CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 05619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 9/11/2020, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, della sentenza del 14/9/2018, ha riformato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TREVISO in data 14/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per errata determinazione della pena con riferimento all'esclusione della recidiva, già esclusa in primo grado. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe operato un mero "ricalcolo" matematico laddove, invece, avrebbe dovuto modulare la pena sulla base dei minimi edittali. La Corte, poi, sarebbe erroneamente partita da 8 anni, massimo edittale peraltro sbagliato in quanto la pena massima prevista per le sostanze della II e IV tabella è di 6 anni. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla violazione del favor rei. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto che il giudice per le indagini preliminari aveva già escluso la recidiva, elemento questo che renderebbe del tutto illogica la determinazione della pena, in assenza di aggravanti, quantificata in misura superiore al minimo edittale. 2. In data 20 ottobre 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla nuova determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale in sede di rinvio. La doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente è stato sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 per la detenzione di 50 grammi di cocaina con principio attivo pari al 79% A temine del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, il primo giudice ha determinato la pena finale in anni 6 e 20.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 9 ed euro 20.000,00, ridotta per il rito. La Corte territoriale ha confermato la condanna. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso la pronuncia di appello e ha annullato la sentenza impugnata ritenendo che la pena, modulata sulla base della previsione edittale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019, fosse illegale. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, considerata comunque la gravità del fatto, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione, confermando la pena pecuniaria.La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, all'esito di una valutazione complessiva nella quale, anche alla luce della nuova cornice edittale, ha tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità dello stesso e della qualità e della quantità della sostanza, è adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede. Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, infatti, l'imputazione si riferisce a cocaina, sostanza di cui alla tabella I, e, pertanto, il giudice di appello, tenuto conto che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva e senza applicare alcuna aggravante, non ha preso le mosse dalla pena massima ma, piuttosto, da una pena non distante dal minimo edittale. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 il giudice, che pure è tenuto a considerare la nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, ha d'altro canto il solo limite di non stravolgere il giudizio di disvalore in precedenza formulato e non è tenuto a diminuire automaticamente la pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali, né deve applicare criteri di natura proporzionale di tipo aritmetico (Sez. 3, 23/1/2020, Cassano, Rv 278786; Sez. 6, 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Rv 278132; Sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv.273809). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 5/11/2021 Il consigl re