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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29866/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (riqualificando il reato ai sensi del comma 1 dell'art. 10-quater, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (con riferimento alla prospettazione di un ruolo di mero prestanome dello [OSCURATO:PERSONA]) in termini del tutto generici, privi di qualsiasi effettiva confutazione del percorso argomentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale, la quale aveva - tutt'altro che illogicamente - evidenziato sia l'assoluta inidoneità della documentazione medica allegata a comprovare che lo [OSCURATO:PERSONA] versasse, al momento dei fatti, in condizioni tali da farlo ritenere incapace di comprendere il significato degli atti della società da lui formalmente amministrata; sia l'altrettanto assoluta assenza di elementi idonei a comprovare che le funzioni di amministrazione e rappresentanza fossero in realtà svolte da altri; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P. P.Q.ML11, D E P03 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 EL R N77.10N A mo Gr,1.1DIZI lI [-a1);.(,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (riqualificando il reato ai sensi del comma 1 dell'art. 10-quater, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (con riferimento alla prospettazione di un ruolo di mero prestanome dello [OSCURATO:PERSONA]) in termini del tutto generici, privi di qualsiasi effettiva confutazione del percorso argomentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale, la quale aveva - tutt'altro che illogicamente - evidenziato sia l'assoluta inidoneità della documentazione medica allegata a comprovare che lo [OSCURATO:PERSONA] versasse, al momento dei fatti, in condizioni tali da farlo ritenere incapace di comprendere il significato degli atti della società da lui formalmente amministrata; sia l'altrettanto assoluta assenza di elementi idonei a comprovare che le funzioni di amministrazione e rappresentanza fossero in realtà svolte da altri; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle emende P. P.Q.ML11, D E P03 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 EL R N77.10N A mo Gr,1.1DIZI lI [-a1);.(,
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