettante a titolo di indennizzo non poteva esser ridotto in considerazione dell"elevato numero di creditori insinuati al passivo, poiché l'art. 2 bis comma 1 bis, non riguarda le procedure fallimentari, dominate dall'impulso d'ufficio, potendosi applicare solo alle procedure particolarmente complesse, che vedano la partecipazione al concorso di almeno 100 creditori. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la Corte di merito trascurato il contenuto dei documenti prodotti in giudizio da cui risultava che il numero di creditori insinuati era di gran lunga inferiore a 50, rendendo illegittima la clecurtazione dell'indennizzo.I due motivi sono infondati. L'art. 2 bis, commi 1 e a 1 bis, L. 89/2001 prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo, o può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta. Questa Corte ha stabilito che il comma 1 bis e la limitazione ivi prevista, relativa al numero delle parti del giudizio presupposto, non è applicabile alle procedure fallimentari: la lettura comparata delle disposizioni sopra trascritte rende manifesto che nella legge n. 89/2001 la parola "processo" - del quale si precisa che inizia «con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione» - ha un significato diverso dalle parole "procedura concorsuale", con la conseguenza che la previsione di cui alla comma 1 bis dell'art. 2 bis, espressamente riferita al "processo", non può essere estesa alla "procedura concorsuale". Tale interpretazione letterale è confortata dalla considerazione che, mentre nel processo di cognizione la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci - o addirittura di più di cinquanta - parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle procedure concorsuali, per contro, la compresenza (il "concorso", appunto) di una pluralità dei creditori costituisce l'ipotesi fisiologica e l'evenienza che i creditori insinuati siano più di cinquanta è del tutto ordinaria nella quotidiana esperienza giudiziaria; cosicché ritenere il disposto del comma 1 bis dell'art. 2 bis della legge 89/2001 applicabile a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio del creditore ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a colui che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (in tal senso, esplicitamente, Cass.25181/2021). Ciò premesso, va però considerato che la Corte d'appello ha ritenuto congruo un indennizzo annuo di € 500,00 sulla base di una pluralità di circostanze, evidenziando le continue opposizioni e reclami del debitore fallito, la necessità di sostituire il curatore deceduto, la pluralità di opposizioni e le rilevanti difficoltà di liquidazione del patrimonio sociale, senza operare alcuna automatica decurtazione in base al numero di creditori insinuati ed anzi valorizzando — con motivazioni del tutto congrue - i criteri di cui all'art. 2 bis, comma 2, lettere b) e c) L. 89/2001. La norma (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 208 del 2015), relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico(Cass. 4528/2021; Cass. 3157/2019). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU, 820, 821 c.c., 25 R.D. 267/1942, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.3 c.p.c., per aver la Corte di merito negato l'indennizzo per il danno economico, benché gli organi fallimentari fossero stati negligenti nel curare gli adempimenti e nel porre in essere le attività concorsuali. Il motivo è infondato.Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 89/2001, è soltanto quello che costituisce «conseguenza immediata e diretta » del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 c.c.), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto. La natura dell'equa riparazione quale obbligazione indennitaria derivante da un'attività lecita dello Stato-apparato (Cass.1094/2005; Cass. 6071/2004) rende irrilevante l'indagine in ordine al profilo soggettivo dell'agente, ma non esclude che debba essere applicato "il principio della causalità adeguata recepito dall'art. 41, c. 2, c.p., per accertare se quel danno sia riconducibile alla "condotta" od al fatto ipotizzato come generatore" (Cass.6071/2004; Cass. 123/2004), e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del processo (Cass. 1094/2005). Per il danno patrimoniale, non è sufficiente l'accertamento della mera violazione della CEDU, né la formula dell'art. 2 L. 89/2001 impedisce "di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno (patrimoniale e non patrimoniale), diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale", richiedendosi per il pregiudizio patrimoniale, una specifica dimostrazione della sua sussistenza, da parte del danneggiato, secondo i principi generali (Cass. s.u. 1338/2004; Cass. 1094/2005). Nello specifico il pregiudizio, consistente nella mancata percezione delle rendite dei beni, poiché non locati o messi a frutto, negli oneri condominiali e tributari accumulatisi negli anni e nelle ulteriori voci pretese non appare ricollegabile direttamente alla durata della procedura. E' agevole rilevare che i danni economici - per come dedotti- appaiono piuttosto effetto di un'ipotetica condotta colposa all'origine del pregiudizio, se solo si pone attenzione al fatto che, qualora la curatela si fosse attivata, ponendo gli immobili in locazione o onorando i debiti, le descritte conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate pur se la procedura avesse avuto la medesima durata, eccedente quella ragionevole, accertata in concreto. Sono difatti le modalità di svolgimento delle funzioni che competono agli organi fallimentari ad essere indicate come antecedente causale del pregiudizio, mentre la durata del fallimento ha costituito il semplice contesto affinché, nel perdurare dell'inerzia della curatela, quei danni si producessero (o aggravassero), potendo essere evitati se, in ipotesi, nel lungo intervallo di pendenza del fallimento, le attività fossero stati svolte con diligenza (Cass. 16837/2010). Il ricorso è infondato, con conseguente aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in C. 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Decreto Cassazione n. 13536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris