CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si riporta ai motivi chiede l'accoglimento. t. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 15 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna del 27 luglio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge perché ritenuto colpevole del delitto riciclaggio di un autoveicolo. 1.2 La difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi: - violazione dell'art.606, comma 1 lett. b) e/o lett. e) cod. proc. pen. poiché la motivazione della decisione della Corte d'Appello è meramente apparente: l'esteso ricorso alla motivazione per relazionem ha consentito al giudice di eludere il necessario scrutinio dei motivi formulati con l'atto di appello. Paradigmatico, in tal senso, il riferimento, contenuto nelle due sentenze ma non emergente da alcun atto presente nel fascicolo d'ufficio, alla riferibilità ad una conoscente dell'imputato, della targa apposta sulla autovettura rinvenuta nel 'laboratorio' del Guglielmi. Analogamente, del tutto ignorata la insussistenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che l'imputato stesse 'camuffando' la vettura; - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art.648 bis cod. pen. per vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancanza di prova di una condotta tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Pur sostenendosi in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la vettura rubata dieci giorni prima e che la stesse 'trasformando' per occultarne l'origine, nessuna circostanza dimostrativa dell'assunto viene addotta né la Corte è in grado di dire se il Guglielmi avesse apposto o avesse concorso ad apporre le targhe sulla vettura rinvenuta; - violazione dell'art.606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. nonché in ordine al mancato rispetto del parametro della proporzionalità sanzionatoria. Anche negli ambiti menzionati, la risposta della Corte d'Appello, esternata nella motivazione, è del tutto apparente poiché non si confronta con i dati reali ma si limita a fornire una spiegazione per relationem che non soddisfa tuttavia i parametri dell'ermeneutica di legittimità in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). {il 2. Manifestamente infondati sono i primi due -collegati- motivi di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in particolare, con riferimento al secondo motivo di ricorso, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2.1 In definitiva, con le censure svolte nei primo due motivi, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. La sovrapponibilità delle doglianze ne suggerisce la trattazione unitaria, al fine di evitare ripetizioni e confusione: - al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza d'appello non è meramente apparente: l'indicazione delle circostanze idonee a connotare la condotta del Guglielmi in termini di riciclaggio piuttosto che di ricettazione è chiaramente delineata tanto nella sentenza impugnata che in quella di primo grado. Si tratta in primo luogo delle circostanze nelle quali la vettura è stata trovata nell'officina adiacente all'abitazione dell'imputato, tra pezzi di vetture smontate, inclusa quella diretto oggetto dell'indagine. A prescindere dalla riferibilità ad una congiunta dell'imputato della targa applicata sulla vettura risultata rubata, è la stessa condizione di 'lavorazione' della vettura e la presenza di pezzi di ricambio necessari per essere reimpiegati nel processo di trasformazione ad indicare una attività che andava ben al di là del mero possesso del bene rubato. Si tratta di una attività diretta al mutamento delle condizioni della vettura che non ha alcuna giustificazione al di fuori del camouflage che costituisce il principale elemento di distinguishing del riciclaggio dalla ricettazione. - a cascata, viene travolto dalla manifesta infondatezza il secondo motivo. Si afferma che la sentenza sia illogica nella parte in cui ritiene provato che il Guglielmi abbia apposto la targa falsa piuttosto che aver ricevuto la vettura con la targa falsa già apposta. La Corte osserva innanzitutto che ad essere illogico è piuttosto la ricostruzione alternativa così proposta. Non vi sarebbe stata infatti alcuna ragione di consegnare al Guglielmi per le ulteriori lavorazioni la vettura già 'taroccata'. Perché e da chi far ritargare la vettura se poi Guglielmi doveva reintervenire per eseguire le sue, autonome lavorazioni, con la necessità, magari, di smontare le targhe appena applicate? Ma a prescindere da ciò, la proposta riqualificazione della condotta non è consentita per la ragione sopra evidenziata a para 2 della motivazione laddove si è ricordato il principio per cui il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore. Cosa che il secondo motivo all'evidenza nemmeno si cura di fare, rimanendo sul piano del merito con la formulazione di una ipotesi alternativa il cui esame è precluso a questa Corte di legittimità. 3. Anche il terzo motivo è viziato da manifesta infondatezza e da genericità per aspecificità. In relazione a quest'ultimo profilo si osserva infatti che il motivo attinente alla attenuante del danno di particolare tenuità è già stato ritenuto inammissibile in secondo grado in quanto non incluso nell'atto di appello. Il ricorso non si confronta con tale risposta, condannandosi alla genericità. Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza motiva adeguatamente con riferimento ai precedenti ed alla violazione della misura all'epoca del fatto, fornendo una base logica ed adeguata su cui fondare il giudizio. Rispetto ad esso, le argomentazioni fornite sono recessive a giustificare le carenze motivazionali prospettate. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così 5leciso in Roma, 2 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere relat