CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26896 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E14 I851R) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 306/2020, pubblicata in data 6 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c., avverso due cartelle di pagamento notifica- tegli dal locale agente della riscossione per il pagamento di Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia ([OSCURATO:PERSONA] sezionale 3905/2022Numero di raccolta generale 13981/2022 cupero Crediti della Corte di Appello di Cagliari) a titolo di Data pubblicazione 03/05/2022 spese di giustizia e relativi accessori, convenendo in giudizio sia l’agente della riscossione che l’ente creditore. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari. Ricorre lo Stara, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato in parte inammissibile e in parte manifestamente infon- dato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Le questioni poste dal presente ricorso sono in buona parte analoghe a quelle già affrontate in numerosi precedenti di questa Corte tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2797 del 31/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 05/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 19614, 19615, 19616, 19617, 19618 e 19619, tutte del 19/07/2019; Sez. 3, Ordi- nanze nn. 8147 e 8148 del 23/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 09/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18/02/2021, non massimate; Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021, Rv. 663299 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 40255 del 15/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 2467 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2469 e 2470 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordi- nanza n. 3287 del 03/02/2022), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili, decise in origine con pronunzie di espresso va- Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 lore nomofilattico, emesse all’esito della pubblica udienza della Numero sezionale 3905/2022Numero di raccolta generale 13981/2022 Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia Data pubblicazione 03/05/2022 organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazio- ne dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019) e, successivamente, con conformi ordinanze, all’esito della camera di consiglio, cui si intende dare ancora piena continuità. Come già osservato nei suddetti precedenti, va quindi in pri- mo luogo rilevato che in questa sede sono ammissibili, e ver- ranno pertanto scrutinati – oltre che le censure per prospettati errori “in procedendo” – esclusivamente i profili di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., poiché ogni de- duzione afferente all’inesistenza del titolo esecutivo e/o co- munque al diritto di procedere ad esecuzione forzata, tradu- cendosi in opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, c.p.c., non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazio- ne “per saltum” a questa Corte. Ciò in ragione dell’appellabilità delle pronunce sulle opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., secondo la disciplina applicabile “ra- tione temporis”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 2. Fatte tali premesse, si esaminano comunque, di seguito, i singoli motivi del ricorso. 2.1 Con il primo motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione della legge 241/90 art. 3, della costante giurisprudenza della Cassazione e delle [OSCURATO:PERSONA] che hanno escluso che possano prodursi in corso di causa atti integrativi modificativi del ruolo in cartella, illogicità e contraddittorietà». Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 Numero sezionale 3905/2022 Secondo il ricorrente, l’ente creditore avrebbe illegittimamente Numero di raccolta generale 13981/2022Data pubblicazione 03/05/2022 modificato e/o quanto meno integrato, nel corso del giudizio di opposizione, l’oggetto delle pretese creditorie risultanti dalle cartelle di pagamento opposte, producendo gli estratti dei provvedimenti giudiziari costituenti – a dire dell’amministrazione – il titolo per l’iscrizione a ruolo delle stesse, ma in realtà essi stessi inidonei a tal fine. Le censure sono inammissibili. L’individuazione delle pretese creditorie azionate, sulla base delle indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento e la lo- ro coincidenza con quelle risultanti dalla documentazione dei titoli giudiziali sulla base dei quali è avvenuta l’iscrizione a ruolo, è oggetto di un accertamento di fatto del tribunale so- stenuto da adeguata motivazione, non apparente né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non cen- surabile nella presente sede. In ogni caso, sotto tale profilo, il ricorso non è sufficientemen- te specifico, in quanto non richiama in modo adeguato il con- tenuto dei documenti rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, come tale, esso è da ritenere inam- missibile, in quanto non è possibile per questa Corte valutare la fondatezza dei relativi assunti. Con riguardo alla contestazione dell’idoneità dei documenti prodotti a documentare le pretese creditorie iscritte a ruolo, inoltre, si tratta evidentemente di una questione relativa alla sussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procede- re all’esecuzione forzata, quindi di una questione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che, per i motivi in premessa illustrati, non può ritenersi ammissibile nella presente sede. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 666 cpp e degli Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 Numero sezionale 3905/2022 artt. 617 in relazione all’art. 615 cpc, illogicità e contradditto-Numero di raccolta generale 13981/2022Data pubblicazione 03/05/2022 rietà». La censura risulta invero di ardua intelligibilità, per la sua formulazione criptica. Il ricorrente sembrerebbe intendere sostenere che il titolo po- sto a base dell’iscrizione ruolo non era individuabile e non era comunque esistente. In proposito, si può quindi fare rinvio a quanto già osservato in relazione al primo motivo del ricorso, con riguardo al difetto di specificità delle censure e, comunque, all’incensurabilità degli accertamenti di fatto del giudice del merito in ordine all’individuazione delle pretese creditorie azionate con le car- telle di pagamento opposte e alla riconducibilità all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. delle contestazioni sull’esistenza dei titoli posti a base dell’iscrizione a ruolo. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 128 cpp, 615 cpc, 625 cpp, 28 del regolamento al cpp, illogicità e contradditto- rietà». Anche il terzo motivo risulta di ardua intelligibilità, nel suo senso logico e giuridico. In ogni caso è sufficiente osservare che – per quanto è possi- bile comprendere – si tratta anche in questo caso di censure attinenti alla legittimità dell’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie derivanti da pronunzie della Corte di Cassazione in sede penale, cioè di censure attinenti alla sussistenza del dirit- to dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, come tali, non ammissibili nella presente sede. Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 Numero sezionale 3905/2022 2.4 Con il quarto motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 Numero di raccolta generale 13981/2022cpc, Data pubblicazione 03/05/2022 per violazione e falsa applicazione dell’art. 221 CPC e dell’art.2700 CC, illogicità e contraddittorietà». Le osservazioni svolte con riguardo al terzo motivo del ricorso valgono anche in relazione al quarto motivo, avente ad ogget- to la rilevanza della querela di falso avanzata dall’opponente nel corso del giudizio di merito, in relazione all’estratto dei provvedimenti giudiziari prodotti dall’amministrazione a giusti- ficazione dell’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie aziona- te. L’irrilevanza ai fini della decisione della querela di falso propo- sta è stata, in verità, correttamente accertata dal tribunale, in quanto i profili di falsità dedotti non erano tali da mettere in discussione l’esistenza dei titoli legittimanti le iscrizioni a ruolo in contestazione. È comunque assorbente il rilievo che anche in questo caso si tratta di censure relative alla sussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere all’iscrizione a ruolo, qualificabili in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, come tali, non ammissibili nella presente sede 2.5 Con il quinto motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 CPC Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cpc, illogicità e contraddittorietà». Il ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il tenore testuale delle cartelle di pa- gamento opposte consentiva di individuare i titoli posti a base delle relative iscrizioni a ruolo. Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. Come già osservato, l’individuazione delle pretese creditorie azionate, sulla base delle indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento e la loro coincidenza con quelle risultanti dalla do- Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 cumentazione dei titoli giudiziali sulla base dei quali è avvenu- Numero sezionale 3905/2022Numero di raccolta generale 13981/2022 ta l’iscrizione a ruolo, è stata oggetto di un accertamento di Data pubblicazione 03/05/2022 fatto del tribunale sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. In ogni caso, sotto tale profilo, il ricorso non è sufficientemen- te specifico, in quanto non richiama in modo adeguato il con- tenuto dei documenti rilevanti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, come tale, esso è da ritenere inam- missibile, in quanto non è possibile per questa Corte valutare la fondatezza dei relativi assunti. 2.6 Con il sesto motivo si denunzia «Ex art. 360 n. 3 CPC, per violazione dell’art. 617 CPC, dell’art. 479 CPC, dell’art. 49 DPR 602/73, illogicità e contraddittorietà». Il ricorrente, ancora una volta sulla base di una esposizione non agevolmente comprensibile, sembra intendere contestare l’affermazione del tribunale secondo cui il titolo esecutivo, nel- la procedura di riscossione, è costituito dal ruolo, di cui non è necessaria la notificazione anteriormente a quella della cartel- la di pagamento. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza, sul punto, risulta pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (formatosi proprio in controversie tra le medesime parti che si fronteggiano nella presente, con analogo oggetto, e che il ricorso non offre argomenti per ri- meditare), secondo cui «in tema di procedimento di riscossio- ne coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la no- tificazione della cartella di pagamento non devono essere pre- cedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 all’obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi Numero sezionale 3905/2022Numero di raccolta generale 13981/2022 nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto Data pubblicazione 03/05/2022 riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimen- to di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con [OSCURATO:SOCIETA]., per la quantifica- zione del credito e la formazione del ruolo, ai sensi dell’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla leg- ge n. 69 del 2009» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01) e secondo cui «il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla formazione di quest’ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e del- la cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; inve- ce, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) ante- riormente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per dedurre tale omissione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021, Rv. 663299 – 01). 7. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 26896/2020 Numero sezionale 3905/2022 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di Numero di raccolta generale 13981/2022Data pubblicazione 03/05/2022 legittimità in favore dell’amministrazione controricorren- te, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 26896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U