CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 16222/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321, co. 1, c.p.p., in data 29.3.2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata di una serie di reati in materia di bancarotta oggetto dell'imputazione provvisoria, commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, in concorso con altri soggetti, in relazione al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita nel gennaio del 29.1.2020, sequestro avente ad oggetto l'intero capitale sociale della società "I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e il complesso dei beni aziendali della suddetta società, beneficiaria delle condotte distrattive in contestazione e partecipata dalla Cannuccio. 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la suddetta Cannuccio, in proprio e in qualità di socio della "I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", lamentando: 1) violazione di legge ,in relazione al disposto dell'art. 321, c.p.p., stante l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del menzionato provvedimento di sequestro preventivo; 2) violazione di legge, posto che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non è dato desumere un preciso collegamento tra il reato fallimentare e cosa sequestrata ed un rapporto di pertinenzialità con il reato per cui si procede; 3) vizio di motivazione, dovendo ritenersi quella del tribunale del riesame una motivazione meramente apparente, in punto di giustificazione della adozione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per valore equivalente. 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato inammissibile. 4. Premesso che nel caso in esame la richiesta di discussione orale formulata dal difensore della ricorrente è stata disattesa, perché tardiva, diversi sono i profili che inducono a dichiarare inammissibile il ricorso. 5. Va rilevato, innanzitutto, un parziale difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992). Principio ribadito in altro recente arresto, secondo cui in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Rv. 280792). Ne consegue che non agendo in qualità di legale rappresentante della società fallita, la Cannuccio non può legittimamente far valere le proprie doglianze, se non in ordine alle quote a lei riferibili, costituenti, per l'appunto, oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali e non con riferimento all'intero capitale sociale e al compendio aziendale della "I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." 6. Ciò posto, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sufficientemente meditato dalla ricorrente, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Orbene nel caso in esame il provvedimento impugnato presenta un percorso motivazionale esaustivo e coerente, incentrato sul dato oggettivamente accertato che attraverso una serie di operazioni di natura distrattiva, specificamente indicate nella motivazione del provvedimento impugnato, con cui la ricorrente non si confronta realmente, poste in essere in favore della neocostituita "I.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", è stato trasferito a quest'ultima compagine societaria l'intero compendio aziendale della fallita "[OSCURATO:SOCIETA].", consentendone di fatto la prosecuzione dell'attività (cfr. pp. 4-6 dell'ordinanza oggetto di ricorso). Risulta, pertanto, del tutto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 321, c.p.p., il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, in cui il tribunale del riesame sottolinea come, trattandosi di un sequestro preventivo di tipo impeditivo, vale a dire finalizzato ad evitare la protrazione del reato ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze, esso trovi giustificazione proprio nella necessità di impedire agli indagati "di disperdere il patrimonio della fallita", che appare, dunque, legato da un rapporto pertinenziale quanto meno con le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e dissipativa oggetto della contestazione provvisoria, "con definitiva frustrazione delle ragioni creditorie e conseguente protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato" (cfr. p. 6 dell'ordinanza impugnata). Tale conclusione appare del tutto conforme all'approdo interpretativo cui è pervenuta in subiecta materia la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l'esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest'ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive. Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell'imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato, come nel caso che ci occupa, il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, profilo quest'ultimo, che non ha formato oggetto di specifici rilievi da parte della ricorrente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496). Peraltro, se è vero che in tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (cfr. Cass., sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104), è altrettanto vero che nel caso in esame tale obbligo è stato adempiuto dal giudice dell'impugnazione cautelare, che ha giustificato il sequestro dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali, proprio in ragione del fatto che l'oggetto della fraudolenta distrazione è stato l'intero compendio aziendale della società fallita e non "singoli cespiti patrimoniali precisamente individuabili" (cfr. p. 6). La circostanza che la distrazione dei beni sia già stata consumata, infine, non è di ostacolo all'adozione del vincolo cautelare reale, posto che, da un lato, è possibile che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato ne aggravi o ne protragga le conseguenze e, dall'altro, le conseguenze del reato stesso vanno oltre il semplice atto dispositivo, mentre la predetta misura cautelare reale svolge la funzione di vincolare - proprio dopo il fallimento - il patrimonio del fallito alla garanzia spettante alla intera massa dei creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44818 del 26/10/2001, Rv. 220817). Manifestamente infondato, oltre che generico, appare il terzo motivo di ricorso, posto che nel caso in esame si esula del tutto dalla figura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per parziale difetto di legittimazione e per essere sorretto da motivi generici e manifestamente infondati. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis