CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23650/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24/08/1994 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa in data 13 febbraio 2025 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., art. 73 commi 4 e 5, unicamente riconosciuto con riguardo ai grammi 3, 07 della sostanza tipo cocaina, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo su cui esso è fondato (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per la mancata qualificazione della detenzione della sostanza di tipo marijuana quale fatto di lieve entità) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai Giudici di merito, laddove questi, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, hanno valorizzato le modalità della condotta, ritenendole espressive di una certa professionalità criminale. La pronuncia appare rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'anzidetto comma 5, di valutare sia gli elementi concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia gli elementi che attengono all'oggetto materiale del reato (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MG44.4f7- r rIEPOSrMirAitti%bANCELL9"2026 GiUtiiiiifi0 Mb 2