CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26305-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1762/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di pagamento e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza dell'omesso versamento delle accise sul gas naturale a conguaglio per l'anno 2016 e in acconto per i mesi di novembre e dicembre 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedirnentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l' Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 in quanto il contraddittorio preventivo fiscale non si applica in caso di recupero di mancati versamenti. Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 17 fiicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] MLuro Mocci il CA