CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 21737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15625/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 6557/2014 depositata il 11/12/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la cartella di pagamento, avente ad oggetto euro 156.839,22 per T.a.r.s.u. ed euro 12.741,76 per compensi di riscossione e diritti di notifica. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello. 3.Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]), che ha depositato ulteriore memoria difensiva. 5.Fissata l'adunanza camerale dell’11 luglio 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proceduto per crediti relativi alla Sicilia ed alla Puglia, senza la necessaria delega, prescritta dall’invocato art. 46, laddove l’attività di riscossione debba essere svolta dal concessionario alla riscossione fuori dall’ambito territoriale di sua competenza. Il motivo è infondato (in questo stesso senso v. anche Cass., Sez. 5, 13/09/2017, n. 21248, tra le stesse parti). L’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere, concerne, come già correttamente affermato nella sentenza impugnata, l’attività di riscossione e non anche la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Queste altre attività, come si desume dal precedente art. 12 dello stesso d.P.R., competono all’ufficio ed al concessionario ove il contribuente ha il domicilio fiscale (nel caso di specie, appunto il controricorrente). Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che l’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 precisa che la delega può riguardare anche la notifica della cartella, la quale resta, pertanto, normalmente di competenza del concessionario nel cui ambito territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale, ma può essere, facoltativamente, delegata al concessionario che dovrà procedere alla riscossione. Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione dell’art. 46del d.P.R. n. 602 del 1973, che non riguarda affatto la notifica della cartella di pagamento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione agli artt. 3 e 14 della l. n. 890 del 1982 e 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, non essendo sufficiente la spedizione della raccomandata ad integrare la notificazione della cartella di pagamento, per la quale è richiesta l’intermediazione dell’agente notificatore tre mittente e destinatario ed il rispetto di tutte le formalità prescritte dalla l. n. 890 del 1982, laddove avvenga a mezzo posta. Il motivo è infondato, in quanto, alla luce del dato letterale dell’art. 26 del d.P.R. n. 603 del 1972, nella formulazione attualmente e ratione temporis vigente, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (tra le tante, Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708). Né la ricorrente ha allegato specifiche violazioni del procedimento di notificazione (ulteriori rispetto al mancato intervento di un ulteriore soggetto notificatore ed al mancato rispetto di generici adempimenti, neppure individuati in modo preciso) o, comunque, la mancata ricezione del plico, rectius il mancato raggiungimento dello scopo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.civ., dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede che il concessionario risponda delle conseguenze della lite che riguardi anche il fondamento della pretesa, se, a suo rischio, non chiama in causa l’ente impositore. Neppure questo motivo può trovare accoglimento, sebbene debba correggersi la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, difatti, si verte in tema di t.a.r.s.u. e l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto prodromico di accertamento (Cass., Sez. 5, 30/10/2015, n. 22248). 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al d.m. 28/06/1999, che impongono anche agli agenti di riscossione l’obbligo di motivazione. La censura è inammissibile, in quanto, pur denunciando una violazione di legge, tende a sollecitare un accertamento di fatto, precluso in questa sede, ed a superare quello effettuato dal giudice di appello, secondo cui la cartella in esame contiene tutti gli elementi indicati dal d.m. 28/06/1999 ed è, quindi, adeguatamente motivata. Tra tali elementi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non vi è la data di formazione del ruolo -peraltro, nella cartella, allegata al presente ricorso, risulta indicato numero e anno del ruolo e data in cui è stato reso esecutivo. A ciò si aggiunga che, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass., Sez. 5, 11/10/2018, n. 24343). 5. Con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008, e dell’art. 7, comma 2, lett. a, della l. n. 212 del 2000, stante la indicazione, nella cartella di pagamento, di un responsabile del procedimento meramente fittizio, limitato alle attività di stampa e notifica della cartella di pagamento. La censura è infondata, atteso che, come allegato dalla stessa ricorrente ed accertato dal giudice di appello, il responsabile del procedimento è stato indicato nell’atto impugnato, come prescritto dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008, ai sensi del quale la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Né assume rilievo la circostanza che impropriamente sia stato indicato il termine «stampa» in luogo di quello «adozione» della cartella di pagamento, trattandosi di una mera improprietà lessicale, che non esclude tuttavia l’individuazione di un interlocutore e referente peril contribuente. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 10.773,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del