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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 14826/2026

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sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] si è riportata alla requisitoria in atti e ha concluso per l'inammissibilità delricorso.Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevacondannato, rispettivamente, il primo, per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. e, laseconda, per il reato di cui all’art. 392 cod. pen., ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] perché il fattonon sussiste e dichiarato non punibile il [OSCURATO:PERSONA] per la particolare tenuità delfatto, confermando nei confronti di quest’ultimo le statuizioni civili.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza ederronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p, conriferimento all’art. 610 c.p., nonché l’omessa motivazione, ovvero motivazionemeramente apparente della sentenza, ai sensi dell’articolo 606 lett. e) c.p.p., conspecifico riferimento alla sussistenza del necessario elemento della coartazione dellalibertà di autodeterminazione della persona offesa nel delitto di violenza privata.In assenza della deduzione dell'evento caratterizzante la violenza privata - checonseguentemente non è neppure stato oggetto di prova - appare evidente l'errorein cui è incorsa la Corte di merito nell'applicazione della legge penale, rendendo poiuna motivazione meramente apparente e dunque di fatto mancante sul punto.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], si contesta di aver posto in essere una serie dicondotte violente su un terreno oggetto di contesa con il vicino [OSCURATO:PERSONA], cosìda costringere quest'ultimo a tollerare tale situazione, frutto di ereditari dissidiinerenti la proprietà del terreno di confine.Come correttamente si evidenzia in ricorso, l'elemento oggettivo del reato dicui all'art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbianol'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.

Lacondotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinata arealizzare un evento ulteriore, la costrizione della vittima a fare, tollerare odomettere qualcosa e deve necessariamente trattarsi di qualcosa di diverso dal fattoin cui si esprime la violenza.Sicché la coincidenza tra violenza ed evento di costrizione a tollerare rendetecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p.Da questo discende che il delitto di violenza privata non è configurabile qualoragli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino essi stessi l'evento naturalisticodel reato, vale al dire il ‘pati’ cui la persona offesa sia costretta.Nel caso di specie né la contestazione mossa al ricorrente, né le pronunce dimerito, consentono di individuare un qualsiasi evento ulteriore rispetto allecondotte violente poste in essere sulle cose descritte nella medesima imputazione.La difesa indi conclude che, a rigore, l’eliminazione della recensione, la parzialedistruzione e copertura del muro posto a delimitazione tra le effettive proprietàcoinciderebbero con la sopportazione delle medesime condotte, rendendoimpossibile la configurazione del delitto di violenza privata.Tali argomenti difensivi proposti col primo motivo di appello non vengonoscalfiti in alcun modo dalla motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, chenulla argomenta in ordine alla possibilità che possa delinearsi l’evento del reato neitermini suindicati, individuandolo in una determina conseguenza di fatto.2.Deriva che la sentenza impugnata – prescritto il reato risalendo le condotteoggetto di contestazione al 1.4.2016 e al 30.4.2016 - deve essere annullata, pervizio di motivazione, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente pervalore in grado di appello, affinché proceda alle verifiche e valutazioni del caso, allaluce di quanto sopra evidenziato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] si è riportata alla requisitoria in atti e ha concluso per l'inammissibilità delricorso.Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito ditrattazione in pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primogrado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevacondannato, rispettivamente, il primo, per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. e, laseconda, per il reato di cui all’art. 392 cod. pen., ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] perché il fattonon sussiste e dichiarato non punibile il [OSCURATO:PERSONA] per la particolare tenuità delfatto, confermando nei confronti di quest’ultimo le statuizioni civili.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza ederronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p, conriferimento all’art. 610 c.p., nonché l’omessa motivazione, ovvero motivazionemeramente apparente della sentenza, ai sensi dell’articolo 606 lett. e) c.p.p., conspecifico riferimento alla sussistenza del necessario elemento della coartazione dellalibertà di autodeterminazione della persona offesa nel delitto di violenza privata.In assenza della deduzione dell'evento caratterizzante la violenza privata - checonseguentemente non è neppure stato oggetto di prova - appare evidente l'errorein cui è incorsa la Corte di merito nell'applicazione della legge penale, rendendo poiuna motivazione meramente apparente e dunque di fatto mancante sul punto.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], si contesta di aver posto in essere una serie dicondotte violente su un terreno oggetto di contesa con il vicino [OSCURATO:PERSONA], cosìda costringere quest'ultimo a tollerare tale situazione, frutto di ereditari dissidiinerenti la proprietà del terreno di confine.Come correttamente si evidenzia in ricorso, l'elemento oggettivo del reato dicui all'art. 610 cod. pen. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbianol'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. Lacondotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinata arealizzare un evento ulteriore, la costrizione della vittima a fare, tollerare odomettere qualcosa e deve necessariamente trattarsi di qualcosa di diverso dal fattoin cui si esprime la violenza.Sicché la coincidenza tra violenza ed evento di costrizione a tollerare rendetecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 c.p.Da questo discende che il delitto di violenza privata non è configurabile qualoragli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino essi stessi l'evento naturalisticodel reato, vale al dire il ‘pati’ cui la persona offesa sia costretta.Nel caso di specie né la contestazione mossa al ricorrente, né le pronunce dimerito, consentono di individuare un qualsiasi evento ulteriore rispetto allecondotte violente poste in essere sulle cose descritte nella medesima imputazione.La difesa indi conclude che, a rigore, l’eliminazione della recensione, la parzialedistruzione e copertura del muro posto a delimitazione tra le effettive proprietàcoinciderebbero con la sopportazione delle medesime condotte, rendendoimpossibile la configurazione del delitto di violenza privata.Tali argomenti difensivi proposti col primo motivo di appello non vengonoscalfiti in alcun modo dalla motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, chenulla argomenta in ordine alla possibilità che possa delinearsi l’evento del reato neitermini suindicati, individuandolo in una determina conseguenza di fatto.2.Deriva che la sentenza impugnata – prescritto il reato risalendo le condotteoggetto di contestazione al 1.4.2016 e al 30.4.2016 - deve essere annullata, pervizio di motivazione, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente pervalore in grado di appello, affinché proceda alle verifiche e valutazioni del caso, allaluce di quanto sopra evidenziato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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