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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15969/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen., consistito nell'impossessamento di energia elettrica, con l'aggravante di essersi avvalsi di un mezzo fraudolento; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico degli imputati (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sini Stefano DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen., consistito nell'impossessamento di energia elettrica, con l'aggravante di essersi avvalsi di un mezzo fraudolento; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità penale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito dalla necessaria critica delle ragioni poste a base della sentenza di condanna, che ha ripercorso analiticamente gli elementi a carico degli imputati (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sini Stefano DEPOSITA A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris