CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 22237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 22656/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il medesimo (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 ed elettivamente domiciliata presso lo stesso -controricorrente - nonché contro 2A)22d t 38 ì Agenzia Immobiliare dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Pisa, via Fucini n. 49 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: l'Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al pagamento della provvigione ad essa spettante per aver intermediato la compravendita di un immobile in relazione alla quale la Simoni aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto che era stata accettata dai venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dedusse che il pagamento era dovuto benché questi ultimi avessero successivamente rinunciato alla vendita, autorizzando la restituzione alla Simoni dell'assegno consegnato a titolo di deposito cauzionale; la Simoni contestò la domanda e chiamò in giudizio, per l'eventuale manleva, la Franchini e il Loss' ) i quali resistettero e eccepirono la nullità degli atti sottoscritti dalle parti in quanto concernenti un immobile sottoposto a vincoli ex I. 865/71 e non commerciabile alle condizioni indicate nella proposta; il Tribunale di Pisa rigettò la domanda dell'Agenzia e la condannò al pagamento delle spese di lite; pronunciando sul gravame principale dell'Agenzia e su quello incidentale condizionato della Simoni, la Corte di Appello, li ha accolti entrambi, condannando la Simoni a pagare all'attrice la provvigione (quantificata in euro 6.600,00, oltre IVA, e maggiorata degli interessi a far data dalla domanda) e condannando inoltre la Franchini e il Lossi, in solido, a tenere indenne la predetta Simoni di tutte le somme riconosciute a favore dell'Agenzia; la Corte ha affermato, fra l'altro, che: non era ravvisabile la nullità del contratto preliminare in quanto i vincoli derivanti dall'art. 35, co. 19 I. n. 865/1971 erano venuti nneno a seguito dell'abrogazione della norma da parte della I. n. 179/1992, sicché «l'immobile era liberamente commerciabile, non sussistendo più vincoli dovuti alla realizzazione nell'ambito PEEP»; stante la validità del vincolo giuridico tra promittenti venditori e promissaria acquirente, non poteva sorgere alcun dubbio sul diritto alla provvigione, atteso che l'attività dell'Agenzia si configurava come antecedente necessario della conclusione dell'affare, che solo successivamente era stato oggetto di rinuncia; la Simoni andava pertanto condannata al pagamento della provvigione; non era risultato provato che il contratto definitivo non fosse stato stipulato per mutuo dissenso delle parti, che avrebbe dovuto risultare da atto avente forma scritta (necessaria ad substantiam); dagli atti emergeva, invero, soltanto la rinuncia dei venditori, peraltro priva di ogni giustificazione; andava pertanto riconosciuto alla Simoni il risarcimento del danno da parte dei venditori rinuncianti, comprensivo delle somme che la stessa avrebbe dovuto versare all'Agenzia e per le quali era stata chiesta la manleva; hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Simoni e la Agenzia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: il primo motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti «ed in particolare della manifestazione di volontà della promittente acquirente, discendente dal ritiro senza riserve della caparra confirmatoria e dai comportamenti concludenti susseguenti»; i ricorrenti rilevano che era in atti la dichiarazione, sottoscritta dalla Simoni, con cui la stessa dava atto di ritirare l'assegno consegnato all'Agenzia e assumono che tale documento -non contenente riserve o pretese sul versamento del doppio della caparra- costituiva manifestazione della piena adesione alla volontà di risoluzione del preliminare espressa dai venditori; contestano pertanto alla Corte di non aver valorizzato tale documento e tutto il comportamento concludente successivo della promissaria acquirente; il motivo è inammissibile, in quanto: si omette di dire se e dove il "fatto" che si dice rappresentato nel documento era stato oggetto di deduzione, cioè di attività argomentativa nel senso sostenuto nel motivo; e, comunque, ciò che si sostiene essere stato omesso non è il fatto rappresentato dal documento, bensì un fatto che si pretende di dedurre indirettamente dal tenore del documento, cioè il mutuo dissenso; quindi, il motivo non censura effettivamente un omesso esame, ma prospetta piuttosto l'omessa valutazione di un'inferenza che dal documento e dal fatto rappresentato si sarebbe dovuta trarre; ma, sotto tale profilo e sempre che si fosse dimostrato che si era argomentato sul documento, si sarebbe dovuta dedurre e illustrare una violazione dell'art. 2729 c.c.; per di più, le circostanze che si assumono non considerate dal Giudice di appello difettano, in sé, di decisività (dato che la mera dichiarazione di ritirare l'assegno già consegnato a titolo di cauzione non vale ad esprimere in modo univoco un'adesione alla volontà di sciogliere il contratto, potendo essere meramente consequenziale ad una presa d'atto della mutata volontà dei promittenti venditori) e la potrebbero assumere solo per il tramite di un nuovo apprezzamento di merito (al quale tende, nella sostanza, la censura) che è tuttavia inibito in sede di legittimità; quanto -infine- all'omesso esame di altri fatti, inerenti al comportamento successivo della promittente acquirente (indicati a pag. 8), il motivo non fornisce l'indicazione specifica del se e dove gli stessi fossero stati introdotti nel giudizio di merito e particolarmente nel giudizio di appello, né argomenta sulla loro decisività; sicché anche per questa parte il motivo non corrisponde al profilo del vizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per come individuato dalle note Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014;il secondo motivo deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1456 e 1457 c.c. «laddove si era chiesto di accertare un inadempimento mai avvenuto, in quanto: non risulterebbe violata una clausola risolutiva espressa; non si sarebbero prodotti gli effetti di una diffida ad adempiere, del tutto mancante nel caso; non è mai esistito, neppure in astratto, un inadempimento "grave", ben potendo in ogni momento il promittente venditore procedere ancora, seppure ad un diverso prezzo, all'adempimento del contratto»; i ricorrenti assumono che «non vi sono L.] i presupposti per ritenere che si sia configurato un inadempimento che sul piano sostanziale abbia originato la risoluzione del contratto e l'effetto conseguente del risarcimento del danno, risoluzione che il giudice del merito doveva accertare e non produrre con sentenza costitutiva»; il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza alla ratio decidendi, in quanto è basato sull'assunto che l'accoglimento della manleva avesse quale presupposto necessario la risoluzione del contratto preliminare per effetto di una clausola risolutiva espressa o di diffida ad adempiere o di un adempimento grave giudizialmente accertato; invero, nella prospettiva della manleva esercitata dalla Simoni (e riconosciuta dalla Corte territoriale), non si doveva accertare o dichiarare la risoluzione del preliminare, ma semplicemente verificare che lo stesso non aveva avuto seguito a causa della sopravvenuta "rinuncia" a vendere da parte della Franchini e del Lossi; circostanza, questa, che costituisce in effetti inadempimento del preliminare, ma che rileva -nel caso e nell'economia della domanda di manleva- esclusivamente come fatto (imputabile ai promittenti venditori) che ha determinato nella sfera giuridica della Simoni il danno costituito dal dover pagare una provvigione per un acquisto che non si è perfezionato; peraltro, non risulta condivisibile l'assunto che le conclusioni della citazione (riprodotte all'inizio di pag. 10) non implicassero una domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., cioè costitutiva, dovendosi inoltre rilevare che, trattandosi di effetto costitutivo non necessario, lo stesso ben poteva realizzarsi attraverso i comportamenti stragiudiziali delle parti contrattuali ed essere apprezzato come tale dal giudice di merito. fermi restando tali rilievi assorbenti, deve aggiungersi che le censure risultano svolte in modo generico, senza specifica indicazione del come le norme richiamate in rubrica sarebbero state violate o falsamente applicate, determinandosi pertanto un'ulteriore ragione di inammissibilità ex art. 366, n. 4 c.p.c.; col terzo motivo, si denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 1759 c.c., in riferimento agli artt. 1175 e 1176 c.c., che impone al mediatore di comunicare alle parti "le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla sicurezza di esso", facendone discendere una responsabilità che impedisce la pretesa al pagamento della provvigione»; premesso che il mediatore professionale «deve conoscere (o acquisire conoscenza di) e valutare tutte le circostanze rilevanti circa la sicurezza ed il buon fine della vendita» e considerato che l'Agenzia era a conoscenza dei vincoli derivanti dalle costruzioni PEEP, i ricorrenti sostengono che, sebbene lo sviluppo della normativa consentisse la commerciabilità del bene, tuttavia permaneva un impedimento alla libera negoziazione del prezzo che non consentiva la vendita al corrispettivo convenuto fra le parti (di 220.000,00 euro) ma a quello di 101.770,65 euro determinato in sede amministrativa; il motivo è inammissibile; va infatti rilevato che nell'illustrazione del motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 1759 c.c. con riferimento alla mancata informazione sulla impossibilità di concludere il contratto per un prezzo maggiorato, non solo non si precisa da che cosa sarebbe dovuta derivare tale limitazione e perché (il che già assegna al motivo un profilo di genericità), ma -soprattutto- si fornisce un'indicazione del come e dove la questione sarebbe stato sollevata nel giudizio di merito, del tutto priva di corrispondenza con il profilo qui sollevato; infatti, quanto evocato in riferimento alla comparsa di risposta (alle pagg. 12- 13), a proposito della memoria ai sensi dell'art. 183, 6° co. c.p.c. (a pag. 13) e (nella stessa pagina) a proposito della riproposizione in appello non risulta idoneo a evidenziare quel profilo; inoltre, con riferimento a quanto dedotto dalle ultime sei righe della pag. 13 fino alla fine, il motivo si risolve non solo in una prospettazione del tutto fattuale, peraltro non sorretta dall'adempimento della prescrizione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., ma sconta nuovamente il fatto che, per quanto già detto, la violazione dell'art.1759 c.c. sotto il particolare profilo indicato non risulta specificamente prospettata nel giudizio di merito (sicché risulta questione nuova); il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. sull'assunto che la provvigione di mediazione «non poteva essere calcolata sul valore indicato nella proposta di acquisto poi accettata, ma nel valore a cui [avrebbe] dovuto essere ricondotto ex lege il contratto, ovvero euro 101.770,65»; il motivo è inammissibile atteso che, per quanto detto sopra, la sentenza non si è occupata del problema del prezzo, di talché la censura si colloca nell'alveo di una questione nuova; in ogni caso, la censura è infondata, in quanto la provvigione va parametrata al valore dell'affare concluso per effetto dell'intervento del mediatore, che, in caso di compravendita, coincide -in difetto di prova contraria- con il prezzo pattuito; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto