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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38615/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era sato ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 455 cod. pen..

2. Con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso l'imputato.

Con unico motivo viene dedotta nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado derivante dalla mancata notifica del decreto che ha disposto il giudizio al difensore di fiducia risultante dal verbale di identificazione dell'imputato, allegato in copia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei termini qui di seguito indicati.

2. L'eccezione di nullità per la mancata notifica del decreto che ha disposto il giudizio al difensore di fiducia risultante dal verbale di identificazione dell'imputato (allegato in copia al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza: Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Rv. 265535; Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329) risulta proposta nel giudizio di appello (si veda il verbale dell'udienza del 24 giugno 2020), ma su di essa la Corte territoriale ha omesso di motivare.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, perché altra sezione della Corte di Appello di Messina provveda a nuovo giudizio, statuendo sulla eccezione di nullità proposta.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso itg- lu\glio 2022 Il consigliere éstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era sato ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 455 cod. pen.. 2. Con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso l'imputato. Con unico motivo viene dedotta nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado derivante dalla mancata notifica del decreto che ha disposto il giudizio al difensore di fiducia risultante dal verbale di identificazione dell'imputato, allegato in copia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei termini qui di seguito indicati. 2. L'eccezione di nullità per la mancata notifica del decreto che ha disposto il giudizio al difensore di fiducia risultante dal verbale di identificazione dell'imputato (allegato in copia al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza: Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Rv. 265535; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244329) risulta proposta nel giudizio di appello (si veda il verbale dell'udienza del 24 giugno 2020), ma su di essa la Corte territoriale ha omesso di motivare. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, perché altra sezione della Corte di Appello di Messina provveda a nuovo giudizio, statuendo sulla eccezione di nullità proposta. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso itg- lu\glio 2022 Il consigliere éstensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 38615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris