CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Arezzo, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato il 25 novembre 2025 e la nota spese depositata dalla parte civile; - Ritenuto che il primo motivo del ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità in riferimento all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondato, poichè la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta non sulla base del mero, ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemasacolo, Rv. 272823 — 01), dando conto degli indicatori della colpevole inerzia, ai quali il ricorrente oppone argomentazioni rivalutative e di merito, limitandosi ad evocare plurimi tentativi di convocazione dell'assemblea di cui non deduce la decisività in riferimento al paradigma della colpa grave; - Considerato che il secondo motivo del ricorso, che deduce analoga censura in riferimento all'elemento oggettivo del reato, è, del pari, manifestamente inconducente, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, che implicherebbero un giudizio di mento in ordine ai finanziamenti della controllante [OSCURATO:PERSONA], operazione vietata in sede di legittimità. Inoltre, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - Considerato che, in applicazione del condiviso principio di diritto ribadito da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civil