Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 13625/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 24501/2024 depositatoil 31/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026dalla Presidente [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGianna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e per i resistentil'Avvocatura Generale Dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl giudice di pace di Milano ha provveduto alla convalida delprovvedimento di allontanamento coattivo conseguente a decreto diespulsione amministrativa a carico del ricorrente cittadino gambiano.A sostegno della decisione ha evidenziato che quest’ultimo è risultatoprivo di permesso di soggiorno, non ha redditi di fonte lecita e retefamiliare in Italia, La domanda di protezione internazionale non risultadocumentata né avviato il relativo procedimento.Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso percassazione cui non hanno resistito le parti intimate, Ministero dell’interno eQuestura.stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione di udienza pubblica al fine divalutare, all’esito della discussione pubblica con le parti e con ilProcuratore Generale, gli effetti della manifestazione della volontà dirichiedere la protezione internazionale nel corso dell’udienza di convalidadell’accompagnamento alla frontiera.La Procura Generale, ha depositato memoria, illustrata anche nel corsodella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso.L’Avvocatura generale dello Stato ha concluso per il rigetto.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 19 d.lgs. n.286 del 1998 e dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Giudice di pace convalidato ilprovvedimento di accompagnamento alla frontiera, sebbene il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026avesse formulato all’udienza di convalida domanda di protezioneinternazionale, così da determinare la necessità di trasmettere gli atti allaQuestura di Milano per la formalizzazione della domanda nonché alTribunale competente per i provvedimenti restrittivi della libertà personaledel cittadino straniero ex art. 6 d.lgs n. 142 del 2015.Secondo il ricorrente, il giudice di pace non ha tenuto conto dellagiurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla validità ed efficaciadelle domande di protezione internazionale, rispetto al diritto ad un esameeffettivo, pur se rivolta non all’autorità pubblica che l’ordinamento internoindica per la registrazione della domanda stessa.2.

L’esame della censura richiede la ricostruzione del quadro normativonazionale e sovranazionale di riferimento.Al riguardo, l’art. 13 c.4 del d.lgs n. 286 del 1998 individua i casi in cuil’espulsione, disposta “in ogni caso” con provvedimento immediatamenteesecutivo, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

Ciò èprevisto per le espulsioni giustificate da condotte di particolare gravità(c.1 e 2 lettera c art. 13); perché sussiste ex lege il pericolo di fuga operché lo straniero non abbia provveduto a lasciare il paese per pregressoordine di rimpatrio o pianificazione della partenza volontaria o abbiaviolato le misure alternative al trattenimento.

L’accompagnamentocoattivo disposto dal Questore deve essere convalidato nelle 48 oresuccessive ed eseguito subito dopo la convalida.

Ove ciò non sia possibile,il c.5 dell’art. 13 prevede che il giudice di pace possa autorizzare latemporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione delprovvedimento di convalida in strutture diverse ed idonee.

Se le difficoltàdi rimpatrio permangono anche dopo l’udienza di convalida il giudice dipace può autorizzare la permanenza in locali idonei fino all’esecuzionedell’allontanamento e comunque non oltre le 48 ore successive all’udienzadi convalida.

Infine stabilisce la norma: “Quando la convalida è concessa,il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

SeNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per ladecisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.»La convalida giudiziale è necessaria perché la giurisprudenzacostituzionale ha chiarito che, non solo il trattenimento amministrativo,ma anche l’accompagnamento forzato alla frontiera costituiscono misureche operano una privazione della libertà personale e, pertanto,soggiacciono alle riserve di legge e giurisdizione dettate dall’art. 13 Cost.(Corte cost., Sentenza n. 222 del 15/07/2004).L’interferenza della proposizione della domanda di protezioneinternazionale in corso di udienza di convalida della misura esecutivadell’accompagnamento coattivo impone l’esame dell’art. 6 della Direttiva,vigente ratione temporis 2013/32/Ue che stabilisce, tra le altre, unaregola di primaria incidenza sulla soluzione della questione oggetto delpresente giudizio.

La domanda di protezione internazionale può esserepresentata anche ad autorità pubblica non competente a norma dellalegislazione nazionale per la registrazione la quale, tuttavia, è tenutaall’inoltro tempestivo alle autorità preposte (secondo capoverso par. 1 art.6).

Al par. 2 il principio è rafforzato: “gli Stati membri provvedono affinchéchiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionaleabbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima”.

Si richiedeall’autorità che riceve la domanda una diretta e tempestiva attivazione chedeve avere ad oggetto, oltre all’inoltro tempestivo, la verifica delmantenimento delle condizioni previste dal diritto unionale e da quellonazionale per l’esame effettivo della stessa.L’art. 9 della Direttiva, come in precedenza l’art. 6 della Direttiva2005/85/CE reca già nel titolo il diritto del richiedente protezioneinternazionale di rimanere nello Stato membro durante l’esame delladomanda, introducendo al c.2 delle eccezioni (domanda reiterata ex art.41 Direttiva o necessità di estradizione) in deroga al principio generale.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20263.

Il principio è stato oggetto di puntuale analisi interpretativa da partedella Corte di Giustizia nella sentenza del 27/6/2020 (CGUE, quartasezione, VL, causa C-36/20 PPU).

In particolare, l’attenzione della Corte siè rivolta verso la nozione di “altre autorità” cui venga rivolta una domandadi protezione internazionale ex art. 6, par. 1, c.2 della Direttiva2013/32/UE.

Al riguardo è stato stabilito che le autorità giurisdizionalichiamate a decidere su misure limitative della libertà personale di cittadinistranieri, ovvero nel nostro sistema normativo interno, in particolare, igiudici chiamati a valutare i ricorsi avverso le espulsioni o le richieste diconvalida di trattenimenti od altri provvedimenti limitativi della libertàpersonale o di circolazione o soggiorno, sono da includere nella nozione di“altre autorità” preposte a ricevere una domanda di protezioneinternazionale, così come le autorità pubbliche di frontiera o comunquequelle autorità che vengono a contatto, all’ingresso o successivamente,con cittadini stranieri irregolarmente presenti nel nostro paese,nell’esercizio di un potere - dovere di controllo o intervento in tali ambiti.Da questa premessa deriva la conseguenza, di primaria rilevanza anche alfine di sciogliere il nodo che si presenta nel presente giudizio, che laqualità di richiedente protezione internazionale si acquisisce dal momentoin cui viene espressa la volontà davanti ad un’autorità pubblica che abbiale caratteristiche sopra evidenziate, così dovendosi interpretare l’art. 6,par. 1, secondo comma della Direttiva 2013/32/UE.

Ne consegue che talequalificazione preesiste alla registrazione della domanda.

Deve precisarsi,al riguardo che in relazione alla nozione di «altre autorità preposte aricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma deldiritto nazionale», la direttiva non rinvia al diritto nazionale e non imponequindi agli Stati membri di designare tali altre autorità.

Dal tenoreletterale di tale disposizione risulta chiaramente che il legislatoredell’Unione ha inteso accogliere una concezione ampia delle autorità che,senza essere competenti a registrare domande di protezioneNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026internazionale, possono tuttavia ricevere queste stesse domande.

Lascelta dell’aggettivo “altre” dimostra la volontà di optare per unadefinizione aperta del perimetro delle autorità che possono riceveredomande di protezione internazionale.

L’articolo 6, paragrafo 1, terzocomma, della Direttiva 2013/32/UE (cd.

Direttiva procedure) autorizza,secondo la CGUE una accezione estensiva imponendo a tutte quelleautorità che sono tenute a ricevere domande di protezione internazionaledi non rifiutarle ma di procedere tempestivamente alla trasmissioneall’autorità competente cosicché, afferma la CGUE, il cittadino possabeneficiare delle condizioni materiali di accoglienza ed assistenza sanitariapreviste all’art. 17 della Direttiva 2013/13/UE, in altre parole possaassumere la condizione di richiedente protezione internazionale, assistitodalle garanzie che il diritto unionale e quello interno fanno scaturire daquesta manifestazione di volontà.

Garanzie e diritti che non escludono lanecessità del trattenimento alle condizioni di legge ma limitano ad ipotesidel tutto tassative il rimpatrio immediato o comunque lo escludono primadell’esame della domanda quanto meno dall’autorità amministrativa diprima istanza.

Peraltro, il richiedente protezione internazionale non puòessere trattenuto solo perché ha manifestato la volontà davanti ad unaautorità pubblica diversa rispetto a quella o quelle che lo Stato membroindichi come deputate ex lege alla registrazione, ma il trattenimento devecomunque seguire ad un esame individuale e secondo le condizioniindicate nell’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, (necessità d’identificazione,rischio di fuga, strumentalità della domanda, motivi di sicurezzanazionale).4.

La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito i principi delleDirettive così come interpretati dalla CGUE quando ha dovuto determinaregli effetti della manifestazione di volontà di richiedere domanda diprotezione internazionale successivamente all’adozione di unprovvedimento di espulsione, ed in particolare all’udienza davanti alNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026giudice di pace ove si discuta del ricorso del cittadino straniero avversotale misura, o all’udienza di convalida del trattenimento.

Ha ritenuto,integrando un orientamento precedente, che la domanda di protezioneinternazionale proposta dopo l’adozione di un provvedimento di espulsioneamministrativa o all’udienza di discussione del ricorso in opposizione,impone al giudice di pace di tenerne conto, in sede di cognizione dellalegittimità dell’atto oggetto di riesame, ovvero di verificare se debbanoessere esaminate cause di inespellibilità, desumibili dalla domanda ex art.19, c. 1; 1.1.;1.2; 2 d.lgs n. 286 del 1998; se sia in corso la verificaamministrativa o giudiziale della domanda e se vi sia concorrenza con lecause di inespellibilità sopraindicate; se sia stato adottato unprovvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimentodi rigetto della Commissione territoriale, se sia necessario un interventoendoprocedimentale che consenta di attendere l’esame della domanda peril suo carattere sostanzialmente se non formalmente pregiudiziale(Cass.34155 del 2025).In relazione all’interferenza della domanda di protezione internazionalecon il provvedimento di trattenimento disposto dal questore e sottoposto aconvalida, ugualmente la giurisprudenza di legittimità, coerentemente conl’art. 6 del d.lgs n. 142 del 2015 e con i principi unionali sopra evidenziatiha, in primo luogo, affermato che può essere richiesta all’udienza diconvalida del trattenimento protezione internazionale (Cass. 20070 del2023) con obbligo di trasmissione nel più breve tempo possibile alquestore per la registrazione e l’applicazione dell’art. 6 c.5 del d.lgs n. 142del 2015, ai sensi del quale sono sospesi i termini del trattenimento cd.primario per consentire la proposizione di una nuova richiesta di convalidaal giudice competente, così da assoggettare la misura restrittiva dellalibertà personale ai diversi requisiti, anche relativi alla proroga, previsti dalcitato art. 6.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20265.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale illustrato viene in luce ilprimo rilevante errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato.Il giudice di pace ha radicalmente escluso l’incidenza della domanda diprotezione internazionale proposta all’udienza di convalida, purriconoscendone la formulazione e l’univocità.

Ha ritenuto che, per poternevalutare gli effetti sulla convalida fosse necessaria la documentazione delladomanda e la sua registrazione, così venendo meno all’obbligo giuridico direcepirla e trasmetterla tempestivamente all’autorità competente.6.

Su questo primo profilo deve, pertanto, essere formulato il seguenteprincipio di diritto: “La presentazione di domanda di protezioneinternazionale all’udienza di convalida della misura dell’accompagnamentocoattivo alla frontiera deve essere ricevuta dal giudice di pace, previaverbalizzazione, e trasmessa tempestivamente all’autorità competente perla registrazione e formalizzazione della stessa”.Una volta trasmessa, l’autorità competente (il Questore) adotterà iprovvedimenti necessari, anche restrittivi della libertà personale o dicircolazione del richiedente, ove ve ne siano i requisiti di legge.7.

Fermo questo principio, è necessario accertare se la presentazione delladomanda di protezione internazionale possa o debba interferire sulladecisione relativa alla convalida del provvedimento di accompagnamentocoattivo disposto dal Questore, tenuto conto del sospetto di strumentalitàdella stessa, ben evidenziato nella discussione orale dall’AvvocaturaGenerale dello Stato.Per sciogliere questo nodo cruciale relativo all’incidenza della proposizionedella domanda di protezione internazionale nella fase finale delprocedimento di rimpatrio del cittadino straniero irregolarmentesoggiornante, già oggetto di un provvedimento espulsivo e di un ordine diallontanamento coattivo, che si trovi sub judice in sede di convalida, èsufficiente applicare le norme interne di ricezione dei principi unionalivigenti.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20267.1 La norma risolutiva è l’art. 7 del d.lgs n. 25 del 2008, come modificatodal d.lgs. n. 142 del 2015, decreto con il quale è stata data attuazione alladirettiva 2013/32/UE.

L’art. 7 è stato ulteriormente modificato dal d.l. n.113 del 2018 (conv. nella legge n. 132 del 2018) con il quale sono stateintrodotte nuove eccezioni, rispetto all’impianto originario, alla regolagenerale del diritto all’esame effettivo del ricorso all’interno dello Statomembro a ciò deputato.

La norma reca nel c.1 il principio generale, trattodal diritto unionale: “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territoriodello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensidell'articolo 32” ma subito dopo vengono elencate le eccezioni, recepitetestualmente dall’art. 41 della Direttiva, che riguardano, oltre alle ipotesidi estradizione, dell’obbligo di consegna ad una Corte o Tribunale penaleinternazionale e dell’applicazione del regolamento Dublino quanto alloStato membro competente per l’esame della domanda, le domandereiterate proposte per ritardare od impedire l’esecuzione di una decisionedi imminente allontanamento e le reiterate che seguono ad unadeclaratoria d’inammissibilità o di rigetto di una prima domanda reiterata.Queste due ipotesi impediscono l’esercizio del diritto di cui al c.1 edautorizzano l’esecuzione di misure di allontanamento coattivo.Il principio stabilito al c.1, tuttavia, non ammette deroghe diverse daquelle indicate nel comma successivo, secondo il medesimo modello dellaDirettiva.

La valutazione del giudice della convalida di strumentalità, dellaproposizione della domanda ove non accompagnata dai requisiti direiterazione contenuti nel citato art. 7 non è sufficiente ad escludere ildiritto a rimanere nello Stato membro tenuto all’esame della domanda.

Illegislatore ha predeterminato le ipotesi di strumentalità della domandagiuridicamente rilevanti al fine di escludere il diritto a rimanere nelterritorio dello Stato membro per il tempo necessario all’esame dellaNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026stessa.

La permanenza, tuttavia, è variamente conformata dal legislatoreinterno che ha progressivamente recepito le indicazioni contenute nelleDirettive.

In determinate ipotesi il richiedente protezione internazionalepuò essere oggetto di provvedimento di trattenimento amministrativo oessere assoggettato a procedure accelerate di accertamento del dirittoazionato.

Il trattenimento può essere proseguito ove già disposto per ilcittadino straniero oggetto di espulsione ma a condizioni e con modalitàprocedimentali diverse.

Le procedure accelerate possono essere disposteper domande strumentali e possono essere adottate anche nell’ipotesi dicittadino straniero trattenuto, o essere collegate alle cd. procedure difrontiera.

Infine, in deroga, sempre più ampia, al generale principio deldiritto alla permanenza fino all’esito del giudizio di impugnazione delladecisione della Commissione territoriale, tendenzialmente in tutte leipotesi in cui il cittadino straniero è trattenuto e/o sottoposto a proceduraaccelerata, il provvedimento della Commissione è provvisoriamenteesecutivo e può contenere, di conseguenza, l’ordine di rimpatrio ex art.32, c.3, d.lgs n. 25 del 2008.7.2 C’è, in conclusione una gradualità d’interventi nella modulazione deldiritto ad un ricorso effettivo, secondo i principi dell’Unione, diretti alimitare la durata della permanenza a fini dell’esame della domanda o/e alimitare la libertà personale del richiedente.

L’allontanamento coattivo,immediato o accompagnato da un breve periodo di trattenimento, chedeve essere sorretto esclusivamente dalle esigenze di organizzare ilrimpatrio, costituisce per il richiedente protezione internazionale, lamisura più radicalmente compressiva del diritto di rimanere per l’esamedella domanda ed è, di conseguenza assoggettata ad una valutazionepredeterminata di strumentalità ben più rigorosa che per quelle chegiustificano il trattenimento e/o l’accesso alla procedura accellerata.7.3 Il legislatore non ha rimesso alla valutazione del giudice, in sede didecisione sull’ordine di allontanamento coattivo, la sussistenza in concretoNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026della strumentalità della proposizione della domanda, ma ha affidato allegislatore, data la radicalità della misura, rispetto al generale diritto adun ricorso effettivo, la predeterminazione di alcune ipotesi tassative nellequali la presunzione di strumentalità non ammette deroghe.

Le ipotesi piùfrequenti ed astrattamente applicabili a fattispecie di accompagnamentocoattivo conseguenti ad espulsione amministrativa sono la lettera d) ed e)del citato art. 7 c. 2 d.lgs n. 25 del 2008.

La lettera d) riguarda proprio ilcaso in cui la domanda venga proposta “al solo scopo di ritardare oimpedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminenteallontanamento dal territorio nazionale” ma deve trattarsi di una domandareiterata.

La lettera e) riguarda l’ipotesi della proposizione di una secondadomanda reiterata, ove la prima domanda reiterata sia stata ritenutainammissibile o rigettata in ipotesi particolari.7.4 La proposizione della domanda di protezione internazionale imponecomunque al Giudice di pace di esaminarla, verbalizzarla, pur se nondocumentata o già registrata e di trasmetterla tempestivamente alQuestore.

Nello svolgimento di questa funzione che gli derivadall’intepretazione dell’art.6 par. 1 c.2 della Direttiva 2013/32/UE, fornitadalla CGUE, come illustrate, infra, nel par. 3 , il giudice di pace è tuttaviatenuto a verificare in primo luogo se si tratta di domanda avente lecaratteristiche di cui all’art. 7 c.2 d.lgs n. 25 del 2008.

In caso di riscontropositivo ed in mancanza di altre ragioni d’invalidità od inefficacia delprovvedimento coercitivo, l’ordine di allontanamento deve essereconvalidato.Ritiene, tuttavia, il Collegio, che, fermo l’obbligo di verbalizzare ladomanda, il Giudice di pace può verificarne l’effettività e la non genericità,essendo a tal fine tenuto a richiedere al ricorrente le ragioni ad essasottese.

Ove riscontri la mancanza di condizioni minime di specificità, puòdeterminarne motivatamente la non interferenza sull’oggetto del sindacatodella convalida.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026Si tratta, tuttavia, di ipotesi residuali.

In tutti gli altri casi in cui nonoperano le deroghe normative e la domanda venga verbalizzata conl’indicazione anche solo sommaria delle ragioni che la sorreggono, ilprovvedimento di allontanamento coattivo non può essere convalidato,perché il richiedente ha diritto a permanere nel territorio dello Statotenuto all’esame della domanda pur in condizioni di limitazione dellalibertà personale.Le più incisive garanzie poste a protezione del richiedente protezioneinternazionale in sede di esecuzione dell’allontanamento coattivo, rispettoal richiedente trattenuto, si giustificano per la radicale diversità dellacondizione di fatto.

Il cittadino straniero che abbia proposto domanda diprotezione internazionale in fase di esecuzione dell’ordine diallontanamento, è sottoposto ad imminente rimpatrio forzato.

E’ esclusodal diritto di vedere esaminata la sua domanda permanendo nello Statoove l’ha proposta..

Questa privazione del diritto ad un ricorso effettivo nonricorre nell’ipotesi del trattenimento pur soggetto a condizioni applicativepredeterminate dalla legge ma meno restrittive.8.

Deve, in conclusione, essere affermato il seguente principio di diritto:“La presentazione della domanda di protezione internazionale dopol’ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadinostraniero, nel corso dell’udienza di convalida impone al giudice di pace diverificare se ricorrano le condizioni di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe aldiritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l’esame delladomanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assolutagenericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenutoed, eventualmente chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadinostraniero, se presente o al difensore”.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20269.

In conclusione, nella specie il ricorso deve essere accolto perché ilgiudice di pace ha del tutto ignorato la presentazione della domanda diprotezione internazionale nell’udienza di convalida dell’ordine questorile diaccompagnamento coattivo, senza procedere all’esame, allaverbalizzazione e alla trasmissione della stessa ed, in particolare, senzaverificare, se ricorressero in concreto le ipotesi normative di deroga aldiritto alla permanenza del richiedente nello Stato ove ha formulato ladomanda, peraltro alla luce degli atti acquisiti da escludersi.La natura e l’efficacia temporalmente limitata del provvedimento diconvalida determinano la cassazione dello stesso e la decisione diannullamento nel merito con compensazione delle spese processuali deidue gradi, data la novità dell’approdo giurisprudenziale.Per l’assoluta novità della questione trattata, le spese processuali delgrado di merito e del presente grado devono essere compensate.

P.Q.MAccoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il provvedimento diconvalida di accompagnamento coattivo posto a carico del ricorrente.Compensa le spese processuali.Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026La presidente est.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-resistente-avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 24501/2024 depositatoil 31/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026dalla Presidente [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGianna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e per i resistentil'Avvocatura Generale Dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl giudice di pace di Milano ha provveduto alla convalida delprovvedimento di allontanamento coattivo conseguente a decreto diespulsione amministrativa a carico del ricorrente cittadino gambiano.A sostegno della decisione ha evidenziato che quest’ultimo è risultatoprivo di permesso di soggiorno, non ha redditi di fonte lecita e retefamiliare in Italia, La domanda di protezione internazionale non risultadocumentata né avviato il relativo procedimento.Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso percassazione cui non hanno resistito le parti intimate, Ministero dell’interno eQuestura.stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione di udienza pubblica al fine divalutare, all’esito della discussione pubblica con le parti e con ilProcuratore Generale, gli effetti della manifestazione della volontà dirichiedere la protezione internazionale nel corso dell’udienza di convalidadell’accompagnamento alla frontiera.La Procura Generale, ha depositato memoria, illustrata anche nel corsodella pubblica udienza, chiedendo l’accoglimento del ricorso.L’Avvocatura generale dello Stato ha concluso per il rigetto.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 19 d.lgs. n.286 del 1998 e dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Giudice di pace convalidato ilprovvedimento di accompagnamento alla frontiera, sebbene il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026avesse formulato all’udienza di convalida domanda di protezioneinternazionale, così da determinare la necessità di trasmettere gli atti allaQuestura di Milano per la formalizzazione della domanda nonché alTribunale competente per i provvedimenti restrittivi della libertà personaledel cittadino straniero ex art. 6 d.lgs n. 142 del 2015.Secondo il ricorrente, il giudice di pace non ha tenuto conto dellagiurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla validità ed efficaciadelle domande di protezione internazionale, rispetto al diritto ad un esameeffettivo, pur se rivolta non all’autorità pubblica che l’ordinamento internoindica per la registrazione della domanda stessa.2. L’esame della censura richiede la ricostruzione del quadro normativonazionale e sovranazionale di riferimento.Al riguardo, l’art. 13 c.4 del d.lgs n. 286 del 1998 individua i casi in cuil’espulsione, disposta “in ogni caso” con provvedimento immediatamenteesecutivo, è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera. Ciò èprevisto per le espulsioni giustificate da condotte di particolare gravità(c.1 e 2 lettera c art. 13); perché sussiste ex lege il pericolo di fuga operché lo straniero non abbia provveduto a lasciare il paese per pregressoordine di rimpatrio o pianificazione della partenza volontaria o abbiaviolato le misure alternative al trattenimento. L’accompagnamentocoattivo disposto dal Questore deve essere convalidato nelle 48 oresuccessive ed eseguito subito dopo la convalida. Ove ciò non sia possibile,il c.5 dell’art. 13 prevede che il giudice di pace possa autorizzare latemporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione delprovvedimento di convalida in strutture diverse ed idonee. Se le difficoltàdi rimpatrio permangono anche dopo l’udienza di convalida il giudice dipace può autorizzare la permanenza in locali idonei fino all’esecuzionedell’allontanamento e comunque non oltre le 48 ore successive all’udienzadi convalida. Infine stabilisce la norma: “Quando la convalida è concessa,il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. SeNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per ladecisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.»La convalida giudiziale è necessaria perché la giurisprudenzacostituzionale ha chiarito che, non solo il trattenimento amministrativo,ma anche l’accompagnamento forzato alla frontiera costituiscono misureche operano una privazione della libertà personale e, pertanto,soggiacciono alle riserve di legge e giurisdizione dettate dall’art. 13 Cost.(Corte cost., Sentenza n. 222 del 15/07/2004).L’interferenza della proposizione della domanda di protezioneinternazionale in corso di udienza di convalida della misura esecutivadell’accompagnamento coattivo impone l’esame dell’art. 6 della Direttiva,vigente ratione temporis 2013/32/Ue che stabilisce, tra le altre, unaregola di primaria incidenza sulla soluzione della questione oggetto delpresente giudizio. La domanda di protezione internazionale può esserepresentata anche ad autorità pubblica non competente a norma dellalegislazione nazionale per la registrazione la quale, tuttavia, è tenutaall’inoltro tempestivo alle autorità preposte (secondo capoverso par. 1 art.6). Al par. 2 il principio è rafforzato: “gli Stati membri provvedono affinchéchiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionaleabbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima”. Si richiedeall’autorità che riceve la domanda una diretta e tempestiva attivazione chedeve avere ad oggetto, oltre all’inoltro tempestivo, la verifica delmantenimento delle condizioni previste dal diritto unionale e da quellonazionale per l’esame effettivo della stessa.L’art. 9 della Direttiva, come in precedenza l’art. 6 della Direttiva2005/85/CE reca già nel titolo il diritto del richiedente protezioneinternazionale di rimanere nello Stato membro durante l’esame delladomanda, introducendo al c.2 delle eccezioni (domanda reiterata ex art.41 Direttiva o necessità di estradizione) in deroga al principio generale.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20263. Il principio è stato oggetto di puntuale analisi interpretativa da partedella Corte di Giustizia nella sentenza del 27/6/2020 (CGUE, quartasezione, VL, causa C-36/20 PPU). In particolare, l’attenzione della Corte siè rivolta verso la nozione di “altre autorità” cui venga rivolta una domandadi protezione internazionale ex art. 6, par. 1, c.2 della Direttiva2013/32/UE. Al riguardo è stato stabilito che le autorità giurisdizionalichiamate a decidere su misure limitative della libertà personale di cittadinistranieri, ovvero nel nostro sistema normativo interno, in particolare, igiudici chiamati a valutare i ricorsi avverso le espulsioni o le richieste diconvalida di trattenimenti od altri provvedimenti limitativi della libertàpersonale o di circolazione o soggiorno, sono da includere nella nozione di“altre autorità” preposte a ricevere una domanda di protezioneinternazionale, così come le autorità pubbliche di frontiera o comunquequelle autorità che vengono a contatto, all’ingresso o successivamente,con cittadini stranieri irregolarmente presenti nel nostro paese,nell’esercizio di un potere - dovere di controllo o intervento in tali ambiti.Da questa premessa deriva la conseguenza, di primaria rilevanza anche alfine di sciogliere il nodo che si presenta nel presente giudizio, che laqualità di richiedente protezione internazionale si acquisisce dal momentoin cui viene espressa la volontà davanti ad un’autorità pubblica che abbiale caratteristiche sopra evidenziate, così dovendosi interpretare l’art. 6,par. 1, secondo comma della Direttiva 2013/32/UE. Ne consegue che talequalificazione preesiste alla registrazione della domanda. Deve precisarsi,al riguardo che in relazione alla nozione di «altre autorità preposte aricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma deldiritto nazionale», la direttiva non rinvia al diritto nazionale e non imponequindi agli Stati membri di designare tali altre autorità. Dal tenoreletterale di tale disposizione risulta chiaramente che il legislatoredell’Unione ha inteso accogliere una concezione ampia delle autorità che,senza essere competenti a registrare domande di protezioneNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026internazionale, possono tuttavia ricevere queste stesse domande. Lascelta dell’aggettivo “altre” dimostra la volontà di optare per unadefinizione aperta del perimetro delle autorità che possono riceveredomande di protezione internazionale. L’articolo 6, paragrafo 1, terzocomma, della Direttiva 2013/32/UE (cd. Direttiva procedure) autorizza,secondo la CGUE una accezione estensiva imponendo a tutte quelleautorità che sono tenute a ricevere domande di protezione internazionaledi non rifiutarle ma di procedere tempestivamente alla trasmissioneall’autorità competente cosicché, afferma la CGUE, il cittadino possabeneficiare delle condizioni materiali di accoglienza ed assistenza sanitariapreviste all’art. 17 della Direttiva 2013/13/UE, in altre parole possaassumere la condizione di richiedente protezione internazionale, assistitodalle garanzie che il diritto unionale e quello interno fanno scaturire daquesta manifestazione di volontà. Garanzie e diritti che non escludono lanecessità del trattenimento alle condizioni di legge ma limitano ad ipotesidel tutto tassative il rimpatrio immediato o comunque lo escludono primadell’esame della domanda quanto meno dall’autorità amministrativa diprima istanza. Peraltro, il richiedente protezione internazionale non puòessere trattenuto solo perché ha manifestato la volontà davanti ad unaautorità pubblica diversa rispetto a quella o quelle che lo Stato membroindichi come deputate ex lege alla registrazione, ma il trattenimento devecomunque seguire ad un esame individuale e secondo le condizioniindicate nell’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, (necessità d’identificazione,rischio di fuga, strumentalità della domanda, motivi di sicurezzanazionale).4. La giurisprudenza di legittimità ha integralmente recepito i principi delleDirettive così come interpretati dalla CGUE quando ha dovuto determinaregli effetti della manifestazione di volontà di richiedere domanda diprotezione internazionale successivamente all’adozione di unprovvedimento di espulsione, ed in particolare all’udienza davanti alNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026giudice di pace ove si discuta del ricorso del cittadino straniero avversotale misura, o all’udienza di convalida del trattenimento. Ha ritenuto,integrando un orientamento precedente, che la domanda di protezioneinternazionale proposta dopo l’adozione di un provvedimento di espulsioneamministrativa o all’udienza di discussione del ricorso in opposizione,impone al giudice di pace di tenerne conto, in sede di cognizione dellalegittimità dell’atto oggetto di riesame, ovvero di verificare se debbanoessere esaminate cause di inespellibilità, desumibili dalla domanda ex art.19, c. 1; 1.1.;1.2; 2 d.lgs n. 286 del 1998; se sia in corso la verificaamministrativa o giudiziale della domanda e se vi sia concorrenza con lecause di inespellibilità sopraindicate; se sia stato adottato unprovvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimentodi rigetto della Commissione territoriale, se sia necessario un interventoendoprocedimentale che consenta di attendere l’esame della domanda peril suo carattere sostanzialmente se non formalmente pregiudiziale(Cass.34155 del 2025).In relazione all’interferenza della domanda di protezione internazionalecon il provvedimento di trattenimento disposto dal questore e sottoposto aconvalida, ugualmente la giurisprudenza di legittimità, coerentemente conl’art. 6 del d.lgs n. 142 del 2015 e con i principi unionali sopra evidenziatiha, in primo luogo, affermato che può essere richiesta all’udienza diconvalida del trattenimento protezione internazionale (Cass. 20070 del2023) con obbligo di trasmissione nel più breve tempo possibile alquestore per la registrazione e l’applicazione dell’art. 6 c.5 del d.lgs n. 142del 2015, ai sensi del quale sono sospesi i termini del trattenimento cd.primario per consentire la proposizione di una nuova richiesta di convalidaal giudice competente, così da assoggettare la misura restrittiva dellalibertà personale ai diversi requisiti, anche relativi alla proroga, previsti dalcitato art. 6.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20265. Dal quadro normativo e giurisprudenziale illustrato viene in luce ilprimo rilevante errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato.Il giudice di pace ha radicalmente escluso l’incidenza della domanda diprotezione internazionale proposta all’udienza di convalida, purriconoscendone la formulazione e l’univocità. Ha ritenuto che, per poternevalutare gli effetti sulla convalida fosse necessaria la documentazione delladomanda e la sua registrazione, così venendo meno all’obbligo giuridico direcepirla e trasmetterla tempestivamente all’autorità competente.6. Su questo primo profilo deve, pertanto, essere formulato il seguenteprincipio di diritto: “La presentazione di domanda di protezioneinternazionale all’udienza di convalida della misura dell’accompagnamentocoattivo alla frontiera deve essere ricevuta dal giudice di pace, previaverbalizzazione, e trasmessa tempestivamente all’autorità competente perla registrazione e formalizzazione della stessa”.Una volta trasmessa, l’autorità competente (il Questore) adotterà iprovvedimenti necessari, anche restrittivi della libertà personale o dicircolazione del richiedente, ove ve ne siano i requisiti di legge.7. Fermo questo principio, è necessario accertare se la presentazione delladomanda di protezione internazionale possa o debba interferire sulladecisione relativa alla convalida del provvedimento di accompagnamentocoattivo disposto dal Questore, tenuto conto del sospetto di strumentalitàdella stessa, ben evidenziato nella discussione orale dall’AvvocaturaGenerale dello Stato.Per sciogliere questo nodo cruciale relativo all’incidenza della proposizionedella domanda di protezione internazionale nella fase finale delprocedimento di rimpatrio del cittadino straniero irregolarmentesoggiornante, già oggetto di un provvedimento espulsivo e di un ordine diallontanamento coattivo, che si trovi sub judice in sede di convalida, èsufficiente applicare le norme interne di ricezione dei principi unionalivigenti.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20267.1 La norma risolutiva è l’art. 7 del d.lgs n. 25 del 2008, come modificatodal d.lgs. n. 142 del 2015, decreto con il quale è stata data attuazione alladirettiva 2013/32/UE. L’art. 7 è stato ulteriormente modificato dal d.l. n.113 del 2018 (conv. nella legge n. 132 del 2018) con il quale sono stateintrodotte nuove eccezioni, rispetto all’impianto originario, alla regolagenerale del diritto all’esame effettivo del ricorso all’interno dello Statomembro a ciò deputato. La norma reca nel c.1 il principio generale, trattodal diritto unionale: “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territoriodello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensidell'articolo 32” ma subito dopo vengono elencate le eccezioni, recepitetestualmente dall’art. 41 della Direttiva, che riguardano, oltre alle ipotesidi estradizione, dell’obbligo di consegna ad una Corte o Tribunale penaleinternazionale e dell’applicazione del regolamento Dublino quanto alloStato membro competente per l’esame della domanda, le domandereiterate proposte per ritardare od impedire l’esecuzione di una decisionedi imminente allontanamento e le reiterate che seguono ad unadeclaratoria d’inammissibilità o di rigetto di una prima domanda reiterata.Queste due ipotesi impediscono l’esercizio del diritto di cui al c.1 edautorizzano l’esecuzione di misure di allontanamento coattivo.Il principio stabilito al c.1, tuttavia, non ammette deroghe diverse daquelle indicate nel comma successivo, secondo il medesimo modello dellaDirettiva. La valutazione del giudice della convalida di strumentalità, dellaproposizione della domanda ove non accompagnata dai requisiti direiterazione contenuti nel citato art. 7 non è sufficiente ad escludere ildiritto a rimanere nello Stato membro tenuto all’esame della domanda. Illegislatore ha predeterminato le ipotesi di strumentalità della domandagiuridicamente rilevanti al fine di escludere il diritto a rimanere nelterritorio dello Stato membro per il tempo necessario all’esame dellaNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026stessa. La permanenza, tuttavia, è variamente conformata dal legislatoreinterno che ha progressivamente recepito le indicazioni contenute nelleDirettive. In determinate ipotesi il richiedente protezione internazionalepuò essere oggetto di provvedimento di trattenimento amministrativo oessere assoggettato a procedure accelerate di accertamento del dirittoazionato. Il trattenimento può essere proseguito ove già disposto per ilcittadino straniero oggetto di espulsione ma a condizioni e con modalitàprocedimentali diverse. Le procedure accelerate possono essere disposteper domande strumentali e possono essere adottate anche nell’ipotesi dicittadino straniero trattenuto, o essere collegate alle cd. procedure difrontiera. Infine, in deroga, sempre più ampia, al generale principio deldiritto alla permanenza fino all’esito del giudizio di impugnazione delladecisione della Commissione territoriale, tendenzialmente in tutte leipotesi in cui il cittadino straniero è trattenuto e/o sottoposto a proceduraaccelerata, il provvedimento della Commissione è provvisoriamenteesecutivo e può contenere, di conseguenza, l’ordine di rimpatrio ex art.32, c.3, d.lgs n. 25 del 2008.7.2 C’è, in conclusione una gradualità d’interventi nella modulazione deldiritto ad un ricorso effettivo, secondo i principi dell’Unione, diretti alimitare la durata della permanenza a fini dell’esame della domanda o/e alimitare la libertà personale del richiedente. L’allontanamento coattivo,immediato o accompagnato da un breve periodo di trattenimento, chedeve essere sorretto esclusivamente dalle esigenze di organizzare ilrimpatrio, costituisce per il richiedente protezione internazionale, lamisura più radicalmente compressiva del diritto di rimanere per l’esamedella domanda ed è, di conseguenza assoggettata ad una valutazionepredeterminata di strumentalità ben più rigorosa che per quelle chegiustificano il trattenimento e/o l’accesso alla procedura accellerata.7.3 Il legislatore non ha rimesso alla valutazione del giudice, in sede didecisione sull’ordine di allontanamento coattivo, la sussistenza in concretoNumero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026della strumentalità della proposizione della domanda, ma ha affidato allegislatore, data la radicalità della misura, rispetto al generale diritto adun ricorso effettivo, la predeterminazione di alcune ipotesi tassative nellequali la presunzione di strumentalità non ammette deroghe. Le ipotesi piùfrequenti ed astrattamente applicabili a fattispecie di accompagnamentocoattivo conseguenti ad espulsione amministrativa sono la lettera d) ed e)del citato art. 7 c. 2 d.lgs n. 25 del 2008. La lettera d) riguarda proprio ilcaso in cui la domanda venga proposta “al solo scopo di ritardare oimpedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminenteallontanamento dal territorio nazionale” ma deve trattarsi di una domandareiterata. La lettera e) riguarda l’ipotesi della proposizione di una secondadomanda reiterata, ove la prima domanda reiterata sia stata ritenutainammissibile o rigettata in ipotesi particolari.7.4 La proposizione della domanda di protezione internazionale imponecomunque al Giudice di pace di esaminarla, verbalizzarla, pur se nondocumentata o già registrata e di trasmetterla tempestivamente alQuestore. Nello svolgimento di questa funzione che gli derivadall’intepretazione dell’art.6 par. 1 c.2 della Direttiva 2013/32/UE, fornitadalla CGUE, come illustrate, infra, nel par. 3 , il giudice di pace è tuttaviatenuto a verificare in primo luogo se si tratta di domanda avente lecaratteristiche di cui all’art. 7 c.2 d.lgs n. 25 del 2008. In caso di riscontropositivo ed in mancanza di altre ragioni d’invalidità od inefficacia delprovvedimento coercitivo, l’ordine di allontanamento deve essereconvalidato.Ritiene, tuttavia, il Collegio, che, fermo l’obbligo di verbalizzare ladomanda, il Giudice di pace può verificarne l’effettività e la non genericità,essendo a tal fine tenuto a richiedere al ricorrente le ragioni ad essasottese. Ove riscontri la mancanza di condizioni minime di specificità, puòdeterminarne motivatamente la non interferenza sull’oggetto del sindacatodella convalida.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/2026Si tratta, tuttavia, di ipotesi residuali. In tutti gli altri casi in cui nonoperano le deroghe normative e la domanda venga verbalizzata conl’indicazione anche solo sommaria delle ragioni che la sorreggono, ilprovvedimento di allontanamento coattivo non può essere convalidato,perché il richiedente ha diritto a permanere nel territorio dello Statotenuto all’esame della domanda pur in condizioni di limitazione dellalibertà personale.Le più incisive garanzie poste a protezione del richiedente protezioneinternazionale in sede di esecuzione dell’allontanamento coattivo, rispettoal richiedente trattenuto, si giustificano per la radicale diversità dellacondizione di fatto. Il cittadino straniero che abbia proposto domanda diprotezione internazionale in fase di esecuzione dell’ordine diallontanamento, è sottoposto ad imminente rimpatrio forzato. E’ esclusodal diritto di vedere esaminata la sua domanda permanendo nello Statoove l’ha proposta.. Questa privazione del diritto ad un ricorso effettivo nonricorre nell’ipotesi del trattenimento pur soggetto a condizioni applicativepredeterminate dalla legge ma meno restrittive.8. Deve, in conclusione, essere affermato il seguente principio di diritto:“La presentazione della domanda di protezione internazionale dopol’ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadinostraniero, nel corso dell’udienza di convalida impone al giudice di pace diverificare se ricorrano le condizioni di cui all’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe aldiritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l’esame delladomanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assolutagenericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenutoed, eventualmente chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadinostraniero, se presente o al difensore”.Numero registro generale 17465/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 13625/2026Data pubblicazione 11/05/20269. In conclusione, nella specie il ricorso deve essere accolto perché ilgiudice di pace ha del tutto ignorato la presentazione della domanda diprotezione internazionale nell’udienza di convalida dell’ordine questorile diaccompagnamento coattivo, senza procedere all’esame, allaverbalizzazione e alla trasmissione della stessa ed, in particolare, senzaverificare, se ricorressero in concreto le ipotesi normative di deroga aldiritto alla permanenza del richiedente nello Stato ove ha formulato ladomanda, peraltro alla luce degli atti acquisiti da escludersi.La natura e l’efficacia temporalmente limitata del provvedimento diconvalida determinano la cassazione dello stesso e la decisione diannullamento nel merito con compensazione delle spese processuali deidue gradi, data la novità dell’approdo giurisprudenziale.Per l’assoluta novità della questione trattata, le spese processuali delgrado di merito e del presente grado devono essere compensate. P.Q.MAccoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il provvedimento diconvalida di accompagnamento coattivo posto a carico del ricorrente.Compensa le spese processuali.Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026La presidente est.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris