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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17600/2026

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all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carpagnano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente-avverso la sentenza n. 897/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il19/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 23653/2023Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 17600/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carpagnano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente-avverso la sentenza n. 897/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Bari il19/06/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima del decorso del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta per la richiesta di decisione delricorso la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che nulla impedisce alla parte ricorrente di rinunciareespressamente al ricorso, in pendenza di proposta di definizione anticipatadel giudizio, realizzando immediatamente l’effetto che si realizzerebbe anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 23653/2023Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 17600/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza, per le ragioni giàillustrate nella proposta di definizione anticipata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 3 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris