Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1964

Cassazione n. 23493/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 1 giugno 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 3 novembre 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23•22 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] R sa An1iccoli Stefq ali? [OSCURATO:PERSONA] 16 W 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 1 giugno 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 15 ottobre 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 3 novembre 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23•22 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] R sa An1iccoli Stefq ali? [OSCURATO:PERSONA] 16 W 20
Sentenza Cassazione n. 23493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris