CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 777.- Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.5.2015, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] dei reati di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di minacce, commessi il 12.5.2015, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed C 400 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, sollecitando il collegio ad una, non consentita, rivalutazione del merito della decisione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022.