CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato, riqualificando il fatto come lesioni personali aggravate, ritenendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 settembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che lamentano la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ex artt. 157 e ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità, poiché, trattandosi di lesioni personali gravissime ex art. 583, secondo comma, n. 3, cod. pen., il termine minimo di prescrizione è pari a dodici anni e, pertanto, il reato non risulta ancora, ad oggi, estinto per intervenuta prescrizione; - che il secondo, il terzo e il quarto motivo dei ricorsi degli imputati, diretti a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla valutazione della partecipazione dei ricorrenti alla condotta criminosa, alla corretta configurazione giuridica della fattispecie e alla non ritenuta sussistenza degli elementi caratterizzanti l'ipotesi di cui all'art. 582 cod. pen., sono inammissibili poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che il quinto motivo dei ricorsi dei ricorrenti, che lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con conseguente riduzione della pena nel minimo edittale e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende