CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 27525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2575/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Padova, [OSCURATO:PERSONA] N. 28 TER, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente – Nonché contro Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 120/2017 depositata il 03/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G jofri Ties ed Emanu e l Ties , chiedendo di essere designata quale assuntrice del maso chiuso di cui era proprietario il padre,[OSCURATO:PERSONA], deceduto il 22 dicembre 2011, con contestuale determinazione del prezzo di assunzione e revoca del certificato di eredità del 22 gennaio 2013. A fondamento della domanda l’attrice assumeva che da diverso tempo il maso non era più statodirettamente coltivato dal padre e dalla sua famiglia e che essa ricorrente era in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c ) , della legge provinciale n.17 del 2001 per l’assunzione del maso in questione, avendo concluso con successo un corso di formazione professionale pressola scuola professionale per l’agricoltura a Oddone. 2. I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale di determinazione dell’assuntore del maso nella persona di [OSCURATO:PERSONA] di determinazione del prezzo di assunzione. 3. Il T ribunale accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto e rigettava quella attorea.La decisione era motivata con il rilievo che nella specie non essendo stato designato l’assuntore del maso dal de cuiussi doveva procedere all’assegnazione secondo Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 l’ordine di preferenza stabilito dall’articolo 14, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2001 . N on si poteva fare applicazione del criterio di cui alla lettera a ) essendo pacifico che si a Alberta ch e Emanuelerano cresciuti nel maso mentre si poteva fa re riferimento al criterio di cui alla lettera b) in base al quale tra più coeredi cresciuti nel maso sono preferiti coloro che nei due anni antecedenti l’apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione del maso. Nella specie Emanuel aveva contribuito in maniera abituale alla conduzione del maso mentre Alberta lo aveva definitivamente abbandonato nell’anno 1991. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] appello. 4. Iconvenuti si costituivano in appello chiedendone il rigetto . 5. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Bolzano, rigettava l’impugnazione. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che la stessa appellante aveva ammesso in sede di interrogatorio formale che Emanuelaveva contribuito in maniera abituale alla conduzione del maso chiuso denominato “RAS” , dapprima assieme ad entrambi i genitori e, in seguito alla loro morte, da solo. Tal i dichiarazion i avevano l’effetto tipico della confessione come rilevato dal Tribunale senza che l’appellante avesse contestato tale rilievo.In ogni caso la previsione legislativa della partecipazione abituale alla conduzione e coltivazione del maso non poteva essere intesa in senso stretto come esercizio di una concreta attività lavorat iva agricola costituente forma di sfruttamento del fattore terra , potendo la stessa consistere anche in altre attività economiche secondarie o in altre attività connesse alla coltivazione come emergeva dall’articolo 20 della citata legge provinciale. Anche la Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 temporanea concessione di parte dei fondi a terzi con un contratto di affitto o, come nella specie, con un comodato , non mutava la funzione agricola del maso e, quindi , non faceva venire meno il presupposto della partecipazione abituale alla conduzione dello stesso.Peraltro, era risultato che i l comune padre aveva deciso sin dagli anni “80” di affittare a terzi una parte dei fondi coltivati a prato-pascolo. Per altri prati,invece , solo dopo la morte del padre era stato stipulato un contratto di comodato. Tali circostanze non riguardavano in ogni caso il periodo degli anni precedenti all’apertura della successione con la conseguenza che non potevano essere invocate comemotivo per mettere in discussione l’abituale partecipazione di Emanuel alla conduzione del maso durante tale periodo. Peraltro, non poteva parlarsi di uno stato di estremo abbandono dell’azienda agricola solo perché nel maso non era più esercitata l’attivitàdi allevamento di bestiame come accertato dal consulente, poiché nella conduzione del maso rientravano anche altre forme di coltivazione dei fondi come , ad esempio , la silvicoltura o l’esercizio di altre attività secondaria. Inoltre, dalla documentazione fotografica emergeva come la casae l’antica stall a e fienile e le altre pertinenze si trovavano in normale stato di manutenzione. La commissione locale dei m asi chiusi si era limitata ad accertare il possesso in capo ad Emanuel di tutti i requisiti per assumere il maso come già d’altra parte ammesso dall’appellante. Infine,il T ribunale non era tenuto a prendere in considerazione la circostanza del possesso in capo ad Alberta di un diploma di una scuola professionale all’indirizzo agrario in quanto era integratoil criterio di preferenza previsto dalla lettera b) dell’articolo 14 , Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 comma 1, legge provinciale n.17 del 2001 . Peraltro , durante la pendenza del giudizio in primo grado Emanuel aveva concluso il corso professionale per l’agricoltura di Teodone. In ogni caso il criterio di preferenze cui alla lettera c)poteva assumere rilievo solo nell’ipotesi di più aspiranti che avessero tutti gli stessi requisiti. Quanto alle spese era stato rispettato il principio di causalità. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazionedegli artt. 14 e 20 legge provinciale n. 17 del 2001. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente considerato sussistentiin capo ad Emanuel i requisiti per l’assunzione del maso chiuso sulla base dell’erroneo presupposto che questi avesse lavorato nel maso paterno, quando invece era risultato il contrario dalla stessa consulenza tecnica espletata in primo grado e dalla conclusione di un contratto di comodato con il quale si era privato della conduzione dei beni a favore di terzi. L’interpretazione dell’articolo 14 della legge provinciale n.17 del 2001 operata dalla Corte d’Appello dovrebbe ritenersi errata. Il padre delle parti aveva, sin dagli anni “80”,dato in affitto a terzi i prati del proprio maso e sui terreni non era esercitata alcuna attività agricola. Tale attività dovrebbe essere quella svolta in via principale tanto dadeterminare il prezzo per l’assunzione. Peraltro, l’azienda agricola era in stato di estremo abbandono. Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 La controparte insieme ai fratelli,in corso di causa, ha dato in comodato ad [OSCURATO:PERSONA] altri prati, dimostrando di non avere alcun interesse alla coltivazione del maso. 1.2 Il primo motivo di ricorso èinfondato. L’interpretazione della lett. b) dell’art. 14 della l. n. 17 del 2001 non merita censure. Tale norma prevede testualmente che: tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazionedel maso. La Corte d'Appello ha correttamente evidenziato che dare in comodato una parte del fondo a terzi non fa venir meno il presupposto della partecipazione abituale alla conduzione dello stesso. Peraltro, nella specie era stato il comune padre,[OSCURATO:PERSONA] , a decidere sin dagli anni “80”di affittare a terzi una parte dei fondi coltivati a prato-pascolo. Emanuel insieme agli altri fratelli aveva stipulato unulteriore contratto per il periodo dal 10 febbraio 2014 sino al 10 ottobre 2020. Tale contratto,tuttavia , non riguardava il periodo dei due anni antecedenti l'apertura della successione ma solo il periodo successivo all'assunzione del maso da parte di Emanuel e, dunque , non aveva alcuna rilevan z a. Inoltre , il maso non era in stato di abbandonoma invece si trovava in un normale stato di manutenzione. Nessun errore, p ertanto, è imputabile alla Corte d'Appello nell’interpretazione della norma citata. Peraltro,la stessa ricorrente aveva riconosciuto in sede di interrogatorio formale con valore confessorio che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito in maniera abituale Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 alla conduzione del maso. Rispetto a tale affermazione la ricorrente non svolge alcuna censura. In conclusione, deve confermarsi la decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto sussistente in capo ad [OSCURATO:PERSONA] il possesso del requisito previsto dall’art. 14, comma 1, lett. b), della l. prov. N. 17 del 2001 avendo questi , nei due anni antecedenti l’apertura della successione, abit ua lmente partecipato alla conduzione e coltivazione del maso. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omesso e contraddittorio esame delle contestazioni esposte da [OSCURATO:PERSONA] sulla dichiarazione resa dalla commissione locale deimasi chiusi. La censura attiene al parere della commissione locale deimasi chiusi che sarebbe manifestamente viziato e contrario alla verità storica in quanto sul maso paterno,sin dagli anni “80”, non è stata esercitata alcuna attività agricola. Sarebbe lecito presumere che tale circostanza fosse nota ai membri della commissione. D’altra parte, anche il consulente avrebbe evidenziato la convenienza di lavorare direttamente nel maso. Anche la discip lina delle agevolazioni fiscali richiede che il maso sia gestito e lavorato personalmente per cinque anni. 2.1 Il secondo motivodi ricorso è inammissibile. La censuranon coglie la ratio decidendi della sentenza laddove si è affermato che la conduzione e la coltivazione del maso non presuppongono un’ attività necessariamente agricol a di sfruttamento del fattore terra,essendo possibili anche altre attività connesse alla coltivazione. Peraltro,la ricorrente ha agito in giudizio per far riconoscere il suo diritto ad essere preferita al fratello Emanuel. Nel corso del Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 giudizio è stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, primo comma, lett. b), legge provinciale n. 17 del 2001 incapo ad Emanuel a seguito di una istruttoria completa mentre alcun rilievo ha assunto il predetto parere della commissione locale che nella procedura giudiziaria non ha carattere vincolante. Sotto questo profilo deve osservarsi, infatti, che la Corte d'Appello si è limitata ad affermare che il suddetto parere aveva riconosciuto in capo ad Emanuel il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’assunzione del maso, come del resto implicitamente affermato anche dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorioed espressamente confermato da tutti gli altri fratelli e coeredi.Dunque, il parere della Commissione non ha avuto alcun rilievo nella decisione della Corte d'Appello circa il possesso dei requisiti per l’assunzione del maso da parte di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14 legge provinciale n. 17 del 2001. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso e contraddittorio esame della valutazione del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] del diploma d i una scuola professionale all’indirizzo agrario. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del possesso da parte della ricorrente del diploma di scuola professionale all’indirizzo agrario. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha evidenziato che l’art. 14 della legge provinciale n. 17 del 2001 pone un ordine di preferenza nella determinazione dell’assuntore del maso, in caso di successione legittimae in mancanza di un accordo tra gli eredi . Nella specie, sia l’attrice che i convenuti erano in possesso del primo requisito Ric. 2018n.2575sez. S2 - ud. 06/07/2022 previsto dal citato art. 14, ovvero l’essere cresciuti nel maso . Pertanto, correttamente la Corte d’Appello h a fatto ricorso al secondo criterio di preferenza previsto dalla norma ovvero ha accordato la preferenza ad Emanuel che , a differenza di Alberta, nell’ultimo biennio ha condotto o coltivato abitualmente il maso. Solo qualora anche la ricorrente, oltre al fratello Emanuel, avesse avuto il possesso di tale requisito avrebbe potuto rilevareil diploma di scuola professionale ad indirizzo agrario, come terzo e residuale criterio di preferenza. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte c