CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33260/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 22 aprile 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla manomissione del contatore e al mancato accertamento che l'imputato fosse il reale fruitore dell'energia elettrica sottratta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp 1 e 2 sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 2, 3 e 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d nte -