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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04069/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nei ricorsi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: in particolare, la doglianza afferente alla configurabilità del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., sotto il profilo dell'impossibilità di qualificare il sistema di gestione delle chiamate dei Vigili del Fuoco quale "pubblico servizio" (specifico aspetto dell'atto di impugnazione del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]) nonché la doglianza riguardante l'insussistenza di un pregiudizio effettivo rispetto all'attività di pubblico servizio (oggetto del ricorso formulato dai restanti imputati), avevano costituito oggetto di rilievi difensivi ai quali la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto rappresentando come il servizio di chiamate al 115 sia strettamente complementare alle funzioni istituzionali dei Vigili del fuoco e come il turbamento della regolarità del servizio pubblico possa essere anche limitato nel tempo ed interessare un solo settore di una pubblica amministrazione; che parimenti riproduttivo risulta il motivo, contenuto in entrambi gli atti di impugnazione, afferente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo il giudice di merito correttamente considerato la non tenuità dell'offesa, desumibile dalla particolare gravità delle condotte capaci di interrompere per quasi un'ora il normale funzionamento di uno strategico servizio di pubblica utilità, come ostativa rispetto all'applicazione della suddetta causa; che, infine, quanto al motivo di ricorso attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il provvedimento impugnato risulta sorretto da adeguata motivazione, in relazione alla gravità del reato, desumibile dalla modalità della condotta, concertata tra più soggetti e protrattasi per un considerevole lasso di tempo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nei ricorsi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: in particolare, la doglianza afferente alla configurabilità del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., sotto il profilo dell'impossibilità di qualificare il sistema di gestione delle chiamate dei Vigili del Fuoco quale "pubblico servizio" (specifico aspetto dell'atto di impugnazione del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]) nonché la doglianza riguardante l'insussistenza di un pregiudizio effettivo rispetto all'attività di pubblico servizio (oggetto del ricorso formulato dai restanti imputati), avevano costituito oggetto di rilievi difensivi ai quali la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto rappresentando come il servizio di chiamate al 115 sia strettamente complementare alle funzioni istituzionali dei Vigili del fuoco e come il turbamento della regolarità del servizio pubblico possa essere anche limitato nel tempo ed interessare un solo settore di una pubblica amministrazione; che parimenti riproduttivo risulta il motivo, contenuto in entrambi gli atti di impugnazione, afferente all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo il giudice di merito correttamente considerato la non tenuità dell'offesa, desumibile dalla particolare gravità delle condotte capaci di interrompere per quasi un'ora il normale funzionamento di uno strategico servizio di pubblica utilità, come ostativa rispetto all'applicazione della suddetta causa; che, infine, quanto al motivo di ricorso attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il provvedimento impugnato risulta sorretto da adeguata motivazione, in relazione alla gravità del reato, desumibile dalla modalità della condotta, concertata tra più soggetti e protrattasi per un considerevole lasso di tempo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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