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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 10910/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.189/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I SERVIZI, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n .18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente – nonchécontro COMUNE CHIERI -intimato – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2939/2016 depositata il 20/05/2016.

R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propose, con ricorso del 15/10/2012, al Giudice di pace di Chieri una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd.

Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], e della TIA2 o [OSCURATO:PERSONA] gli anni dal 2002 al 2012, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi e del Comune di Chieri; la domanda venne accolta dal Giudice di pace, con sentenza del 28/02/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 368,97oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2939 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il Boia nelli e nella contumacia del Comune di Chieri, rigettò l’impugnazione; avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il [OSCURATO:PERSONA] per i servizi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il Comune di Chieri è rimastointimato; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Considerato che Dal certificato di morte depositato in atti è data contezza dell’avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’evento, sebbene ritualmente comunicato , non comporta interruzione del processo di legittimità atteso che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo(Cass. n. 1757 del 29/01/2016 Rv. 638717 – 01; Cass. n. 24635 del 03/12/2015 Rv. 638041 -01); il ricorso si compone di due motivi, così intestati:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;

2. illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 quaterdel d.l. n. 208 del 2008 conv. in legge n. 13 del 2009, e successivamente modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, a sua volta convertito in legge n. 25 del 2010, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni, espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, e censura la sentenza di appello per averle sostanzialmente equiparate, senza una sostanziale base normativa; il ricorso è fondato in diritto, in quanto la Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA], o TIA1, costituisce un tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrisposta l’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], come da oramai stabile giurisprudenza, anche di livello nomofilattico, di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 –01; Sez.

U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) , mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve essere corrisposta dal fruitore dei servizi consortili (Sez U n. 8631 de l 07/05/2020 Rv. 657620 -01); il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudiziale come dovuti al Boianellia titolo di rimborso per la TIA2, R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle ossia per gli anni e frazioni degli anni successivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010 (Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 -01; Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2002– 30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo e, quindi, l’IVA su di essa non era dovuta dalBoianelli; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai quattrocento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi ad accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsato da [OSCURATO:PERSONA] alConsorzio e altresì perché provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.189/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] I SERVIZI, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n .18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente – nonchécontro COMUNE CHIERI -intimato – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2939/2016 depositata il 20/05/2016. R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propose, con ricorso del 15/10/2012, al Giudice di pace di Chieri una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd. Tariffa di [OSCURATO:PERSONA], e della TIA2 o [OSCURATO:PERSONA] gli anni dal 2002 al 2012, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i servizi e del Comune di Chieri; la domanda venne accolta dal Giudice di pace, con sentenza del 28/02/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 368,97oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2939 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il Boia nelli e nella contumacia del Comune di Chieri, rigettò l’impugnazione; avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il [OSCURATO:PERSONA] per i servizi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il Comune di Chieri è rimastointimato; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che Dal certificato di morte depositato in atti è data contezza dell’avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’evento, sebbene ritualmente comunicato , non comporta interruzione del processo di legittimità atteso che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo(Cass. n. 1757 del 29/01/2016 Rv. 638717 – 01; Cass. n. 24635 del 03/12/2015 Rv. 638041 -01); il ricorso si compone di due motivi, così intestati: 1. violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; 2. illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 quaterdel d.l. n. 208 del 2008 conv. in legge n. 13 del 2009, e successivamente modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, a sua volta convertito in legge n. 25 del 2010, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni, espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, e censura la sentenza di appello per averle sostanzialmente equiparate, senza una sostanziale base normativa; il ricorso è fondato in diritto, in quanto la Tariffa d’[OSCURATO:PERSONA], o TIA1, costituisce un tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrisposta l’Imposta sul [OSCURATO:PERSONA], come da oramai stabile giurisprudenza, anche di livello nomofilattico, di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 –01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) , mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve essere corrisposta dal fruitore dei servizi consortili (Sez U n. 8631 de l 07/05/2020 Rv. 657620 -01); il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudiziale come dovuti al Boianellia titolo di rimborso per la TIA2, R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle ossia per gli anni e frazioni degli anni successivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010 (Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 -01; Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2002– 30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo e, quindi, l’IVA su di essa non era dovuta dalBoianelli; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai quattrocento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi ad accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsato da [OSCURATO:PERSONA] alConsorzio e altresì perché provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Co
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