CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1 ottobre 1961 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata, con la sentenza appellata, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di più fatti di corruzione impropria realizzati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata, dalla Corte del merito l'imputazione in luogo dell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen. in origine contestata e ritenuta in primo grado. 2.Interpone ricorso per cassazione la difesa dello Chenal e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, avuto riguardo alla configurabilità del reato di corruzione impropria avendo la Corte del merito indicato a sostegno della ritenuta ipotesi di reato condotte, retribuite dal Theodule, pacificamente estranee al servizio inerente alla qualifica soggettiva del ricorrente. Con un secondo motivo si contesta l'assoluto difetto di motivazione sia in relazione alla condanna diretta al risarcimento del danno in favore della parte civile, sia in punto di liquidazione delle spese affrontate dalla stessa per la partecipazione al giudizio. 3. La difesa della parte civile con memoria trasmessa via pec ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la condanna alla rifusione delle spese del grado in base alla nota allegata. 4. La difesa dell'imputato con note trasmesse via pec ha replicato alle conclusioni della Procura ribadendo la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Giova premettere che in primo grado, accertata la dazione dell'utilità contestata siccome acquisita dall'imputato ( corrispondente agli importi, per circa duecento o trecento euro, versati al ricorrente in due occasioni dal Theodule, titolare di una impresa di onoranze funebri), la stessa venne causalmente ricondotta al compimento da parte dell'imputato di atti contrari al dovere d'ufficio inerente alla relativa qualifica soggettiva: in particolare, secondo la ricostruzione validata dal Giudice per l'udienza preliminare, Chenal, nella sua qualità di necroforo in servizio presso l'Ospedale di Aosta, in cambio del detto compenso illecito, avrebbe indirizzato i parenti delle persone decedute presso il detto nosocomio ad avvalersi dei servizi offerti dall'impresa del Theodule. 3.Interposto appello, la Corte del merito non ha inteso assecondare siffatta ricostruzione, all'evidenza (seppur implicitamente) ritenuta non sostenuta da adeguati supporti probatori. Piuttosto, facendo leva su alcuni aspetti incontroversi e in particolare valorizzando alcune ammissioni difensive ( le dazioni, in termini di piccole mance, sarebbero state riconosciute dall'impresario per "-servizi extralavoro che venivano svolti dai necrofori) e altre emergenze istruttorie ( che davano conto dell'abitudine della impresa Theodule di chiedere ai necrofori di " dare una mano a fare qualche funerale fuori dall'orario di servizio ...pagando piccole somme 3, ha riqualificato il fatto in termini di corruzione impropria, ritenendo assodato un accordo" finalizzato a favorire l'imprenditore nelle operazioni successive alla morte di una persona deceduta nell'ospedale di Aosta attraverso la messa a disposizione della propria funzione". 4. E' a dirsi, tuttavia, che la vicenda fotografata in sentenza dalla Corte del merito non legittima la configurazione dell'ipotesi di reato ritenuta all'esito del gravame di merito. La mera dazione dell'utilità finisce infatti per risultare neutra e indifferente rispetto alla contestata ipotesi di corruzione se non raccordata, in coerenza con l'accordo raggiunto dagli interessati, al compimento di atti riconducibili alla qualifica soggettiva del corrotto, potendosi poi distinguere, tra l'ipotesi della corruzione per l'esercizio della funzione e quella della corruzione propria a seconda dei contenuti del sinallagma illecito riscontrato, se riguardante l'asservimento in sé della funzione senza l'esecuzione di singoli atti difformi dai doveri d'ufficio o, per contro, alla realizzazione di atti contrari ai relativi compiti pubblicistici. Nel caso, così come descritto in sentenza, difetta a monte il raccordo tra il corrispettivo percepito e il servizio correlato alla qualifica del prevenuto. Le somme incassate messe in evidenza dalla Corte territoriale risultano infatti espressamente raccordate, alla luce delle evocate ammissioni difensive, alla retribuzione di prestazioni (fare qualche funerale fuori le ore di servizio e servizi extra-lavoro) immediatamente estranee alla detta qualifica soggettiva e ai compiti ad essa correlati, perché resi all'infuori delle relative mansioni. Da qui la non sussistenza del reato contestato siccome riqualificato in sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impug