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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 19445/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17959/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 SC C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2247/2020 depositata il21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29.5.2017 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia a convertire in euro la somma in suo possesso di lire

307.220.000. In particolare il Tribunale è pervenuto al rigetto del ricorso osservando che: - per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 (che aveva anticipato l’originario termine di prescrizione del 28.2.2012 al 6.11.2011) era tornato ad operare, per la conversione delle lire in euro, il termine del 28.2.2012, fissato dall’art. 87 co. 1 e co.2 legge 27 dicembre 2002, n. 289; - alla luce di tali rilievi non poteva, pertanto, condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui – per effetto della declaratoria di incostituzionalità - il diritto alla conversione della moneta opererebbe sine die; -il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova di avere presentato la richiesta di conversione entro il 28.2.2012 essendosi limitato ad affermare che dopo il 6.11.2011 si era recato a detto fine, inutilmente, presso la filiale di Catania della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. 2.- L’appello proposto in via principale dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta ordinanza è stato respinto dalla Corte d’Appello di Catania salvo che con riguardo alla statuizione sulle spese di lite che ha compensatointeramente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio in ragione della novità della questione. 2.1- In particolare la Corte di merito, dopo aver illustrato il quadro normativo succedutosi nel tempo a proposito della prescrizione delle banconote e delle monete che cessano il corso legale nello Stato e del termine per la conversione in euro delle banconote e monete in lire, ha osservato che: - « non è condivisibile la tesi dell’appellante circa l’assimilabilità dell’abrogazione di una norma abrogatrice, a sua volta, di altra norma, con la dichiarazione di incostituzionalità di una norma»; - la dichiarazione di incostituzionalità della norma nella fattispecie ha eliminato ex tunc lo spazio temporale di circa due mesi per la prescrizione del diritto alla conversione delle vecchie lire in euro, determinandone l’eliminazione ab origine dal mondo giuridico, così ripristinando il termine del 28.2.2012 per a prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro, originariamente fissato; - il fatto che la pronuncia di incostituzionalità sia intervenuta quando il predetto termine di prescrizione originariamente fissato era già decorso, non determina alcuna lesione del diritto all’affidamento dei possessori delle lire, giacché la regolamentazione disposta di concerto tra la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito a detta pronuncia, «mirava proprio a ripristinare la situazione quo ante in favore di detti possessori», restituendo loro lo stesso arco temporale sottratto dalla norma incostituzionale, laddove, tuttavia, gli stessi fossero stati in grado di dimostrare di avere formalmente richiesto la conversione nel lasso di tempo ingiustamente eliminato (cioè, entro il 28.2.2012); - l’assenza di un intervento del legislatore all’indomani della pronuncia di incostituzionalità va interpretato «non già a favore dell’insussistenza di alcun termine di prescrizione, ma, semmai, quale indice di una non ritenuta necessità di intervento legislativo» stanti «la vigenza del termine già fissato e illegittimamente compresso dalla norma incostituzionale e i rimedi attuativi apprestati da organi governativi». 3.- Avverso detta sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 1-bis, della l. n. 96/1997, degli artt. 2943 e 2935 c.c., degli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 974/1998 e dei principi generali del diritto della UE della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 protocollo 1 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1- Il ricorrente sostiene che per effetto della sentenza della Consulta n.216/2015 non si sarebbe prodotta la reviviscenza del termine di prescrizione originariamente previstole e censura, quindi, la decisione della Corte d’Appello in quanto sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza costituzionale «che escludono la reviviscenza nel caso in cui, in esito al fenomeno abrogativo o alla declaratoria di incostituzionalità, venga meno nell’ordinamento una disposizione che modifichi o sostituisca una disposizione precedente».

Il ricorrente, dunque, invocando l’effetto modificativo/sostitutivo e non abrogativo della disposizione nella specie dichiarata incostituzionale, esclude la reviviscenza della disciplina previgente e, quindi, del termine di prescrizione originario, e conclude che non vi sarebbe più alcun termine per procedere alla conversione delle vecchie lire in euro. 1.2 - Ad ulteriore sostegno di tale conclusione argomenta che la caducazione dell’art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 dichiarato incostituzionale con effetto retroattivo non ha generato una lacuna dell’ordinamento giuridico sì da rendere necessaria la «riespansione» della disciplina temporale previgente poiché la normativa eurounitaria in proposito non aveva imposto alcun termine per la conversione delle monete nazionali in euro. 1.3- I nvoca, inoltre i principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea che tutelano il legittimo affidamento e la certezza del diritto, i quali nel caso di specie imporrebbero l’eliminazione del termine, senza necessità di ricorrere alla disciplina previgente né alle norme sulla prescrizione ordinaria, osservando in proposito, «che la disciplina della prescrizione delle vecchie lire non è assimilabile alle regole sulla prescrizione ordinaria», e ciò – a suo dire - per effetto della stessa volontà legislativa espressasi nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, poi divenuto legge n. 96/1997, nella quale Relazione si osserva che con l’art. 3 il legislatore ha introdotto per la prima volta la prescrizione decennale delle banconote e dei biglietti di Stato fuori corso legale, il che confermerebbe «l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione ordinaria al caso che ci occupa». 1.4- Osserva, ancora, che, ove si aderisse alla tesi della Corte d’Appello secondo cui la declaratoria di incostituzionalità avrebbe determinato la reviviscenza delle disposizioni originarie sulla prescrizione, ci si troverebbe di fronte ad una modifica della normativa di riferimento realizzatasi (come effetto della declaratoria di incostituzionalità) in contrasto : (a) con l’art. 15, par. 2, del Regolamento 974/1998 («Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'art. 6 paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro», «periodo transitorio » definito all’art.1 del reg. stesso come « il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001»); (b) con l’art. 16 del medesimo Regolamento che non contemplerebbe la previsione di un termine per la conversione («Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti e rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro al tasso di conversione le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate»). 1.5- Ha chiesto, quindi, per l’ipotesi che questa Corte confermi detta riviviscenza, che le disposizioni in ipotesi «reviviscenti» siano disapplicate per contrasto con gli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 974/1998 e con i principi generali di diritto dell’Unione europea della certezza del diritto e del legittimo affidamento, onde pervenire al risultato ermeneutico auspicato dell’espunzione di qualsiasi termine per l’esercizio del diritto alla conversione.

Per il caso che la Corte nutrisse dubbi in merito alla corretta interpretazione da dare agli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 974/1998 «e alla compatibilità delle norme – in ipotesi – reviviscenti di cui all’art. 3, commi 1 e 1-bis, della l. n. 96/1997 con i principi generali di diritto dell’Unione europea sopra evocati» – ha invocato l’obbligo del Giudice di legittimità di rimettere la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. 1.6- Ha sostenuto anche che le statuizioni rese dalla Corte d’Appello sarebbero in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed in particolare: - dell’art. 6 § 1 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e della giurisprudenza sul punto della Corte stessa per la quale, pur godendo gli Stati contraenti di un certo margine di apprezzamento nel disciplinare i termini di prescrizione o di decadenza, non possono adottare misure che restringano eccessivamente il diritto del singolo di vedere le sue pretese equamente considerate da un giudice; onde qualsivoglia limitazione del predetto diritto, per essere compatibile con la disposizione convenzionale citata, dovrà perseguire uno scopo legittimo ed essere disposta nel rispetto del principio di proporzionalità; - dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che tutela il diritto al rispetto dei beni, poiché il pacifico godimento del bene in questione, ossia il diritto alla conversione, sarebbe illegittimamente attinto e compromesso dall’interpretazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità sulla prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro fatta propria dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania qui gravata; invero, essendo il termine «rivivente» già decorso al momento della pronuncia, rende, di fatto, impossibile la realizzazione della legittima aspettativa tutelata (e, cioè, la conversione in euro delle vecchie lire possedute); ugualmente lesive della detta legittima aspettativa sarebbero le condizioni imposte dopo la sentenza della Corte Costituzionale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per la conversione delle vecchie lire, in quanto prevedono, onde far luogo alla conversione, che il possessore di lire dimostri di essersi utilmente attivato entro il 28.2.2012. 1.7- Infine il ricorrente ha chiesto - in funzione «della piena tutela del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6, par. 1 CEDU» - l’attivazione del sindacato incidentale di legittimità costituzionale quanto agli artt. artt. 2935 e 2943 c.c. (nella parte in cui prevedono che la prescrizione continui a decorrere e si interrompa soltanto con domanda giudiziale o formale messa in mora anche nel caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia disposto l’estinzione con effetto immediato del diritto); nonché dell’art. 3, commi 1 e 1-bis, della L. n. 97/1996 (in ipotesi reviviscente) nell’ipotesi in cui questa Corte, non solo ritenesse di aderire alla sentenza impugnata in merito alla reviviscenza del termine prescrizionale originario, ma respinga, altresì, la formulata richiesta di rimessione del ricorrente nel termine di cui è stato privato (27.11.2011-28.2.2012). 2.- Il motivo va respinto essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza gravata.

Come già affermato da questa Corte con la sentenza n.3592 del 2022, benché si tratti di due vicende diverse non v'è ragione di trattare diversamente abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità quanto alla questione della «reviviscenza», in quanto il fatto che la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale sia retroattiva comporta solo che detta norma viene meno sin dall'origine, ma nulla dice circa la «reviviscenza» di quella precedente.

Sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della «reviviscenza», non tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità, bensì tra il caso in cui la norma abrogata o dichiarata incostituzionale abbia «meramente abrogato» quella precedente, ed il caso in cui, invece, la norma abrogata o dichiarata illegittima abbia «modificato o sostituito» quella precedente; ed afferma che solo nel primo caso, ossia quello della abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione «meramente abrogatrice», la norma precedente ed abrogata rivive pienamente (Corte cost. n. 7 del 2020 §

3.2.1. del Considerato in diritto; Corte cost. 218 del 2015 §

3.1. del Considerato in diritto; Corte cost. n. 13 del 2012 §

5.1. del Considerato in diritto).

Quindi deve concludersi che ai fini della «reviviscenza» della norma abrogata o dichiarata illegittima, non si distingue a seconda della «fonte» dell'abrogazione, poiché ciò che conta è valutare la portata della norma che viene eliminata dal mondo giuridico onde verificare se suo unico contenuto ed effetto era di eliminare una disciplina precedente. 2.1- Nel caso di specie – aderendo alla ricostruzione dell’effetto prodotto dalla norma dichiarata incostituzionale dalla Sent. 216 del 2015, già effettuata da questa Corte col citato precedente – va, dunque, considerato che la stessa non costituiva una norma «meramente abrogativa» della normativa precedente, avendo, bensì, introdotto una modifica del termine per scambiare lire in euro dal «contenuto sostitutivo» della normativa precedente.

La norma in questione, art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011, prevedeva, infatti, che: «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento ) dei titoli di Stato.» Come è evidente essa non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione delle disposizioni «derogate», «ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le lire che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo.

E' questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra.

Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso (….).

Del resto, questa indicazione si trae dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale (la n. 216 del 2015) che ha per l'appunto dichiarato illegittima la successiva disciplina, proprio perché, modificando la scadenza per cambiare le lire, ha leso un affidamento: esito che non si sarebbe avuto se si fosse trattato di una mera abrogazione, la quale, si ripete, riguardando un termine, avrebbesolo eliminato quest'ultimo rendendo sine die la situazione giuridica prima soggetta al limite temporale» (Cass. sent. n. 3592 del 2022) 2.2-Esclusa – dunque in conformità alle censure svolte sul punto dal ricorrente - la riviviscenza della normativa precedente per effetto della declaratoria di incostituzionalità argomentata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania qui gravata, il Collegio reputa, tuttavia, infondate le conclusioni cui il medesimo perviene circa l’effetto prodotto dalla sopravvenuta eliminazione del termine per l’esercizio del diritto di conversione (cioè l’imprescrittibilità di detto diritto) e condivisibile, invece, quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 3592/2022 a proposito del fatto che per effetto dell’intervento della Consulta si è creato un vuoto normativo quanto al termine per l’esercizio del diritto di convertire le vecchie lire, in ragione del quale trova applicazione il regime ordinario di prescrizione, secondo il quale i diritti soggettivi si prescrivono in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.). 2.3-Conviene ricostruire con ordine i passaggi del ragionamento decisorio.

Quando, a partire dal 1 gennaio 2002, è entrato in vigore l'euro, il legislatore nazionale, in conformità all’art. 15 par. 1 del Regolamento n. 974/1998 («Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale, ai sensi dell'articolo 6 par.1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale»), con l’art. 155 comma 1 legge n. 388/2000 ha disposto il mantenimento del corso legale della lira per un periodo di soli due mesi dalla fine del «periodo transitorio» (quindi dopo il 31.12.1999, art. 1 Reg. cit.che definisce, appunto, detto «periodo transitor i o») Perciò se fino al 28.2.2002 la lira aveva corso legale e, quindi, un «valore di pagamento», dopo tale data aveva un «valore» di «scambio contro euro», come stabilito dall’art. 16 del Reg.CE n. 974/1998, ai sensi del quale «Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate» L’art. 16 stesso, dunque, precisa che questo valore della lira di «scambio contro euro» era soggetto «alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti» ed il legislatore italiano, aveva stabilito, per l’esercizio del relativo diritto di far valere il sopravvenuto valore di «scambio contro euro » della lira, il termine del 28.2.2012: ciò con l’art. 87 commi 1 e 2 legge n. 289/2002 (che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 3 l. n.96/97 e l’art 52 ter d.lgs. n.213/1998), il quale termine è stato, poi, sostituito -con l’art. 26 del.

DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 - con il diverso limite temporale del 6.12.2011.

«Entrambi questi limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo.

Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato.

La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è, dunque, effetto di una volontà legislativa, o della conformazione stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato.

Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto» (Cass. n. 3592/2022 cit.).

Infatti solo il legislatore può stabilire che un diritto non si prescrive, come prevede con chiarezza l’art. 2934 c.c.: « Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge»; e qui, come detto, l’effetto invocato dal ricorrente non è stato «voluto» dal legislatore.

Altrettanto chiaramente l’art. 2946 c.c. prevede che, i n mancanza di termini di legge, detta prescrizione si consuma in dieci anni ex art. 2946 c.c. 2.4 – In conclusione non trova alcun fondamento l’opposta tesi del ricorrente circa l’inapplicabilità della prescrizione ordinaria al diritto in questione che si traduce in una pretesa alla imprescrittibilità dello stesso, non fondandosi su alcuna disposizione dell’ordinamento interno né dell’ordinamento eurounitario,essendo – sotto quest’ultimo profilo - evidentemente inconferenti tanto il richiamo alla relazione che accompagna il disegno di legge poi divenuto l. n 96/97 che si riferisce alla «Prescrizione delle banconote e dei biglietti di Stato entro 10 anni dalla cessazione del loro corso legale», quanto il richiamo all’art. 16 Reg.

CE 974/98 che stabilisce solo – come detto - che «i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate» « Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti», quindi nel rispetto delle norme vigenti nel diritto interno.

Ne consegue che tantomeno costituiscono «una ingerenza nel pacifico godimento dei diritti», tutelato dalla CEDU né (a) il fatto che il diritto in argomento sia regolato da un termine di prescrizione in caso di inerzia (b) né il fatto, che di conseguenza, l’ente debitore [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, all’indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, abbia chiarito che per l’utile l’esercizio del diritto alla conversione, fosse necessario dimostrare che lo stesso non fosse prescritto e che il creditore, quindi, documentasse di averne interrotto la prescrizione nelle forme del tutto consuete ed ordinarie previste a tal fine nel nostro ordinamento dall’art. 2943 c.c. (notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore). 2.5.- Non ci sono dunque ragioni per sollevare la questione presso la Corte europea di Giustizia. 2.6- La richiesta, infine, di attivazione del sindacato incidentale di legittimità costituzionale quanto agli artt. artt. 2935 e 2943 c.c. (nella parte in cui prevedono che la prescrizione continui a decorrere e si interrompa soltanto con domanda giudiziale o formale messa in mora, quindi anche nel caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia disposto l’estinzione con effetto immediato del diritto) va respinta per la infondatezza prima facie della stessa, stante l'orientamento di questa Corte consolidato nel senso che: - gli ostacoli «di fatto», all'esercizio del diritto, a differenza di quelli «di natura giuridica», non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Cass. Sez. 1., 20642/ 2019); - «la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo», quindi, - il cittadino che conformandosi alla norma illegittima si astenga dall'esercitare il diritto da questa inibito, subisce, ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia ([OSCURATO:PERSONA].

Un.1568/ 1970; Sez.

Un. 27/ 1999; Cass. sez.

L. n. 16404/2004 Sez. 1, 29609/ 2018; Sez. 3 n.3592/2022). 2.7- Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c il ricorrente richiama in senso contrario a detto orientamento una pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 35/2023, relativa alla decadenza dal diritto di ottenere il risarcimento del danno vaccinale, che ha statuito che il termine triennale previsto dal legislatore ai fini dell'indennizzo, non decorre dal momento in cui si è manifestato il danno ma dal momento in cui il danno è divenuto indennizzabile, nel caso di specie coinciso con la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2012 che ha dichiarato l'art.1 comma 1 legge n. 210/1992 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'indennizzabilità del danno cagionato dalla vaccinazione contro una serie di patologie, osservando che «prima di tale momento non è possibile che il diritto possa essere fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'articolo 2935».

Tale sentenza avrebbe affermato – a dire del ricorrente - che nessun termine può decorrere in vigenza della norma incostituzionale perché in quel frangente nessun diritto può essere fatto valere.

In realtà il precedente non è conferente, perché la ratio della pronuncia invocata sta nel fatto che solo con la dichiarazione di incostituzionalità richiamata il diritto all’indennizzo vaccinale era sorto, e con logica consequenzialità la Corte ha concluso che, in assenza di tale diritto, nessun termine di decadenza al suo esercizio poteva decorrere.

Nell’odierna fattispecie, invece, il diritto sussisteva, e l’intervento legislativo dichiarato incostituzionale ne aveva anticipato la prescrizione abbreviando il periodo di inerzia rilevante, interponendo, quindi, solo un ostacolo «di fatto» all’esercizio del medesimo, poiché nulla impediva ai titolari di esercitarlo comunque entro il termine originariamente fissato, onde contestare l’ingiusta anticipazione della sua prescrizione e attivare i meccanismi previsti dall’ordinamento per la rimozione della stessa (come, invero, avvenuto), e ciò proprio in ragione del principio di retroattività della pronuncia di incostituzionalità (richiamata impropriamente dalla sentenza gravata a proposito della reviviscenza), che trova limite soltanto nei «rapporti esauriti», quale certamente non sarebbe stato il diritto in parola che fosse stato esercitato nel termine originariamente fissato e illegittimamente abbreviato. 3.- Con il secondo motivo, il ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219, comma 2, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non avrebbe riconosciuto la sussistenza di un fatto interruttivo della prescrizione dedotto.

In sintesi, il ricorrente – dopo aver ricordato che la prescrizione è interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore» (cfr. art. 2943 c.c.) e che la costituzione in mora non è necessaria «quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione» (cfr. art. 1219 cpv., n. 2, c.c.) – invoca il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet - all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 26 d.l. 201/2011 dichiarato poi incostituzionale- una comunicazione generale nella quale ha affermato che, per effetto della menzionata disposizione, «dalla giornata del 7 dicembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia non effettua più le operazioni di conversione lira-euro».

Ritenendo che tale comunicazione generale integri il disposto dell’art. 1219 cpv., n. 2, c.c., censura la sentenza della Corte d’Appello di Catania nella parte in cui ha «ritenuto che il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla conversione si fosse prescritto per avere egli presentato la prima domanda scritta soltanto in data 4 gennaio 2016». 3.1-La censura è inammissibile in quanto viola l’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., poiché, anche se l’eccezione di interruzione della prescrizione è un eccezione in senso lato, i fatti posti a suo fondamento devono essere allegati e provati, e il ricorrente non indica neppure di averli sottoposti al giudice di merito (tanto meno in quale passaggio dei suoi atti), né specifica in quale passaggio il giudice di merito avrebbe disatteso le conseguenze giuridiche di detti fatti facendo erronea applicazione della disciplina che invoca.

Ciò non esime dall’aggiungere che, comunque, si tratta di censura che pretende del tutto infondatamente di equiparare alla dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire l’obbligazione di cui all’art. 1219 cpv. n.2 c.c. il comunicato della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia invocato dal ricorrente, che – con tutta evidenza – aveva il solo scopo di informare degli effetti della legge entrata in vigore, alla cui osservanza era ovviamente tenuta, senza esprimere, dunque, alcuna «volontà» idonea a esonerare il creditore dall’onere della messa in mora come presuppone la ratio della norma de codice civile invocata. 4.-Il terzo motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili qualificandole come «domande nuove» «le questioni interpretative formulate dall’appellante ai punti 2 e 3 dell’atto di appello (pp. 15-17) e sviluppate alle lettere b, c, d, ed e della comparsa conclusionale in appello (pp. 8-16), riportate nella narrativa del ricorso al paragrafo 7.1».

In sintesi, il ricorrente non avrebbe introdotto una nuova domanda e un nuovo tema di indagine nel giudizio di appello, bensì «soluzioni interpretative volte a garantire la tutela del legittimo affidamento, evitando l’ingiusto e sproporzionato sacrificio della posizione di diritto sostanziale vantata … » onde ottenere (punto 2 dell’atto di appello) la restituzione del -residuo - termine prescrizionale negato dalla disposizione dichiarata incostituzionale, ovvero (punto 3 atto appello) «la rimessione in termini per errore scusabile in ragione della complessità della trama normativa correlata al ridotto spatium deliberandi a disposizione», invocando, per entrambe le prospettazioni, l’ efficacia interruttiva alla lettera raccomandata a.r. del 7 gennaio 2016 4.1- La motivazione della Corte territoriale, sul punto molto sintetica, è nel senso che «gli ulteriori motivi di gravame proposti in via subordinata sono inammissibili stante la novità delle ragioni prospettate per la prima volta nel grado».

A prescindere dalla ammissibilità o meno delle «ragioni prospettate » in questione, che è oggetto della decisione censurata, il motivo è inammissibile per carenza dell’elemento causale dell’errore denunziato.

Anche a voler ritenere che la Corte ne avesse respinto con considerazioni errate in diritto il richiesto esame, è certo che alla data della raccomandata che il ricorrente invoca (7 gennaio 2016) il diritto alla conversione in oggetto era già prescritto da tempo, per effetto del decorso del termine di prescrizione ordinaria (non di quello reviviscente) in assenza di efficaci atti interruttivi. 7.- Le spese di lite vanno compensate in ragione del la novità della questione sottostante al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17959/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 SC C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2247/2020 depositata il21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29.5.2017 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia a convertire in euro la somma in suo possesso di lire 307.220.000. In particolare il Tribunale è pervenuto al rigetto del ricorso osservando che: - per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 (che aveva anticipato l’originario termine di prescrizione del 28.2.2012 al 6.11.2011) era tornato ad operare, per la conversione delle lire in euro, il termine del 28.2.2012, fissato dall’art. 87 co. 1 e co.2 legge 27 dicembre 2002, n. 289; - alla luce di tali rilievi non poteva, pertanto, condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui – per effetto della declaratoria di incostituzionalità - il diritto alla conversione della moneta opererebbe sine die; -il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova di avere presentato la richiesta di conversione entro il 28.2.2012 essendosi limitato ad affermare che dopo il 6.11.2011 si era recato a detto fine, inutilmente, presso la filiale di Catania della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. 2.- L’appello proposto in via principale dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta ordinanza è stato respinto dalla Corte d’Appello di Catania salvo che con riguardo alla statuizione sulle spese di lite che ha compensatointeramente tra le parti per entrambi i gradi di giudizio in ragione della novità della questione. 2.1- In particolare la Corte di merito, dopo aver illustrato il quadro normativo succedutosi nel tempo a proposito della prescrizione delle banconote e delle monete che cessano il corso legale nello Stato e del termine per la conversione in euro delle banconote e monete in lire, ha osservato che: - « non è condivisibile la tesi dell’appellante circa l’assimilabilità dell’abrogazione di una norma abrogatrice, a sua volta, di altra norma, con la dichiarazione di incostituzionalità di una norma»; - la dichiarazione di incostituzionalità della norma nella fattispecie ha eliminato ex tunc lo spazio temporale di circa due mesi per la prescrizione del diritto alla conversione delle vecchie lire in euro, determinandone l’eliminazione ab origine dal mondo giuridico, così ripristinando il termine del 28.2.2012 per a prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro, originariamente fissato; - il fatto che la pronuncia di incostituzionalità sia intervenuta quando il predetto termine di prescrizione originariamente fissato era già decorso, non determina alcuna lesione del diritto all’affidamento dei possessori delle lire, giacché la regolamentazione disposta di concerto tra la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito a detta pronuncia, «mirava proprio a ripristinare la situazione quo ante in favore di detti possessori», restituendo loro lo stesso arco temporale sottratto dalla norma incostituzionale, laddove, tuttavia, gli stessi fossero stati in grado di dimostrare di avere formalmente richiesto la conversione nel lasso di tempo ingiustamente eliminato (cioè, entro il 28.2.2012); - l’assenza di un intervento del legislatore all’indomani della pronuncia di incostituzionalità va interpretato «non già a favore dell’insussistenza di alcun termine di prescrizione, ma, semmai, quale indice di una non ritenuta necessità di intervento legislativo» stanti «la vigenza del termine già fissato e illegittimamente compresso dalla norma incostituzionale e i rimedi attuativi apprestati da organi governativi». 3.- Avverso detta sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 1-bis, della l. n. 96/1997, degli artt. 2943 e 2935 c.c., degli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 974/1998 e dei principi generali del diritto della UE della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché degli artt. 6 § 1 CEDU e 1 protocollo 1 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1- Il ricorrente sostiene che per effetto della sentenza della Consulta n.216/2015 non si sarebbe prodotta la reviviscenza del termine di prescrizione originariamente previstole e censura, quindi, la decisione della Corte d’Appello in quanto sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza costituzionale «che escludono la reviviscenza nel caso in cui, in esito al fenomeno abrogativo o alla declaratoria di incostituzionalità, venga meno nell’ordinamento una disposizione che modifichi o sostituisca una disposizione precedente». Il ricorrente, dunque, invocando l’effetto modificativo/sostitutivo e non abrogativo della disposizione nella specie dichiarata incostituzionale, esclude la reviviscenza della disciplina previgente e, quindi, del termine di prescrizione originario, e conclude che non vi sarebbe più alcun termine per procedere alla conversione delle vecchie lire in euro. 1.2 - Ad ulteriore sostegno di tale conclusione argomenta che la caducazione dell’art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 dichiarato incostituzionale con effetto retroattivo non ha generato una lacuna dell’ordinamento giuridico sì da rendere necessaria la «riespansione» della disciplina temporale previgente poiché la normativa eurounitaria in proposito non aveva imposto alcun termine per la conversione delle monete nazionali in euro. 1.3- I nvoca, inoltre i principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea che tutelano il legittimo affidamento e la certezza del diritto, i quali nel caso di specie imporrebbero l’eliminazione del termine, senza necessità di ricorrere alla disciplina previgente né alle norme sulla prescrizione ordinaria, osservando in proposito, «che la disciplina della prescrizione delle vecchie lire non è assimilabile alle regole sulla prescrizione ordinaria», e ciò – a suo dire - per effetto della stessa volontà legislativa espressasi nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, poi divenuto legge n. 96/1997, nella quale Relazione si osserva che con l’art. 3 il legislatore ha introdotto per la prima volta la prescrizione decennale delle banconote e dei biglietti di Stato fuori corso legale, il che confermerebbe «l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione ordinaria al caso che ci occupa». 1.4- Osserva, ancora, che, ove si aderisse alla tesi della Corte d’Appello secondo cui la declaratoria di incostituzionalità avrebbe determinato la reviviscenza delle disposizioni originarie sulla prescrizione, ci si troverebbe di fronte ad una modifica della normativa di riferimento realizzatasi (come effetto della declaratoria di incostituzionalità) in contrasto : (a) con l’art. 15, par. 2, del Regolamento 974/1998 («Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'art. 6 paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro», «periodo transitorio » definito all’art.1 del reg. stesso come « il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001»); (b) con l’art. 16 del medesimo Regolamento che non contemplerebbe la previsione di un termine per la conversione («Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti e rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro al tasso di conversione le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate»). 1.5- Ha chiesto, quindi, per l’ipotesi che questa Corte confermi detta riviviscenza, che le disposizioni in ipotesi «reviviscenti» siano disapplicate per contrasto con gli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 974/1998 e con i principi generali di diritto dell’Unione europea della certezza del diritto e del legittimo affidamento, onde pervenire al risultato ermeneutico auspicato dell’espunzione di qualsiasi termine per l’esercizio del diritto alla conversione. Per il caso che la Corte nutrisse dubbi in merito alla corretta interpretazione da dare agli artt. 15 e 16 del Regolamento n. 974/1998 «e alla compatibilità delle norme – in ipotesi – reviviscenti di cui all’art. 3, commi 1 e 1-bis, della l. n. 96/1997 con i principi generali di diritto dell’Unione europea sopra evocati» – ha invocato l’obbligo del Giudice di legittimità di rimettere la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE. 1.6- Ha sostenuto anche che le statuizioni rese dalla Corte d’Appello sarebbero in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed in particolare: - dell’art. 6 § 1 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e della giurisprudenza sul punto della Corte stessa per la quale, pur godendo gli Stati contraenti di un certo margine di apprezzamento nel disciplinare i termini di prescrizione o di decadenza, non possono adottare misure che restringano eccessivamente il diritto del singolo di vedere le sue pretese equamente considerate da un giudice; onde qualsivoglia limitazione del predetto diritto, per essere compatibile con la disposizione convenzionale citata, dovrà perseguire uno scopo legittimo ed essere disposta nel rispetto del principio di proporzionalità; - dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che tutela il diritto al rispetto dei beni, poiché il pacifico godimento del bene in questione, ossia il diritto alla conversione, sarebbe illegittimamente attinto e compromesso dall’interpretazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità sulla prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro fatta propria dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania qui gravata; invero, essendo il termine «rivivente» già decorso al momento della pronuncia, rende, di fatto, impossibile la realizzazione della legittima aspettativa tutelata (e, cioè, la conversione in euro delle vecchie lire possedute); ugualmente lesive della detta legittima aspettativa sarebbero le condizioni imposte dopo la sentenza della Corte Costituzionale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per la conversione delle vecchie lire, in quanto prevedono, onde far luogo alla conversione, che il possessore di lire dimostri di essersi utilmente attivato entro il 28.2.2012. 1.7- Infine il ricorrente ha chiesto - in funzione «della piena tutela del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6, par. 1 CEDU» - l’attivazione del sindacato incidentale di legittimità costituzionale quanto agli artt. artt. 2935 e 2943 c.c. (nella parte in cui prevedono che la prescrizione continui a decorrere e si interrompa soltanto con domanda giudiziale o formale messa in mora anche nel caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia disposto l’estinzione con effetto immediato del diritto); nonché dell’art. 3, commi 1 e 1-bis, della L. n. 97/1996 (in ipotesi reviviscente) nell’ipotesi in cui questa Corte, non solo ritenesse di aderire alla sentenza impugnata in merito alla reviviscenza del termine prescrizionale originario, ma respinga, altresì, la formulata richiesta di rimessione del ricorrente nel termine di cui è stato privato (27.11.2011-28.2.2012). 2.- Il motivo va respinto essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza gravata. Come già affermato da questa Corte con la sentenza n.3592 del 2022, benché si tratti di due vicende diverse non v'è ragione di trattare diversamente abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità quanto alla questione della «reviviscenza», in quanto il fatto che la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale sia retroattiva comporta solo che detta norma viene meno sin dall'origine, ma nulla dice circa la «reviviscenza» di quella precedente. Sul punto la giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifica nel senso di distinguere, agli effetti della «reviviscenza», non tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità, bensì tra il caso in cui la norma abrogata o dichiarata incostituzionale abbia «meramente abrogato» quella precedente, ed il caso in cui, invece, la norma abrogata o dichiarata illegittima abbia «modificato o sostituito» quella precedente; ed afferma che solo nel primo caso, ossia quello della abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione «meramente abrogatrice», la norma precedente ed abrogata rivive pienamente (Corte cost. n. 7 del 2020 § 3.2.1. del Considerato in diritto; Corte cost. 218 del 2015 § 3.1. del Considerato in diritto; Corte cost. n. 13 del 2012 § 5.1. del Considerato in diritto). Quindi deve concludersi che ai fini della «reviviscenza» della norma abrogata o dichiarata illegittima, non si distingue a seconda della «fonte» dell'abrogazione, poiché ciò che conta è valutare la portata della norma che viene eliminata dal mondo giuridico onde verificare se suo unico contenuto ed effetto era di eliminare una disciplina precedente. 2.1- Nel caso di specie – aderendo alla ricostruzione dell’effetto prodotto dalla norma dichiarata incostituzionale dalla Sent. 216 del 2015, già effettuata da questa Corte col citato precedente – va, dunque, considerato che la stessa non costituiva una norma «meramente abrogativa» della normativa precedente, avendo, bensì, introdotto una modifica del termine per scambiare lire in euro dal «contenuto sostitutivo» della normativa precedente. La norma in questione, art. 26 DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011, prevedeva, infatti, che: «In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento ) dei titoli di Stato.» Come è evidente essa non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione delle disposizioni «derogate», «ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le lire che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo. E' questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso (….). Del resto, questa indicazione si trae dalla stessa pronuncia della Corte costituzionale (la n. 216 del 2015) che ha per l'appunto dichiarato illegittima la successiva disciplina, proprio perché, modificando la scadenza per cambiare le lire, ha leso un affidamento: esito che non si sarebbe avuto se si fosse trattato di una mera abrogazione, la quale, si ripete, riguardando un termine, avrebbesolo eliminato quest'ultimo rendendo sine die la situazione giuridica prima soggetta al limite temporale» (Cass. sent. n. 3592 del 2022) 2.2-Esclusa – dunque in conformità alle censure svolte sul punto dal ricorrente - la riviviscenza della normativa precedente per effetto della declaratoria di incostituzionalità argomentata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania qui gravata, il Collegio reputa, tuttavia, infondate le conclusioni cui il medesimo perviene circa l’effetto prodotto dalla sopravvenuta eliminazione del termine per l’esercizio del diritto di conversione (cioè l’imprescrittibilità di detto diritto) e condivisibile, invece, quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 3592/2022 a proposito del fatto che per effetto dell’intervento della Consulta si è creato un vuoto normativo quanto al termine per l’esercizio del diritto di convertire le vecchie lire, in ragione del quale trova applicazione il regime ordinario di prescrizione, secondo il quale i diritti soggettivi si prescrivono in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.). 2.3-Conviene ricostruire con ordine i passaggi del ragionamento decisorio. Quando, a partire dal 1 gennaio 2002, è entrato in vigore l'euro, il legislatore nazionale, in conformità all’art. 15 par. 1 del Regolamento n. 974/1998 («Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale, ai sensi dell'articolo 6 par.1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale»), con l’art. 155 comma 1 legge n. 388/2000 ha disposto il mantenimento del corso legale della lira per un periodo di soli due mesi dalla fine del «periodo transitorio» (quindi dopo il 31.12.1999, art. 1 Reg. cit.che definisce, appunto, detto «periodo transitor i o») Perciò se fino al 28.2.2002 la lira aveva corso legale e, quindi, un «valore di pagamento», dopo tale data aveva un «valore» di «scambio contro euro», come stabilito dall’art. 16 del Reg.CE n. 974/1998, ai sensi del quale «Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate» L’art. 16 stesso, dunque, precisa che questo valore della lira di «scambio contro euro» era soggetto «alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti» ed il legislatore italiano, aveva stabilito, per l’esercizio del relativo diritto di far valere il sopravvenuto valore di «scambio contro euro » della lira, il termine del 28.2.2012: ciò con l’art. 87 commi 1 e 2 legge n. 289/2002 (che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 3 l. n.96/97 e l’art 52 ter d.lgs. n.213/1998), il quale termine è stato, poi, sostituito -con l’art. 26 del. DL 201/2011 conv. nella L. 214/2011 - con il diverso limite temporale del 6.12.2011. «Entrambi questi limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo. Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato. La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è, dunque, effetto di una volontà legislativa, o della conformazione stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato. Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto» (Cass. n. 3592/2022 cit.). Infatti solo il legislatore può stabilire che un diritto non si prescrive, come prevede con chiarezza l’art. 2934 c.c.: « Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge»; e qui, come detto, l’effetto invocato dal ricorrente non è stato «voluto» dal legislatore. Altrettanto chiaramente l’art. 2946 c.c. prevede che, i n mancanza di termini di legge, detta prescrizione si consuma in dieci anni ex art. 2946 c.c. 2.4 – In conclusione non trova alcun fondamento l’opposta tesi del ricorrente circa l’inapplicabilità della prescrizione ordinaria al diritto in questione che si traduce in una pretesa alla imprescrittibilità dello stesso, non fondandosi su alcuna disposizione dell’ordinamento interno né dell’ordinamento eurounitario,essendo – sotto quest’ultimo profilo - evidentemente inconferenti tanto il richiamo alla relazione che accompagna il disegno di legge poi divenuto l. n 96/97 che si riferisce alla «Prescrizione delle banconote e dei biglietti di Stato entro 10 anni dalla cessazione del loro corso legale», quanto il richiamo all’art. 16 Reg. CE 974/98 che stabilisce solo – come detto - che «i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate» « Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti», quindi nel rispetto delle norme vigenti nel diritto interno. Ne consegue che tantomeno costituiscono «una ingerenza nel pacifico godimento dei diritti», tutelato dalla CEDU né (a) il fatto che il diritto in argomento sia regolato da un termine di prescrizione in caso di inerzia (b) né il fatto, che di conseguenza, l’ente debitore [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, all’indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, abbia chiarito che per l’utile l’esercizio del diritto alla conversione, fosse necessario dimostrare che lo stesso non fosse prescritto e che il creditore, quindi, documentasse di averne interrotto la prescrizione nelle forme del tutto consuete ed ordinarie previste a tal fine nel nostro ordinamento dall’art. 2943 c.c. (notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore). 2.5.- Non ci sono dunque ragioni per sollevare la questione presso la Corte europea di Giustizia. 2.6- La richiesta, infine, di attivazione del sindacato incidentale di legittimità costituzionale quanto agli artt. artt. 2935 e 2943 c.c. (nella parte in cui prevedono che la prescrizione continui a decorrere e si interrompa soltanto con domanda giudiziale o formale messa in mora, quindi anche nel caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia disposto l’estinzione con effetto immediato del diritto) va respinta per la infondatezza prima facie della stessa, stante l'orientamento di questa Corte consolidato nel senso che: - gli ostacoli «di fatto», all'esercizio del diritto, a differenza di quelli «di natura giuridica», non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Cass. Sez. 1., 20642/ 2019); - «la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo», quindi, - il cittadino che conformandosi alla norma illegittima si astenga dall'esercitare il diritto da questa inibito, subisce, ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia ([OSCURATO:PERSONA]. Un.1568/ 1970; Sez. Un. 27/ 1999; Cass. sez. L. n. 16404/2004 Sez. 1, 29609/ 2018; Sez. 3 n.3592/2022). 2.7- Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c il ricorrente richiama in senso contrario a detto orientamento una pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 35/2023, relativa alla decadenza dal diritto di ottenere il risarcimento del danno vaccinale, che ha statuito che il termine triennale previsto dal legislatore ai fini dell'indennizzo, non decorre dal momento in cui si è manifestato il danno ma dal momento in cui il danno è divenuto indennizzabile, nel caso di specie coinciso con la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2012 che ha dichiarato l'art.1 comma 1 legge n. 210/1992 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'indennizzabilità del danno cagionato dalla vaccinazione contro una serie di patologie, osservando che «prima di tale momento non è possibile che il diritto possa essere fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'articolo 2935». Tale sentenza avrebbe affermato – a dire del ricorrente - che nessun termine può decorrere in vigenza della norma incostituzionale perché in quel frangente nessun diritto può essere fatto valere. In realtà il precedente non è conferente, perché la ratio della pronuncia invocata sta nel fatto che solo con la dichiarazione di incostituzionalità richiamata il diritto all’indennizzo vaccinale era sorto, e con logica consequenzialità la Corte ha concluso che, in assenza di tale diritto, nessun termine di decadenza al suo esercizio poteva decorrere. Nell’odierna fattispecie, invece, il diritto sussisteva, e l’intervento legislativo dichiarato incostituzionale ne aveva anticipato la prescrizione abbreviando il periodo di inerzia rilevante, interponendo, quindi, solo un ostacolo «di fatto» all’esercizio del medesimo, poiché nulla impediva ai titolari di esercitarlo comunque entro il termine originariamente fissato, onde contestare l’ingiusta anticipazione della sua prescrizione e attivare i meccanismi previsti dall’ordinamento per la rimozione della stessa (come, invero, avvenuto), e ciò proprio in ragione del principio di retroattività della pronuncia di incostituzionalità (richiamata impropriamente dalla sentenza gravata a proposito della reviviscenza), che trova limite soltanto nei «rapporti esauriti», quale certamente non sarebbe stato il diritto in parola che fosse stato esercitato nel termine originariamente fissato e illegittimamente abbreviato. 3.- Con il secondo motivo, il ricorrente invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219, comma 2, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non avrebbe riconosciuto la sussistenza di un fatto interruttivo della prescrizione dedotto. In sintesi, il ricorrente – dopo aver ricordato che la prescrizione è interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore» (cfr. art. 2943 c.c.) e che la costituzione in mora non è necessaria «quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione» (cfr. art. 1219 cpv., n. 2, c.c.) – invoca il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet - all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 26 d.l. 201/2011 dichiarato poi incostituzionale- una comunicazione generale nella quale ha affermato che, per effetto della menzionata disposizione, «dalla giornata del 7 dicembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia non effettua più le operazioni di conversione lira-euro». Ritenendo che tale comunicazione generale integri il disposto dell’art. 1219 cpv., n. 2, c.c., censura la sentenza della Corte d’Appello di Catania nella parte in cui ha «ritenuto che il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla conversione si fosse prescritto per avere egli presentato la prima domanda scritta soltanto in data 4 gennaio 2016». 3.1-La censura è inammissibile in quanto viola l’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., poiché, anche se l’eccezione di interruzione della prescrizione è un eccezione in senso lato, i fatti posti a suo fondamento devono essere allegati e provati, e il ricorrente non indica neppure di averli sottoposti al giudice di merito (tanto meno in quale passaggio dei suoi atti), né specifica in quale passaggio il giudice di merito avrebbe disatteso le conseguenze giuridiche di detti fatti facendo erronea applicazione della disciplina che invoca. Ciò non esime dall’aggiungere che, comunque, si tratta di censura che pretende del tutto infondatamente di equiparare alla dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire l’obbligazione di cui all’art. 1219 cpv. n.2 c.c. il comunicato della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia invocato dal ricorrente, che – con tutta evidenza – aveva il solo scopo di informare degli effetti della legge entrata in vigore, alla cui osservanza era ovviamente tenuta, senza esprimere, dunque, alcuna «volontà» idonea a esonerare il creditore dall’onere della messa in mora come presuppone la ratio della norma de codice civile invocata. 4.-Il terzo motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili qualificandole come «domande nuove» «le questioni interpretative formulate dall’appellante ai punti 2 e 3 dell’atto di appello (pp. 15-17) e sviluppate alle lettere b, c, d, ed e della comparsa conclusionale in appello (pp. 8-16), riportate nella narrativa del ricorso al paragrafo 7.1». In sintesi, il ricorrente non avrebbe introdotto una nuova domanda e un nuovo tema di indagine nel giudizio di appello, bensì «soluzioni interpretative volte a garantire la tutela del legittimo affidamento, evitando l’ingiusto e sproporzionato sacrificio della posizione di diritto sostanziale vantata … » onde ottenere (punto 2 dell’atto di appello) la restituzione del -residuo - termine prescrizionale negato dalla disposizione dichiarata incostituzionale, ovvero (punto 3 atto appello) «la rimessione in termini per errore scusabile in ragione della complessità della trama normativa correlata al ridotto spatium deliberandi a disposizione», invocando, per entrambe le prospettazioni, l’ efficacia interruttiva alla lettera raccomandata a.r. del 7 gennaio 2016 4.1- La motivazione della Corte territoriale, sul punto molto sintetica, è nel senso che «gli ulteriori motivi di gravame proposti in via subordinata sono inammissibili stante la novità delle ragioni prospettate per la prima volta nel grado». A prescindere dalla ammissibilità o meno delle «ragioni prospettate » in questione, che è oggetto della decisione censurata, il motivo è inammissibile per carenza dell’elemento causale dell’errore denunziato. Anche a voler ritenere che la Corte ne avesse respinto con considerazioni errate in diritto il richiesto esame, è certo che alla data della raccomandata che il ricorrente invoca (7 gennaio 2016) il diritto alla conversione in oggetto era già prescritto da tempo, per effetto del decorso del termine di prescrizione ordinaria (non di quello reviviscente) in assenza di efficaci atti interruttivi. 7.- Le spese di lite vanno compensate in ragione del la novità della questione sottostante al momento della proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di l